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Legge di bilancio 2025: interconnessione del registratore telematico con gli strumenti di pagamento elettronico

Con la Legge di Bilancio 2025 il legislatore ha introdotto una serie di misure che vanno nella direzione di un sempre minore utilizzo dei contanti e di un controllo sempre più rigoroso a carico dei contribuenti, basato sulle informazioni che emergono dall’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.
Contestualmente, si tenta di venire incontro alle esigenze degli esercenti, introducendo un termine obbligatorio per l’accredito degli importi dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici.

Premessa

La Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, prevede all’art. 1, commi 74 e 75, l’introduzione di una serie di disposizioni in materia di pagamenti elettronici finalizzate al contrasto all’evasione.

In particolar modo, viene introdotto l’obbligo di interconnessione del registratore telematico con gli strumenti di pagamento elettronico, a partire dal 1° gennaio 2026.

Contestualmente, i commi 66 e 67 del medesimo art. 1 introducono disposizioni in merito ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici (diversi dai bonifici, ovvero gli incassi POS e similari) stabilendo un termine per l’accredito degli importi afferenti a tali pagamenti.

L’interconnessione tra il registratore telematico e gli strumenti di incasso elettronici

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore un nuovo obbligo per gli esercenti, volto a garantire un maggiore controllo sulle transazioni economiche e la loro corretta certificazione fiscale.

L’art. 1, comma 74, della Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, interviene infatti in modifica al comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 (in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi).

Tale comma 3 viene integralmente riscritto, con decorrenza 2026, prevedendo che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena
integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico
.

La nuova formulazione della norma prevede che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono memorizzati i corrispettivi, e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi giornalieri, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

In sintesi, ogni operazione di pagamento elettronico effettuata con carte di credito, debito o altri strumenti digitali sarà automaticamente memorizzata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, attraverso il registratore telematico.

La novità entrerà in vigore nel 2026; gli esercenti avranno quindi un anno di tempo per adeguare i registratori telematici in uso alle nuove disposizioni che, grazie al collegamento con gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali), memorizzeranno e trasmetteranno all’Agenzia delle
Entrate non solo i corrispettivi sulla base dei documenti commerciali emessi, ma anche le informazioni di tutte le transazioni elettroniche effettuate (tranne le informazioni che consentono di identificare il soggetto pagatore).

L’ammontare delle transazioni elettroniche sarà memorizzato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate indipendentemente dal fatto che il relativo corrispettivo sia stato certificato.

In tal modo, evidentemente, eventuali discrepanze emergeranno in tempi ancora più celeri di quanto non accada ora, a seguito dell’incrocio del flusso dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti, tramite registratore telematico, ed i dati trasmessi dai gestori dei circuiti di pagamento.

Per quanto la norma non effettui un espresso rinvio, è tecnicamente inevitabile che l’adeguamento del registratore telematico, finalizzato all’interconnessione con gli strumenti di pagamento elettronico, potrà essere effettuato solo al momento del rilascio delle necessarie specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate (salvo che non si debba fare riferimento a quelle a suo tempo rilasciate per i c.d. “sistemi di incasso evoluto”).

L’interconnessione comporterà la necessità di tenere conto di una molteplicità di aspetti, quali la possibilità “fisica” di connessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica anch’essi “fisici” (ovvero, i terminali POS). Altresì, occorre comprendere come potrà essere tecnicamente effettuata l’interconnessione con gli innumerevoli strumenti di pagamento in moneta virtuale che prescindono da un supporto fisico, quali le numerose app disponibili sul mercato (PayPal, Satispay, ecc.).

Difficile da immaginare, infine, è anche l’interconnessione degli strumenti di incasso con quelli di certificazione dei corrispettivi diversi dal RT, quali l’applicazione gratuita “Documento commerciale on line” dell’Agenzia delle Entrate, che può essere utilizzata da pc, o anche da device mobile.
In attesa di comprendere le modalità di concreta attuazione delle misure neo introdotte, è bene evidenziare che il mancato rispetto del termine, attualmente fissato nel 1° gennaio 2026, comporterà pesanti sanzioni, di seguito esaminate.

