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Registrazione nel portale F-GAS: novità dal 10 ottobre 2024

Il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2024/2473 (che abroga il precedente UE 2019/661) stabilisce quali informazioni le imprese devono trasmettere ai fini della registrazione nel portale F-Gas.

Riguarda la registrazione nel portale F-Gas e l’aggiornamento dei dati, definendo:

  • gli obblighi di informazione “ai fini della registrazione nel sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra (il «portale F-Gas»)”;
  • i casi e le procedure di rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni.
Il Regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2024.

Le imprese iscritte nel portale F-Gas devono assicurare che le informazioni fornite siano sempre aggiornate anche laddove intervengano modifiche o le informazioni cessino di essere complete o esatte.
La Commissione può rifiutare di convalidare la registrazione di un’impresa nel portale F-Gas o sospendere la registrazione di un’impresa nei seguenti casi:

  1. se non sono rispettate le prescrizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) 2024/573 in relazione all’impresa;
  2. se le informazioni o gli elementi di prova forniti dall’impresa o per suo conto sono inesatti o incompleti;
  3. se sono state fornite informazioni deliberatamente false.
La Commissione cancella la registrazione delle imprese nei casi in cui sono state fornite informazioni deliberatamente false o qualora un’impresa, dopo una sospensione, continui a non fornire le informazioni o gli elementi di prova richiesti o a non aggiornarli.

(SN/am)




Gestione sostanze chimiche: novità dal regolamento Clp

È stato pubblicato il “XXI ATP Adeguamento al Progresso Tecnico del Regolamento CLP”. Questo aggiornamento modifica e introduce delle voci di armonizzazione per diverse sostanze. Il regolamento si applica dal 1° settembre 2025 pertanto occorre attivarsi fin da ora per aggiornare in tempo le Schede di Sicurezza SDS e le etichette dei prodotti impattati da queste modifiche.

L’aggiornamento è particolarmente rilevante perché coinvolge, tra le altre, alcune sostanze largamente utilizzate in settori strategici:

•    Acrilato di etile, acrilato di metile e ossido di difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina, usate specialmente in campo adesivo. Le nuove armonizzazioni definiscono i valori di tossicità acuta vincolanti.
•    Alcol benzilico, cinnamaldeide e resorcinolo, usate per la formulazione di fragranze ad uso cosmetico e non cosmetico.
•    1,2-Benzisotiazolin-3-one (BIT), tra gli isotiazolinoni più usati in ambito di conservazione dei preparati e sostanza attiva biocida. L’SCL per H317 è stato abbassato da ≥ 0,05 % a ≥ 0,036 % e vengono aggiunte H330 e H410
•    Difenoconazolo, cimoxanil, bifenox (ISO) e molte altre sostanze attive fitosanitarie.

Se usate miscele che contengono queste sostanze è necessario verificare ed eventualmente aggiornare i documenti.

Per questo potete scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it per chiedere il supporto necessario.

(SN/am)




Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230 e certificazione UE: novità da luglio 2023 in avanti

Il nuovo Regolamento sostituisce la precedente Direttiva Macchine 2006/42/CE ed è in vigore dal 19 luglio 2023, ma si applicherà dal 20 gennaio 2027, per dare agli operatori degli stati membri il tempo di adeguarsi.
A differenza della Direttiva, che richiedeva un adattamento da parte di ciascun paese, il Regolamento risulta direttamente applicabile in tutti gli stati membri. Ciò dovrebbe favorire regole più uniformi, assenza di ritardi e univocità di interpretazioni.

Nelle disposizioni transitorie (art.54) si sottolinea che:
1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della precedente direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027. Tuttavia, dal 19 luglio 2023 in avanti si possono introdurre le nuove norme che saranno obbligatorie dal gennaio 2027.
2. I certificati di esame CE e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell’art. 12 della Direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.

