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Software “Il tuo ISA 2025 CPB”

Con un comunicato stampa pubblicato il 2 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la disponibilità del software “Il tuo ISA 2025 CPB”, da utilizzare sia per determinare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale, sia per calcolare e accettare la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026; rispetto allo scorso anno, il software consente inoltre di creare e inviare la revoca di un’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente inviata.

Per quanto riguarda il calcolo del punteggio ISA, il software tiene conto dei correttivi congiunturali approvati con il DM 24 aprile 2025, anticipato sul sito del MEF e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; le modifiche agli ISA applicabili al periodo di imposta 2024, approvati con il DM 18 marzo 2024 e con il DM 31 marzo 2025, si sono rese necessarie per tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

Come di consueto, i correttivi congiunturali influiscono sugli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, sulle misure di ciclo settoriale e sulla territorialità.

Con l’approvazione del DM 24 aprile 2025 e la pubblicazione del software “Il tuo ISA 2025 CPB” si completa il quadro applicativo degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024; si ricorda, in merito, che:

  • gli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024 sono stati approvati con il DM 31 marzo 2025 e con il DM 18 marzo 2024;
  • i modelli di comunicazione dei dati rilevanti per ciascun ISA sono stati approvati con il provvedimento n. 131055 del 17 marzo scorso;
  • il software per la compilazione della richiesta per l’acquisizione massiva delle “precalcolate ISA 2025”, che consente agli intermediari di predisporre e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei contribuenti per cui si richiedono le informazioni, è utilizzabile dallo scorso 30 aprile.
A differenza dello scorso anno, il software “Il tuo ISA 2025 CPB” può essere utilizzato fin da subito sia per il calcolo del punteggio ISA, sia per il calcolo del reddito concordato 2025-2026.

Si ricorda, in merito a tale aspetto, che la compilazione e presentazione del modello CPB 2025-2026 non riguarda i contribuenti che hanno accettato la proposta del fisco nel 2024, applicando il CPB per i periodi di imposta 2024 e 2025; tali soggetti dovranno in ogni caso compilare e allegare al modello REDDITI la comunicazione dati ISA, considerato che, per espressa disposizione normativa (art. 13 del DLgs. 13/2024), nei periodi oggetto di concordato i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, e alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA.

Diversamente, i soggetti interessati ad accedere al CPB per il biennio 2025-2026 sono tenuti alla presentazione sia del modello ISA, sia del modello CPB 2025-2026; a tal fine, si ricorda che da quest’anno l’adesione al CPB può essere espressa sia contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sia in forma autonoma, secondo quanto previsto dal provvedimento 24 aprile 2025.

Come ricordato dal comunicato stampa, in caso di invio in forma autonoma il contribuente potrà trasmettere il modello CPB insieme al solo frontespizio del modello REDDITI 2025, tramite lo stesso canale utilizzato per la dichiarazione annuale; il frontespizio dovrà essere compilato indicando i propri dati anagrafici, la propria firma, i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato e il codice “1” nella nuova casella “Comunicazione CPB”.

La nuova casella dovrà essere compilata, indicando il codice “2”, nel caso in cui il contribuente intenda revocare un’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; in tal caso, la trasmissione del modello CPB potrà essere effettuata esclusivamente in forma autonoma.

Adesioni e revoche entro il 30 settembre

Il termine entro cui inviare, con le modalità sopra descritte, le adesioni al CPB (o le relative revoche) è attualmente fissato al prossimo 31 luglio; il DLgs. correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2025, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari
competenti in vista dell’approvazione definitiva, porterà tuttavia il termine in oggetto al 30 settembre 2025, concedendo quindi due mesi in più per effettuare la scelta

(MF/ms)




Consultabili da oggi le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2024

Le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025) saranno disponibili on line, in modalità consultazione, a partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025.

Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa n. 20, diffuso il 24 aprile, a seguito della pubblicazione del provvedimento n. 193922 del 23 aprile, con il quale sono state stabilite le nuove modalità di accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

L’operazione “dichiarazioni precompilate” si arricchisce quest’anno di ulteriori novità.

