Imposte 2026: versamento al 30 luglio 2026
La proroga al 20 luglio 2026 per i “soggetti ISA”
L’art. 6 del D.L. n. 89/2026 ha stabilito lo spostamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
La data del 30 giugno 2026 viene quindi superata dal differimento al 20 luglio 2026.
Il beneficio si estende senza alcuna maggiorazione ai versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA derivanti dalle dichiarazioni. Questa estensione include anche l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato disciplinata dagli artt. 20-bis e 31-bis del D.Lgs. n. 13/2024.
Da quest’anno, chi deciderà di rinviare i pagamenti delle imposte dal 20 luglio al 19 agosto, dovrà versare anche un interesse doppio rispetto al canonico 0,40%. In merito alla scadenza del 19 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,80% va detto che, cadendo la stessa in un giorno feriale rientrante nella finestra della sospensione dei termini di versamento del mese di agosto (ossia nella finestra dal 1° agosto al 20 agosto), la stessa viene automaticamente posticipata al 20 agosto 2026.
Precisiamo che il suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti titolari di partita IVA che rispettano le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2026, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.
Da un punto di vista soggettivo, come già anticipato, la proroga della scadenza opera per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
L’attività esercitata deve quindi rientrare tra quelle per cui è stato approvato il modello ISA.
Inoltre, per usufruire della proroga, il soggetto non deve dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.
Facendo sempre riferimento a chiarimenti intervenuti in occasioni di precedenti proroghe, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfetari e in regime di vantaggio.
Rientrano quindi nella proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e quindi i soggetti che:
- applicano il regime forfetario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfetari” e “minimi”);
- determinano il reddito con altri criteri forfetari;
- dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
- partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.
Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di s.r.l. “trasparenti”). Per i soci/amministratori di s.r.l. “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E), la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.
Il contribuente avrà comunque la possibilità di rateizzare l’importo dovuto.
Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga la scadenza originaria è rimasta fissa al 30 giugno 2026 con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.
La rata del secondo acconto andrà versata entro il 30 novembre 2026.
Modalità di versamento
Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.
Si ricordano le regole di pagamento degli F24:
- gli F24 con saldo a 0, sia dei titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- gli F24 a debito senza compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking. I non titolati di partita IVA possono altresì presentare il modello presso il proprio istituto bancario;
- gli F24 a debito con compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
(MF/ms)