Auto possedute nel 2024 e concesse entro giugno 2025 in regime transitorio
In particolare, è stato chiesto se possono usufruire del regime transitorio introdotto dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 le autovetture immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, e già possedute dal datore di lavoro a quest’ultima data, che vengono concesse in uso promiscuo a dipendenti per la prima volta dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
L’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 citato, si ricorda, ha introdotto l’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), in base al quale “resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a)” del TUIR, “nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 3 luglio 2025 n. 10 (§ 1.2), ha chiarito che è stata introdotta una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 (applicabile dal 1° gennaio 2025), al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese.
Come chiarito al § 1.2 dalla circolare n. 10/2025, la seconda parte del comma 48-bis dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 citato, prevede l’applicazione del regime di cui all’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 2024 (c.d. regime transitorio) anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.
Resta fermo che, affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
Pertanto, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate afferma che, ai fini dell’applicazione del regime transitorio, è necessario che le autovetture immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, già possedute dal datore di lavoro al 31 dicembre 2024, vengano concesse in uso promiscuo al dipendente con contratto di assegnazione entro il 30 giugno 2025 e consegnate dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Valore normale con consegna a luglio 2025
Si ricorda che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella già citata circolare n. 10/2025 (§ 1.3), si applica invece il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale, ad esempio, nel caso in cui si tratti di veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025, consegnati al lavoratore a luglio 2025 (cfr. anche risposta a interpello n. 192/2025).
(MF/am)