A decorrere dal 2025, è infatti possibile delegare l’accesso alla dichiarazione precompilata anche ad altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98, diversi da dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Tale previsione trova compiuta attuazione con il citato provvedimento n. 193922/2025, il quale definisce, ai fini in esame, come “altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni”, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98:

  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria (lett. b);
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche (lett. c);
  • i CAF-imprese (lett. d);
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze o con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate emanati in attuazione della lett. e), ad esempio le associazioni e società tra professionisti, i c.d. “tributaristi”, i revisori legali e gli avvocati.
I suddetti soggetti possono però accedere solo alle dichiarazioni precompilate modelli REDDITI PF e non anche ai modelli 730 precompilati, che rimangono “appannaggio” dei CAF-dipendenti e dei dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Altre novità riguardano l’implementazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni precompilate.

Con il DM 21 gennaio 2025 è stato infatti previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte del Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE), ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico), che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente).

In relazione ai proventi derivanti dal servizio di “Scambio sul posto”, le nuove comunicazioni sono effettuate a partire dai dati relativi all’anno 2024, qualora il soggetto percettore sia una persona fisica, con debutto quindi nelle precompilate 2025.

Nelle precompilate di quest’anno confluiscono anche i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, trasmessi all’Agenzia delle Entrate in attuazione dell’art. 7 dell’Accordo Italia-Svizzera stipulato il 23 dicembre 2020, ratificato con la L. 83/2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024.

Come previsto dall’art. 19 del DLgs. 1/2024, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello REDDITI precompilato anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, compresi i contribuenti con redditi di lavoro autonomo e d’impresa, titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 2.3). Dal 2024, quindi, anche gli imprenditori e i professionisti possono consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

Da quest’anno, con riferimento ai redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011) o al regime forfetario (ex L. 190/2014), l’Agenzia delle Entrate utilizza anche le informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.

Infine, un’ulteriore novità riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto da parte degli eredi. Da quest’anno possono infatti essere autorizzati ad accedere alla dichiarazione precompilata del defunto anche i tutori, amministratori di sostegno o genitori dell’erede, mentre in precedenza l’abilitazione ad operare per conto del defunto poteva avvenire solo direttamente in capo all’erede.

L’accettazione o la modifica e l’invio delle dichiarazioni precompilate potrà avvenire a partire dal 15 maggio 2025. Il termine finale è invece quello “ordinario” del:

  • 30 settembre 2025, per i modelli 730/2025;
  • 31 ottobre 2025, per i modelli REDDITI PF 2025.
 

(MF/ms)




Acconti Irpef 2025: applicazione delle nuove aliquote

Con il D.L. n. 55 del 23 aprile 2025 è stato risolto il problema relativo al calcolo degli acconti Irpef 2025 dovuti dai lavoratori dipendenti e pensionati privi di altri redditi, eliminando la distorsione che si era venuta a creare a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. n. 216/2023 nella sua formulazione originaria. 

Premessa

Con l’articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2023 (primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche) era stata disposta, per il solo anno 2024, una variazione delle aliquote IRPEF.

La medesima disposizione aveva altresì previsto che per la determinazione degli acconti dovuti per il 2024 ed il 2025 si dovessero comunque considerare le aliquote pregresse.

Con la Legge di bilancio 2025, legge 30 dicembre 2024, n. 207, invece, le aliquote introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 sono state confermate in via definitiva. Di conseguenza, un contribuente lavoratore dipendente o pensionato, che non dichiara ulteriori redditi, si trova in una situazione di continuità IRPEF nel passaggio 2024/2025, tale da giustificare il fatto di non dover versare acconti di imposta, acconti che invece, dovendo essere calcolati per il 2025 con le aliquote 2023, stante la formulazione originaria del D.Lgs. n. 216/2023 , risultavano dovuti. Una situazione paradossale, cui ha posto rimedio il D.L. 23 aprile 2025, n. 55 in materia di “Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 94 del 23 aprile 2025. 