Le nuove sanzioni per la violazione dell’obbligo di interconnessione RT e strumenti di incasso in moneta elettronica

Il regime sanzionatorio per il mancato rispetto delle disposizioni introdotte dal comma 74 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 è stato dettagliato nei successivi commi 75 e 76, con l’introduzione di sanzioni che saranno comminate in caso di mancato collegamento tecnico e, distintamente, di sanzioni per il caso di violazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dell’ammontare degli incassi elettronici.

Di fatto, nel primo caso si applicherà la medesima sanzione prevista in caso di mancata installazione del registratore telematico, mentre nel secondo caso la sanzione è quella prevista per la mancata certificazione dei corrispettivi.

Violazione Sanzione
Mancato collegamento tecnico RT – Strumenti di incasso elettronico Pecuniaria: In caso di mancato collegamento tecnico tra sistemi di pagamento elettronico e registratori telematici, si applicheranno le medesime sanzioni previste per la mancata installazione del misuratore fiscale, ai sensi dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997. L’importo varia da 1.000 a 4.000 euro.
Accessoria: Può essere disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività, per un periodo compreso tra due e sei mesi.
Mancata memorizzazione o trasmissione dei dati afferenti agli incassi in moneta elettronica
 
Pecuniaria: nel caso in cui non vengano memorizzate o trasmesse le informazioni relative agli incassi elettronici, si applicheranno sanzioni analoghe a quelle previste per la mancata trasmissione o memorizzazione dei corrispettivi, come indicato dall’art. 11, comma 2-quinquies, e dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione è pari al 70% dell’IVA o al 10% dei corrispettivi non soggetti a IVA, con un minimo di 500 euro.
Accessoria: In caso di reiterate violazioni (quattro distinte in cinque anni), è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese. Se la violazione supera i 50.000 euro, la sospensione può variare da uno a sei mesi.
 
Ridotti i tempi di accredito degli incassi elettronici

A fare da contraltare alle misure introdotte in materia di interconnessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica, a differenza di quanto accaduto in passato, non si riscontra alcuna previsione in ordine al riconoscimento di un credito di imposta per le spese di adeguamento che, ancora una volta, gli esercenti dovranno affrontare.

Una, seppur magra, consolazione, si può trovare in quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che all’art. 1, comma 66, introduce disposizioni volte a regolamentare i tempi di accredito degli incassi POS, grazie alle quali gli esercenti beneficeranno di tempi più rapidi per il trasferimento dei fondi.

Tale disposizione prevede che in caso di pagamento effettuato attraverso strumenti elettronici (esclusi i bonifici) l’accredito degli importi giornalieri a favore del beneficiario avvenga entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo.

Vi è da evidenziare che, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 67, le disposizioni cui sopra entreranno in vigore a metà del 2025, posto che viene previsto che i prestatori dei servizi di pagamento si adeguino alle nuove disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Tuttavia, salvo proroghe, gli esercenti dovranno pazientare ancora solo alcuni mesi, per poi vedersi accreditare, come logica impone, l’ammontare di quanto incassato in moneta elettronica con valuta pari a quella dell’incasso stesso.

(MF/ms)




Trasmissione corrispettivi anche tramite soluzioni software

Il decreto “Adempimenti” (DLgs. 1/2024), in vigore dal 13 gennaio 2024, prevede una misura di semplificazione per l’invio dei corrispettivi telematici.

In breve, l’art. 24 del decreto stabilisce che la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi potrà avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, in quanto in futuro sarà possibile utilizzare anche soluzioni software, purché idonee a garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. In questo modo, l’adempimento dovrebbe risultare meno oneroso per gli esercenti.

Se infatti è vero che la procedura web messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi costituisce uno strumento gratuito e “semplificato”, rispetto ai registratori, per adempiere gli obblighi di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, per altro verso essa presenta alcuni limiti operativi e, in particolare, non si presta a essere utilizzata in attività che prevedono un elevato numero di operazioni giornaliere.

Le nuove soluzioni software costituiranno, quindi, in molti casi, una valida alternativa.