Gli elementi di novità che è bene conoscere fin da ora sono i seguenti:

Prima novità: il nuovo Regolamento tratta non solo le macchine nuove ma anche le macchine modificate, che in precedenza erano regolate dalle norme nazionali di recepimento, a volte diverse da un paese europeo all’altro.
Per il nuovo Regolamento, le “modifiche sostanziali” consistono in:

  • modifiche fisiche o digitali, posteriori alla vendita e all’utilizzo del prodotto
  • modifiche non previste o pianificate dal fabbricante
  • modifiche che influiscano sulla sicurezza, creando nuovi pericoli o aumentando i rischi esistenti, che quindi richiedano riparazioni, dispositivi di protezione aggiuntivi o variazioni dei sistemi di controllo della sicurezza esistenti
  • misure di protezione aggiuntive per garantirne la stabilità o la resistenza meccanica
Chi dovesse apportare tali modifiche deve rispettare i medesimi obblighi che il Regolamento stabilisce per i fabbricanti.

Seconda novità: il nuovo Regolamento introduce obblighi per due figure importanti: l’importatore e il distributore.
L’importatore è colui che immette sul territorio dell’Unione Europea un prodotto proveniente da un Paese esterno all’Unione. Egli deve assicurarsi che il fabbricante abbia seguito le procedure appropriate di conformità del prodotto e apporre il proprio nome, indirizzo postale e indirizzo e-mail sul prodotto. In sostanza, l’importatore è direttamente responsabile della conformità del prodotto.
Il distributore, persona diversa dal fabbricante o dall’importatore, è invece colui che mette il prodotto a disposizione del mercato. Egli ha obblighi minori, che consistono principalmente nella verifica che il prodotto sia correttamente identificato e accompagnato da tutta la documentazione necessaria (inclusi i dati del fabbricante e dell’importatore).
Ai distributori è anche richiesto di essere diligenti nel trasporto e nella conservazione del prodotto, in modo da garantirne la conformità ai requisiti di sicurezza.

Terza novità: il nuovo Regolamento prevede una nuova dichiarazione di conformità UE al posto della vecchia dichiarazione CE; se un prodotto è soggetto a più leggi dell’Unione Europea, è necessario compilare una sola dichiarazione di conformità UE che le includa tutte.

Altre novità: vengono introdotte altre significative novità delle quali daremo conto in successive circolari e incontri; si tratta di aspetti relativi all’inclusione dei componenti digitali e dei software nella definizione di “componente di sicurezza”. Inoltre l’applicazione dell’intelligenza artificiale al campo delle macchine comporta un’adeguata nuova valutazione dei rischi e il controllo della fase di apprendimento.
Infine sono introdotte delle categorie di prodotti ad alto rischio che richiedono l’intervento di organismi autorizzati per garantire la conformità e la sicurezza. Anche su questi aspetti daremo approfondimenti.

Api Lecco e Sondrio invita tutte le imprese a prestare attenzione al tema nei prossimi mesi per adeguare i processi all’evoluzione delle tecnologie e delle norme. L’associazione intende organizzare qualche evento di approfondimento tecnico. L’obiettivo resta quello di migliorare la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori / consumatori, nonché di promuovere l’innovazione nel settore delle macchine.

(SN/am)




Materiali e oggetti in plastica riciclata: online il nuovo regolamento Ue

L’Unione Europea ha pubblicato un regolamento che si occupa di aggiornare le tecnologie di riciclaggio considerate idonee per il contatto con gli alimenti. Il tema di è grande interesse per la filiera di riciclo della plastica perché tiene conto delle innovazioni e permette di allargare le possibilità di riciclo e di impiego di alcuni materiali.

Il nuovo Regolamento Ue è il 2022/1616 e abroga il precedente regolamento (CE) n. 282/2008. Si trova on-line, scaricabile direttamente. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 settembre 2022 ed entra in vigore il 10 ottobre 2022.

Il provvedimento è relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e disciplina in particolare:

a) l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n.1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;
b) lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
c) l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.

Nelle premesse del regolamento sono indicate le carenze delle norme preesistenti e le novità tecnologiche che hanno richiesto la revisione del testo precedente.

(SN/bd)
 
 




Enfea: nuovo regolamento dall’1 marzo 2022

Informiamo che Enfea ha definito il regolamento 2022 relativo alle prestazioni a favore delle aziende e dei loro dipendenti.

Tali prestazioni, possono essere richieste dalle Aziende che applicano i contratti collettivi di seguito indicati ed in regola con le contribuzioni contrattuali:

  • Unionchimica
  • Uniontessile
  • Unigec
  • Unimatica
  • Unionalimentari
  • Unital
  • Confapi Aniem (comparti non edili)
 
Si allega il testo del nuovo regolamento.