Il passaggio dalle “vecchie” alle “nuove” aliquote IRPEF e la problematica degli acconti

Al fine di comprendere la problematica qui oggetto di esame, è bene ricordare che con il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche era stato previsto, inizialmente per il solo anno di imposta 2024, il seguente quadro afferente agli scaglioni reddituali e relative aliquote IRPEF:
 

Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 28.000 23%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
Stante l’iniziale previsione di una variazione di aliquote applicabile solo all’anno 2024, il D.Lgs. n. 216/2023 aveva altresì previsto che gli acconti di imposta per i periodi 2024 e 2025 dovessero comunque essere calcolati sulla base delle pregresse aliquote, di seguito richiamate:
Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
La necessità di calcolare gli acconti IRPEF dovuti per il 2025 sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023, nonostante la Legge di bilancio 2025 avesse poi introdotto a regime i tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43%, ha originato una distorsione, segnalata da professionisti del settore fiscale e sindacati.

Infatti, applicando le “vecchie” aliquote, molti lavoratori dipendenti e pensionati, pur avendo diritto a un rimborso o a un’imposta netta nulla, si sarebbero trovati a dover versare un acconto basato sulle aliquote precedentemente in vigore, più elevate, con un conseguente anticipo di somme a favore dell’Erario. Tali somme sarebbero poi risultate, a conguaglio, come non dovute e quindi a credito del contribuente; tale credito, tuttavia, sarebbe stato recuperabile solo in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2026 con riferimento all’anno di imposta 2025. 

Le modifiche apportate alla norma dal D.L. n. 55/2025

Al fine di risolvere la problematica su esposta, con il D.L. n. 55/2025 è stato modificato l’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, ovvero proprio il passaggio relativo alla determinazione degli acconti, sostituendo le parole: «i periodi d’imposta 2024 e 2025» con «il periodo d’imposta 2024». 

Ciò si traduce nel fatto che l’acconto IRPEF dovuto per l’anno di imposta 2025 dovrà essere calcolato sulla base dei tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43% introdotti a regime, e non più sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023 (quattro scaglioni).

È stato così risolto il rilevato difetto di coordinamento normativo, in ragione del quale addirittura i contribuenti aventi solo redditi di lavoro dipendente o pensione rientranti nell’attuale no tax area, pari a 8.500 euro per entrambe le categorie reddituali, si trovavano nella condizione di essere chiamati a versare acconto imposte per il 2025 per un mero “gioco di aliquote”.

Peraltro, la modifica apportata alla norma non solo giova ai contribuenti cui sopra, ma effettivamente semplifica la gestione degli acconti di imposta per tutte le tipologie di contribuenti.

Infatti, prima della modifica operata dal D.L.n. 55/2025, al fine di determinare gli acconti dovuti da qualsiasi soggetto IRPEF, sarebbe stato necessario ricalcolare l’imposta teorica con applicazione delle aliquote 2023, mentre grazie alla modifica apportata si potranno considerare le risultanze emergenti sulla base delle aliquote 2024, applicabili nella dichiarazione dei redditi 2025 anno di imposta 2024 in via di predisposizione, aliquote che ugualmente saranno applicabili all’anno di imposta 2025.

(MF/ms)




Servizio CAF 730/2025

Si rinnova anche per quest’anno il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Confapi Lecco e Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.

Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dalla fine del mese di aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso relativi a redditi e alcune spese detraibili dell’anno precedente.

Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2025.

 
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.

Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2025 consente di:

  • assolvere    all’adempimento    evitando    di    doversi    abilitare    e    trasmettere     la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.

Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.



Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  • Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno
  • Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  • Documenti altri redditi;
  • Documentazione relativa alle spese mediche;
  • Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  • Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  • Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  • Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  • Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  • Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU pagata nel 2024
In base a quanto sopra esposto, i costi 2025 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
  • 730 singolo precompilato con delega                                  €. 25,00     (20,49 + IVA)
  • 730 congiunto precompilato con delega                              €. 35,00     (28,69 + IVA)
  • 730 singolo (semplice)                                                         €. 58,00     (47,54 + IVA)
  • 730 singolo                                                                           €. 75,00    (61,48 + IVA)
  • 730 congiunto (semplice)                                                     €. 80,00    (65,57 + IVA)
  • 730 congiunto                                                                       €.105,00   (86,07 + IVA)
  
IMU: € 10,00 (8,20 + IVA)
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.

