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La rilevazione contabile dei bonus investimenti 4.0 e 5.0

Le nuove comunicazioni obbligatorie introdotte dall’art. 6 del DL 39/2024 ai fini della fruizione del credito d’imposta investimenti 4.0 ex L. 178/2020 e le comunicazioni richieste per accedere al credito transizione 5.0 impattano sulla rilevazione contabile di tali agevolazioni.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali si ritiene assimilabile, sotto il profilo contabile, ai contributi pubblici commisurati al costo di immobilizzazioni materiali (c.d. “contributi in conto impianti”) o immateriali, cioè le somme, erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società, per la costruzione, la riattivazione e l’ampliamento di immobilizzazioni materiali oppure per la realizzazione di iniziative e progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali.

Per tali contributi, la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono (documento OIC 16, § 86 e documento OIC 24, § 85).

In linea di massima, i contributi commisurati al costo di immobilizzazioni sono rilevati contabilmente nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dei contributi sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; i contributi sono iscritti in bilancio quando sono acquisiti sostanzialmente in via definitiva (documento OIC 16, § 87 e documento OIC 24, § 86).

Con riferimento al credito d’imposta ex L. 178/2020, inizialmente si trattava di un’agevolazione automatica, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione, per cui il diritto al beneficio sorgeva nell’esercizio in cui veniva effettuato l’investimento agevolabile.

Con riguardo agli investimenti in beni “Industria 4.0”, il diritto alla fruizione del maggior credito d’imposta, prima delle nuove comunicazioni, sorgeva soltanto al momento dell’avvenuta interconnessione.

Pertanto, in caso di interconnessione “tardiva”, si riteneva corretto rilevare il credito d’imposta soltanto nella misura “ordinaria”, integrando il relativo importo nell’esercizio in cui avveniva l’interconnessione.

A fronte dei nuovi obblighi di comunicazione introdotti dall’art. 6 del DL 39/2024, la trasmissione dei modelli di comunicazione ex ante e ex post costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta (cfr. art. 1 comma 7 del DM 24 aprile 2024).

Il diritto alla fruizione sorgerebbe soltanto a seguito della comunicazione di completamento, che sembrerebbe quindi assumere rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo.

Del resto, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 15 maggio 2024 n. 25, ha affermato che “le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta (…)” e “Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con FAQ 19 giugno 2024, ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno 2024 stesso. In tale periodo l’Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Con riguardo al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024, l’art. 12 del DM 24 luglio 2024 prevede una specifica e complessa procedura di accesso, costituita, in estrema sintesi, dalle seguenti fasi: comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta; comunicazione relativa all’effettuazione dell’ordine; comunicazione di completamento del progetto di innovazione.

Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

Tale comunicazione del GSE all’impresa, con indicazione dell’ammontare del credito effettivamente utilizzabile, sembrerebbe assumere rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo 5.0.
 

(MF/ms)




Registrazione webinar: “Come ApiTech attiva e finanzia l’innovazione per le pmi”

Cliccando qui è possibile riascoltare e rivedere il webinar organizzato da ApiTech, la pmi innovativa di Api Lecco Sondrio. 

Gli esperti di ApiTech, Silvia Negri e Gianluca Mustillo, illustrano i servizi all’innovazione, come fare per supportare la ricerca e anche come reperire i finanziamenti tramite la partecipazione a bandi dedicati.

Inoltre, spiegano tre “case history” di aziende associate per capire meglio cosa ApiTech può fare per le imprese.

Per maggiori informazioni: silvia.negri@api.lecco.it




Prolungati di dieci giorni i termini per registrare gli atti

Con l’entrata in vigore, il 22 giugno 2022, del Dl 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”), sono divenute efficaci alcune novità in relazione all’imposta di registro, la prima delle quali riguarda il prolungamento a 30 giorni (prima erano 20) del termine per la registrazione in termine fisso degli atti.

Infatti, modificando gli artt. 13 e 19 del Dpr 131/86, l’art. 14 del Dl 73/2022 ha portato a 30 giorni il termine ordinario per:

  • la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;
  • la denuncia di eventi successivi alla registrazione.
Si ricorda che l’imposta di registro si applica al momento della registrazione degli atti e la registrazione è obbligatoria “in termine fisso” per gli atti individuati dalla Tariffa Parte I allegata al Dpr 131/86.