(FV/fv)
 




Regolamento Clp: novità dal 1° marzo 2022

Si segnala che a decorrere dal 1° marzo 2022 si applica il Regolamento Ue 2020/1182, ovvero il XV Atp “Adeguamento al Progresso Tecnico” del cosiddetto Clp, il regolamento europeo che riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento 1182/2020/Ue in vigore dal 31 agosto 2020, secondo l’art. 2 permetteva, già prima di questa data, di classificare, etichettare e imballare sostanze e miscele ai sensi delle nuove disposizioni. Però ora integra e modifica alcune voci della “Tabella delle classificazioni armonizzate” presente nell’Allegato VI, parte 3 del Regolamento Clp.

Le principali novità predisposte dal XV Atp sono queste:

  • l’inserimento di una nuova classificazione per l’acido nitrico presente in soluzione a concentrazioni ≤ 70%;
  • la modifica della classificazione del carburo di silicio in forma fibrosa come Carc. 1B, H350;
  • l’inserimento di una nuova classificazione del rame in forma granulare come Aquatic Chronic 2, H411;
  • l’inserimento di una nuova classificazione dell’acido acido L-(+)-lattico come Skin Corr. 1C, H314 e Eye Dam. 1, H318;
  • l’inserimento di una nuova classificazione del Mbit (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one);
  • l’appesantimento della classificazione di D4 (ottametilciclotetrasilossano) per la pericolosità ambientale (Aquatic Chronic 1, H410);
  • l’appesantimento della classificazione del butanone ossima come Carc. 1B, H350 e con l’aggiunta delle classificazioni come Stot Se 3, H336, Stot Se 1, H370 (per le vie respiratorie superiori), Stot Re 2, H373, Skin Irrit. 2, H315 e Eye Dam. 1, H318.
Si consiglia ai produttori di sostanze di valutare con attenzione se l’Atp può avere risvolti impattanti nelle classificazioni delle sostanze usate quotidianamente nelle proprie attività lavorative per darne tempestiva comunicazione agli utilizzatori lungo le diverse filiere di produzione.

Sul sito Echa sono disponibili tutte le informazioni del caso.

(SN/bd)
 




Enfea: novità regolamento 2021

Informiamo le imprese che applicano i Ccnl Unigec/Unimatica, Unionchimica, Unital, Confapi Aniem, Uniontessile e Unionalimentari, che è stato modificato il Regolamento delle prestazioni ENFEA, in vigore dal 15 giugno 2021.

Riassumiamo di seguito le principali novità:

 

Lavoratori
Prestazione Misura
1) Contributo una tantum rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo famigliare, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
 
        € Max 1.000,00 per nucleo
                         famigliare
2) Contributo una tantum in occasione della nascita del figlio/a del/della dipendente.         
                € 2.000,00
3) A titolo sperimentale per una durata non superiore a mesi 24, contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese odontoiatriche destinato ai componenti del nucleo famigliare (coniuge e/o figli/e) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
                
Max € 100 per ogni componente del nucleo familiare.
4) Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare fino alla 3a media per sostegno nella didattica a distanza, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
          
               Max € 300,00
5) Contributo destinato all’assistenza domiciliare, per famigliare convivente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale con regolare rapporto di lavoro non inferiore a 4 ore giornaliere.
 
 
 
               
               € 500,00 annue
Azienda
Contributo per rimborso spese rimaste a carico dell’azienda in caso di vaccinazione anti covid effettuata in azienda e/o presso hub e/o struttura privata da personale sanitario (medico competente, personale infermieristico, struttura sanitaria privata).  
 
Max € 20 a dipendente per singola inoculazione
 
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dal 1°gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, erogazione di un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
 
 
€ 1.000,00
Contributo, una tantum, destinato alle aziende che, in base ad accordi sindacali aziendali o in adesione ad accordi provinciali, nel periodo dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti, a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta. –   Aziende fino a 30 dipendenti: euro 700;
 
– Aziende da 31 a 100: dipendenti: euro 900;
 
– Aziende oltre 100: euro 1300

 
 
 

(FV/fv)