Per    info    e    appuntamenti    dalle    9.00    alle    12.30:   Doretta    Riva    (0341.282822) 730@confapi.lecco.it       doretta.riva@confapi.lecco.it

 
(MS/ms)



Riforma fiscale: da quest’anno invio delle dichiarazioni fiscali entro il 30 settembre

Tra le principali novità introdotte dal decreto legislativo relativo alla modifica di alcuni adempimenti tributari, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), c.d. DLgs. “Adempimenti”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 dicembre, rientra l’anticipazione, a decorrere dal 2 maggio 2024, dei termini per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, disposta dall’art. 11.

È pertanto confermato quanto previsto dal testo del decreto legislativo che era stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per ricevere i relativi pareri.

Nello specifico, l’art. 11 del DLgs., modificando l’art. 2 del DPR 322/98, prevede, con effetto dal 2 maggio 2024, un’anticipazione del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP:

  • al 30 settembre (rispetto al 30 novembre attualmente previsto) per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
  • all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto all’undicesimo mese attualmente previsto) per i soggetti IRES.
Viene quindi ripristinata la situazione esistente prima del 2019, anteriormente al differimento a regime disposto dall’art. 4-bis comma 2 del DL 34/2019.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per tale periodo d’imposta i precedenti termini, vale a dire l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Come si legge nella Relazione illustrativa al decreto legislativo, la modifica in esame consente di anticipare:

  • il controllo delle dichiarazioni e, di conseguenza, l’erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti;
  • i tempi per la precompilazione delle dichiarazioni;
  • l’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”) e, di conseguenza, la pubblicazione delle relative procedure software.
In relazione all’ultimo punto, infatti, l’art. 7 del DLgs. stabilisce che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate:
  • entro il mese di aprile, per l’anno 2024;
  • entro il 15 marzo, a decorrere dall’anno 2025.
A tal proposito, tra le osservazioni proposte dalla Commissione Finanze della Camera, si richiedeva di valutare la possibilità, vista l’anticipazione del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, di anticipare la messa a disposizione di modelli software, istruzioni e circolari da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione sia ai modelli ISA, sia alle dichiarazioni dei redditi, comprendendo anche i moduli di controllo degli invii telematici.

In particolare, la Commissione riteneva che tali documenti dovessero essere resi disponibili:

  • entro aprile, per il periodo d’imposta 2023 (quindi aprile 2024);
  • entro il mese di febbraio di ogni anno, a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (quindi febbraio 2025).
Nel caso in cui non fossero rispettati i suddetti termini, la Commissione proponeva di prorogare di conseguenza i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In relazione ai modelli dichiarativi, la descritta anticipazione non è stata messa in atto, poiché si è ritenuto che non ci siano i tempi tecnici necessari per analizzare le novità normative che normalmente intervengono a fine anno, come la legge di bilancio, definire le relative specifiche di intervento e sviluppare i programmi informatici sulla base delle disposizioni normative.

Quanto all’anticipazione del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la Commissione parlamentare aveva altresì richiesto che fosse stabilito l’anticipo di un solo mese, e quindi fissato il termine al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta: il termine del 31 ottobre proposto, però, si sarebbe sovrapposto a quello di presentazione dei modelli 770, di cui all’art. 4 del DPR 322/98, prevedendo così un unico termine per tutte le dichiarazioni, situazione che avrebbe complicato il lavoro di chi presenta le dichiarazioni.

Ferma al 30 aprile la messa a disposizione della precompilata

Con l’art. 11 del DLgs. è stato altresì anticipato di un mese (dal 1° maggio al 1° aprile), a decorrere dal 1° aprile 2025, il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del modello 770.

Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

(MF/ms)
 




Pronti i modelli Redditi, Cnm e Irap 2023

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 28 febbraio sul proprio sito le versioni definitive dei modelli REDDITI, CNM e IRAP, con le relative istruzioni.

Numerose le novità da segnalare: per quanto riguarda i modelli REDDITI, il quadro RF recepisce, tra le altre, le seguenti modifiche in materia di reddito d’impresa, applicabili dal periodo d’imposta 2022 “solare”:

  • la deducibilità integrale dell’IMU relativa agli immobili strumentali;
  • la deduzione “extra-contabile” delle quote di ammortamento oggetto di sospensione ex art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020;
  • l’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
  • la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale.
Con specifico riferimento all’IMU, sebbene, come accennato, l’imposta sia divenuta integralmente deducibile, le istruzioni continuano a recare l’indicazione dell’IMU sia tra le variazioni in aumento che tra quelle in diminuzione.