Si noti che la norma fa riferimento alla memorizzazione e trasmissione “dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi” e non ai “dati dei corrispettivi giornalieri”, una formulazione il cui significato probabilmente si comprenderà appieno solo a seguito dell’approvazione delle relative disposizioni attuative.

In ogni caso, infatti, l’impiego dei nuovi strumenti tecnologici per l’invio dei corrispettivi non sarà immediato, posto che la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione, l’omologazione e il rilascio delle soluzioni software è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Peraltro, dovrà essere consultato anche il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 36 comma 1 del Reg. Ue 679/2016 nei casi in cui l’adozione di nuove tecnologie presenti un “rischio elevato” per il trattamento dei dati. 

Sempre in un’ottica di semplificazione, è stabilito che i software dovranno consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico nei casi in cui le operazioni commerciali vengono regolate mediante tali modalità di pagamento.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, i suddetti software potranno essere installati su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. “SmartPOS”), così che l’esercente potrà utilizzare un unico strumento per i processi commerciali, amministrativi, fiscali e di pagamento.

La norma contenuta nel DLgs. 1/2024 dà attuazione ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega di riforma fiscale per la revisione generale degli adempimenti tributari (art. 16 della L. 111/2023), la quale prevede, fra l’altro, che il legislatore introduca misure volte a “incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese”.

In tale contesto, peraltro, va rilevato che l’art. 2 comma 5-bis del DLgs. 127/2015 già consente l’integrazione tra registratori telematici e sistemi evoluti di incasso per l’invio dei corrispettivi.

Nessun obbligo di invio dei dati al Sistema TS

Sempre in tema di corrispettivi telematici si ricorda, poi, la novità del c.d. DL “Anticipi” per il settore sanitario. Infatti, l’art. 4-quinquies comma 3 del DL 145/2023 ha eliminato (ancor prima della sua entrata in vigore) l’obbligo previsto a carico degli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di assolvere la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi mediante la trasmissione dei dati al Sistema TS.

L’obbligo in parola, oggetto peraltro di molteplici rinvii, era previsto dall’art. 2 comma 6-quater, secondo periodo, del DLgs. 127/2015, ora abrogato.

In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2024, soggetti quali farmacie, parafarmacie e ottici possono continuare ad assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi secondo le modalità ordinariamente previste (rilevazione giornaliera e trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 12 giorni da quello di effettuazione).

La possibilità di adempiere gli obblighi mediante invio dei dati al Sistema TS rimane, quindi, una facoltà (art. 2 comma 6-quater, primo periodo, del DLgs. 127/2015), esercitabile dandone comunicazione mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it (art. 6 del DM 19 ottobre 2020).
 

(MF/ms)




Registratori telematici: modalità operative in caso di inutilizzo

Nessun obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i periodi di chiusura o interruzione del registratore telematico.
Trattasi di un adempimento superfluo e in contrasto con il processo di semplificazione, con la conseguenza che la gestione dei detti periodi dovrà essere gestita autonomamente e senza ulteriori aggravi burocratici per gli esercenti.

Così i contenuti del punto posto all’ordine del giorno del Governo, approvato alla Camera nel corso della discussione sulla legge di conversione del dl 75/2023 (PA2), su specifica richiesta dei deputati Gusmeroli – Bagnai – Cavandoli e Centemero (Lega), sul tema dell’obbligo introdotto, a partire dallo scorso 1° luglio e con le specifiche tecniche allegate al provvedimento direttoriale (n. 15943/2023 ) dell’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto l’adeguamento dei registratori di cassa telematici per la gestione della “Lotteria istantanea”, della comunicazione per l’inattività del registratore telematico (Rt).

Il tema è ancora oggi oggetto di discussioni social da parte dei professionisti.

Con il citato provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione (release 11) delle specifiche tecniche dei registratori telematici e, come indicato in apposito paragrafo (§ 2.7), è stata inserita una nuova funzionalità di evento (“fuori servizio” – codice 608) nel caso di interruzione superiore a dodici giorni.

