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Registrazione nel portale F-GAS: novità dal 10 ottobre 2024

Il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2024/2473 (che abroga il precedente UE 2019/661) stabilisce quali informazioni le imprese devono trasmettere ai fini della registrazione nel portale F-Gas.

Riguarda la registrazione nel portale F-Gas e l’aggiornamento dei dati, definendo:

  • gli obblighi di informazione “ai fini della registrazione nel sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra (il «portale F-Gas»)”;
  • i casi e le procedure di rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni.
Il Regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2024.

Le imprese iscritte nel portale F-Gas devono assicurare che le informazioni fornite siano sempre aggiornate anche laddove intervengano modifiche o le informazioni cessino di essere complete o esatte.
La Commissione può rifiutare di convalidare la registrazione di un’impresa nel portale F-Gas o sospendere la registrazione di un’impresa nei seguenti casi:

  1. se non sono rispettate le prescrizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) 2024/573 in relazione all’impresa;
  2. se le informazioni o gli elementi di prova forniti dall’impresa o per suo conto sono inesatti o incompleti;
  3. se sono state fornite informazioni deliberatamente false.
La Commissione cancella la registrazione delle imprese nei casi in cui sono state fornite informazioni deliberatamente false o qualora un’impresa, dopo una sospensione, continui a non fornire le informazioni o gli elementi di prova richiesti o a non aggiornarli.

(SN/am)