In particolare:

  • nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento; nel rigo, proseguono le istruzioni, occorre anche indicare l’intero ammontare dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante dal Conto economico;
  • nel rigo RF55 va indicata, con il codice 38, l’imposta municipale propria, l’IMI e l’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel 2022.
L’impostazione adottata trova fondamento nel particolare criterio di deducibilità di competenza “corretta” richiesto dall’Amministrazione finanziaria.

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14 maggio 2014 n. 10 (risposta 8.2), infatti, per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.

Proseguendo con le novità, il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell’abrogazione della disciplina delle “società in perdita sistematica”.

In materia di agevolazioni, nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno 2022; tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica.

Sono state inoltre aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti d’imposta formazione 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione e agli investimenti in beni strumentali.

Si segnala altresì che nelle istruzioni al quadro RU è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.

Il modello relativo alle persone fisiche recepisce la riforma dell’IRPEF con:

  • i nuovi scaglioni di reddito e relative aliquote;
  • la rimodulazione delle detrazioni d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le pensioni e altri redditi;
  • le modifiche al “trattamento integrativo alla retribuzione”;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2023, a seguito dell’applicazione dell’assegno unico e universale.
Fa il suo debutto anche il c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (introdotto dall’art. 1 comma 42 della L. 234/2021 e da ultimo prorogato dall’art. 1 comma 365 della L. 197/2022). L’agevolazione riguarda gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, compete la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Tra i nuovi crediti d’imposta si segnalano quelli per:

  • le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore;
  • l’attività fisica adattata;
  • l’installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili;
  • le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy.
Quanto al modello IRAP, da un lato, è stato eliminato il quadro IQ, come conseguenza dell’esclusione da IRAP, dal 2022, dei professionisti e degli imprenditori individuali e, dall’altro, è stata semplificata la struttura della sezione I del quadro IS, per effetto della “razionalizzazione” delle deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato.
 

(MF/ms)




Isa: approvati i modelli

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 29368 pubblicato il 31 gennaio 2022 sono stati approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA (Indici sinterici di affidabilità) applicabili per il periodo d’imposta 2021, che costituiscono parte integrante dei modelli Redditi 2022.

Delle tre cause di esclusione connesse all’emergenza Covid-19 introdotte l’anno scorso, il provvedimento (così come le istruzioni alla compilazione) mantiene quella relativa ai contribuenti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi di cui all’art. 85 comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54 comma 1 del Tuir, nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019.

La permanenza della causa di esclusione anche per il periodo 2021 era stata approvata all’unanimità dalla Commissione degli Esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale nel corso della riunione del 17 dicembre scorso.

Operando tale causa di esclusione, il modello Isa deve comunque essere compilato (senza le variabili “precalcolate”, circ. n. 16/2021, § 3.2) e allegato al modello Redditi, così come per le imprese “multiattività” che conseguono dalle attività non comprese nell’Isa relativo dell’attività prevalente ricavi superiori al 30% di quelli totali e per gli esercenti attività d’impresa e di arti o professioni che partecipano ad un gruppo Iva.

Per tutte le altre cause di esclusione, invece, è confermata l’esclusione dalla presentazione del modello Isa.

I nuovi modelli tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022, che sarà adottato per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.

Permane nei quadri contabili F e H dei modelli l’avvertenza in merito al fatto che l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non devono essere indicati in alcun rigo degli stessi.

Resta l’acquisizione degli ulteriori dati “precalcolati” nel Cassetto fiscale

Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2021, distinguendo tra:

  • acquisizione massiva dei dati da parte degli intermediari (differenziando ulteriormente a seconda che l’intermediario sia già in possesso di delega alla consultazione del cassetto fiscale oppure ne sia privo);
  • acquisizione puntuale da parte del contribuente e dell’intermediario delegato.
Il provvedimento indica che, in conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo d’imposta 2022, i dati economici, contabili e strutturali richiesti per l’applicazione degli Isa potranno essere accorpati, ridotti oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli Redditi (come avvenuto con riguardo al quadro contabile H).

Infine, nell’allegato n. 4 al provvedimento sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito del decreto di approvazione, a partire dall’annualità d’imposta 2022.

(MF/ms)