Infatti, nel caso in cui l’interruzione dell’attività risulti superiore a dodici giorni (per esempio, per ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo o quant’altro) o se l’esercente non è in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla, il registratore telematico “deve” prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento del tipo “fuori servizio”, al fine di comunicare l’inizio del periodo di inattività con un ritorno “in servizio” alla successiva accensione.

Il provvedimento conferma (§ 1.2) che le dette specifiche devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di registratore telematico e di server RT che hanno presentato istanza di approvazione dopo il 30 giugno scorso, mentre per i modelli già approvati e/o in commercio o in uso (§ 1.2 del provvedimento) è stato stabilito che le dette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variazione successiva al 30/06/2023.

Resta comunque obbligatorio, per entrambe le versioni (vecchie e nuove) e a prescindere dall’aggiornamento o meno del software, l’obbligo di comunicare il periodo di inattività anche accedendo al cassetto fiscale, tramite SPID, o tramite installatore abilitato o, in ultima istanza, a mezzo intermediario abilitato, pena l’invio di una comunicazione (pec) da parte dell’Agenzia delle entrare per la richiesta dei relativi chiarimenti.

Si ricorda che l’adempimento appare senza alcun dubbio obbligatorio, che non sono previste sanzioni specifiche anche se i dodici giorni fanno pensare immediatamente al termine di emissione delle fatture elettroniche ma che, in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o per mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi o quando gli stessi vengono trasmessi con dati non veritieri o incompleti, si rende applicabile la disciplina sanzionatoria, di cui ai commi 2-bis e 3 dell’art. 6, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis dell’art. 11 e comma 2 dell’art. 12 del dlgs 471/1997.

Sul punto, quindi, a sostegno del dibattimento posto all’ordine del giorno, è stato evidenziato che la comunicazione è da ritenersi un adempimento superfluo e in totale contrasto con il processo di semplificazione in atto, con la conseguenza che si rende necessario valutare l’opportunità di consentire agli utenti di gestire autonomamente e senza ulteriori aggravi e adempimenti burocratici e/o amministrativi la trasmissione dei corrispettivi nei periodi di chiusura o di interruzione, con il conseguente esonero dall’invio della comunicazione indicata all’Agenzia delle entrate.
 

(MF/ms)




Registratori telematici: definite le modalità operative in caso di inutilizzo

Con decorrenza 1° luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso obbligatorio il cambio di stato del registratore telematico in modalità FUORI SERVIZIO, qualora si attui un periodo di inutilizzo del registratore di cassa superiore ai 12 giorni (ad esempio, chiusura per ferie ecc…).

Vediamo insieme come gestire tale adempimento.

Come noto, dal 2019 le imprese che effettuano vendita diretta ai privati hanno iniziato ad utilizzare il registratore telematico (RT), ossia un registratore di cassa in grado di memorizzare le operazioni, di emettere il documento commerciale da consegnare al cliente, di predisporre il file con i dati dei corrispettivi dell’intera giornata e di trasmettere lo stesso all’Agenzia delle Entrate.

Con provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT. 

Rispetto alla precedente versione, il paragrafo 2.7 inserisce una nuova funzionalità nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni. 

Al riguardo, è previsto che “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.

La comunicazione del codice “608” può essere effettuata direttamente dal registratore stesso o mediante il cassetto fiscale dell’impresa, anche a mezzo di un intermediario abilitato. In precedenza, questa comunicazione era facoltativa.

Con riferimento alla decorrenza, secondo quanto precisato al paragrafo 1.2 del provvedimento, la nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dal 1° luglio 2023 e per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.

Coerentemente, sembra potersi inferire che nessun adeguamento deve essere effettuato sugli RT già approvati fino al 30 giugno 2023 ed in uso dagli operatori relativamente alla comunicazione del periodo di inattività superiore a 12 giorni.

Resta opportuno, tuttavia che, in sede di adeguamento dei Registratori telematici per la “Lotteria istantanea” entro il prossimo 2 ottobre 2023, venga chiesto ai tecnici di effettuare sulla macchina un unico intervento anche per l’adeguamento relativo al periodo di chiusura. 
 

(MF/ms)