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Certificazione unica 2026

Con il Provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo della Certificazione Unica 2026 (CU 2026), relativa ai redditi corrisposti nel 2025. Il modello di quest’anno non è un semplice adeguamento formale, ma recepisce la profonda riforma del “cuneo fiscale” e le nuove soglie per i fringe benefit.
 
Il calendario delle scadenze 2026

Per il periodo d’imposta 2025, il cronoprogramma è il seguente:

  • 16 marzo 2026: termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e per la consegna della CU “sintetica” al percipiente (dipendenti, parasubordinati e gran parte degli autonomi);
  • 30 aprile 2026: termine per l’invio delle CU contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo professionale (arte o professione abituale) e provvigioni;
  • 31 ottobre 2026: scadenza per i redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
 
Le sanzioni
Resta confermata la sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In caso di errore, la sanzione non si applica se la trasmissione corretta avviene entro 5 giorni dalla scadenza.
 
Le principali novità del Modello 2026
  1. La novità più rilevante riguarda la trasformazione dell’esonero contributivo in benefici fiscali.
Il sistema è ora diviso in due fasce:
  • redditi fino a 20.000 euro: spetta una “somma aggiuntiva” esente (fino a 960 euro annui), indicata nei nuovi punti da 718 a 741 della CU;
  • redditi tra 20.000 e 40.000 euro: viene riconosciuta un’ulteriore detrazione d’imposta, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, che decresce fino ad azzerarsi a 40.000 euro (punto 368).
 
  1. Dal 2025 cambiano le regole per il carico fiscale:
  • figli: la detrazione spetta solo per i figli di età compresa tra 21 e 30 anni. Oltre i 30 anni, la detrazione decade, salvo il caso di figli con disabilità accertata (per i quali non ci sono limiti di età);
  • altri familiari: solo gli ascendenti possono ora essere considerati a carico; sono escluse le altre categorie di familiari precedentemente ammesse.
 
  1. Per i fringe benefit, sono confermate le soglie di esenzione generalizzate: 1.000 euro per i dipendenti senza figli e 2.000 euro per chi ha figli a carico.
 
  1. Per chi è stato assunto a tempo indeterminato nel 2025 e ha trasferito la residenza oltre 100 km, l’esenzione sale fino a 5.000 euro per coprire rimborsi spese di affitto e trasloco (da indicare al punto 476).
 
  1. Il regime delle mance è stato potenziato: la quota agevolabile (imposta sostitutiva 5%) sale dal 25% al 30% del reddito, e il limite di reddito del lavoratore per accedere al beneficio passa da 50.000 a 75.000 euro.
 
  1. La CU 2026 richiede dettagli capillari per i lavoratori sportivi (dilettanti e professionisti under 23), con l’obbligo di indicare i compensi al lordo della franchigia di 15.000 euro e i dati sulla durata del rapporto.
 
  1. Si conferma che, per effetto dell’obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti, i sostituti d’imposta non devono più trasmettere la CU per i compensi erogati a soggetti in regime forfetario o dei minimi.

(MF/ms)




Approvato il modello di Certificazione Unica 2026

Con il provv. n. 15707 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

In generale, la CU 2026 dovrà essere trasmessa dai sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026; entro lo stesso termine la CU deve essere consegnata al contribuente.

Cambia invece il termine per le CU relative ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni. L’art. 4 comma 1 del DLgs. 81/2025 ha fissato infatti al 30 aprile 2026 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU contenenti esclusivamente:
– redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
– ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Rimane invece al 31 ottobre 2026 (che cadendo di sabato slitta però al 2 novembre) il termine per l’invio delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

La principale novità è quella derivante dall’introduzione delle misure per la riduzione del cuneo fiscale a decorrere dal 2025. Si ricorda che l’art. 1 commi 4 – 9 della L. 207/2024 riconosce ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni) un bonus in caso di reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (non imponibile e non soggetto a contribuzione INPS) o un’ulteriore detrazione d’imposta in caso di reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Il bonus si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro, 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro, ovvero del 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e fino a 20.000 euro.

L’ulteriore detrazione (da rapportare al periodo di lavoro) spetta per un importo pari a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, o al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Nel caso di spettanza del bonus o dell’ulteriore detrazione deve essere compilata la nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”. In tale sezione vanno indicati:

– la tipologia di reddito nel punto 718, l’importo del reddito di lavoro dipendente nel punto 719 e l’importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico (al lordo della franchigia) nel punto 720;

  • giorni di lavoro dipendente nel punto 721;
  • data di inizio e di fine del rapporto di lavoro nei punti 722 e 723;
  • nel punto 724, il codice 1 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto ed erogato (in tutto o in parte) il bonus ovvero il codice 2 se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto il bonus al dipendente o l’ha riconosciuto ma non l’ha erogato neanche in parte;
  • l’importo del bonus erogato, nel punto 725;
  • l’importo del bonus che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente, nel punto 726;
  • il bonus eventualmente recuperato entro le operazioni di conguaglio, nel punto 727, ovvero se il recupero avviene a rate occorre riportare nel punto 728 l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.
L’importo dell’ulteriore detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti dovrà invece essere indicato nella sezione “Detrazioni e crediti”, nel punto 368.

Lato fringe benefit, vengono poi confermate le due caselle nn. 474 e 475 relative alla doppia soglia di non imponibilità prevista per il triennio 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024, vale a dire 1.000 euro per tutti i dipendenti e 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico.

Nelle suddette soglie sono comprese anche le somme relative alle utenze domestiche e alle spese per la locazione o gli interessi sul mutuo relativamente all’abitazione principale.

Viene invece introdotto il nuovo punto 476, dove va indicato l’importo del rimborso riconosciuto dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti a tempo indeterminato nel 2025, per il quale l’art. 1 commi 386-389 della L. 207/2024 ha previsto la non concorrenza al reddito di tali rimborsi per i primi due anni dalla data di assunzione ed entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Il lavoratore deve aver trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro (distante più di 100 chilometri dal Comune di residenza precedente) e avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione.

(MF/ms)