Il “termine fisso” di registrazione è stabilito dall’art. 13 del Dpr 131/86 che, fino al 21 giugno 2022, lo fissava in 20 giorni dalla data dell’atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune eccezioni per gli atti di locazione immobiliare e per gli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per i quali già valeva il termine di 30 giorni.

Dal 22 giugno 2022, il decreto “Semplificazioni fiscali” porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall’art. 13 del Dpr 131/86, con l’effetto di eliminare del tutto il termine (residuale) di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto).

Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili nulla muta, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate diverse dalle locazioni (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare), dal 22 giugno 2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto.

Inoltre, è stato modificato anche l’art. 19 del Dpr 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione, che deve essere presentata, ad esempio, in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto, ovvero di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art. 35 del Dpr 131/86).

La novità dovrebbe riguardare non solo gli atti stipulati dal 22 giugno 2022 ma, in virtù della natura procedimentale della disposizione, anche gli atti il cui termine fosse pendente al 22 giugno 2022.

L’altra modifica apportata al Dpr 131/86 riguarda, invece, i soli pubblici ufficiali: l’art. 1 del Dl 73/2022, modificando l’art. 68 del Dpr 131/86, sopprime l’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori, a carico dei pubblici ufficiali.

L’art. 67 del Dpr 131/86 dispone, infatti, l’obbligo di iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti “del loro ufficio” soggetti a registrazione in termine fisso, in capo a:

  • notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della Pubblica Amministrazione e altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
  • cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni;
  • capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti.
L’art. 68 del Dpr 131/86, come vigente fino al 21 giugno 2022, prevedeva l’obbligo, con cadenza quadrimestrale, in capo a tali soggetti, di presentare i suddetti repertori all’Agenzia delle Entrate per le verifiche.

Il Dl 73/2022 sopprime l’obbligo di presentazione quadrimestrale dei repertori, sostituendolo con una verifica “a richiesta” degli Uffici.

Il nuovo art. 68 del Dpr 131/86, come riscritto dall’art. 1 del Dl 73/2022 con decorrenza dal 22 giugno 2022, demanda, infatti, il controllo sui repertori all’iniziativa degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio, specificando che i soggetti obbligati alla tenuta dei repertori trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta da parte degli Uffici.

Inoltre, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate effettuano verifiche “anche presso gli uffici dei soggetti roganti”.

Mentre la norma previgente prevedeva l’apposizione di un visto sul repertorio, il novellato art. 68 del Dpr 131/86 precisa che, a seguito del controllo, l’Ufficio competente “dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esito del controllo ai pubblici ufficiali”.

Anche l’applicazione delle sanzioni viene adattata alle nuove modalità di controllo dei repertori: viene infatti, previsto (modificando l’art. 73 del Dpr 131/86) che la sanzione amministrativa “da euro 1.032,91 a euro 5.164,57” (che resta immutata) si applica ai pubblici ufficiali che omettano la “presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell’articolo 68”.

La sanzione, quindi, scatta se il pubblico ufficiale non presenta il repertorio entro 30 giorni dalla richiesta.

(MF/ms)
 




Registrazione convegno: “Energia e gas: cosa sta succedendo e possibili soluzioni per le pmi”

CLICCANDO QUI è possibile riascoltare tutta la registrazione del convegno pubblico che si è tenuto lunedì 4 aprile 2022 nella sede di Api Lecco Sondrio dal titolo "Energia e Gas: cosa sta succedendo e possibili soluzioni per le pmi".

Sono intervenuti:

Luigi Sabadini, Presidente Confapindustria Lombardia e Consigliere Consorzio Adda Energia

Sissi Bellomo, giornalista Il Sole 24 Ore, esperta di materie prime che ha parlato di: "Rincari record e volatilità del mercato. Dove stiamo andando?"

Sergio Olivero, Energy Center Politecnico di Torino: "Le comunità energetiche per lo sviluppo del territorio e delle pmi".