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Fatture superbonus: chiarimenti sull’esposizione dello sconto

In caso di errori nelle fatture trasmesse a dicembre 2023 che non sono state ritrasmesse allo SdI entro i termini stabiliti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 (entro 12 giorni), nonostante si provveda a sanare la violazione aderendo all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, non è possibile retrodatare l’efficacia delle fatture al dicembre 2023.

È quanto viene sostanzialmente chiarito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 146 del 9 luglio 2024.

Il caso esaminato dalla risposta riguarda una fattura emessa il 29 dicembre 2023 con sconto “integrale” (in quanto spettava il superbonus nella misura del 110%) che era stato ridotto dall’imponibile, anziché, come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, § 3.1, dall’importo totale della fattura. L’Agenzia ricorda infatti che “nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti»”.

Ad esempio, per lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000 euro con IVA del 10% (in quanto eseguiti nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire del superbonus nella misura del 110% (che poteva competere in taluni casi in relazione alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2023), la fattura deve indicare:

  • l’imponibile di 50.000 euro;
  • l’IVA del 10% pari a 5.000 euro;
  • il totale fattura di 55.000 euro;
  • lo sconto praticato ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, pari a 55.000 euro;
  • netto da pagare zero.
Nel caso di specie, le “successive note di debito (rectius fatture) prodotte per «rettificare» le fatture errate datate 29 dicembre 2023 sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, «emesse» il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto).

A ciò si aggiunga che le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti fatture errate salvo che per l’addebito dell’IVA in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto sicché le prime non sembrano essere state «stornate» con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme”.

Nel caso considerato, quindi, secondo la risposta a interpello n. 146/2024, per la fattura di dicembre 2023 con errori nell’importo dell’IVA (in quanto lo sconto sul corrispettivo è stato erroneamente sottratto all’imponibile) ritrasmessa oltre i termini (oltre quindi 12 giorni) con analoghe fatture, “sebbene con l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%”.

Alle fatture corrette e ritrasmesse allo SdI nel corso del 2024, quindi, sarà applicabile il superbonus nella misura prevista per il 2024 (70%).

(MF/ms)




“Aiuti di stato 2020” non registrati in RNA: come regolarizzarli

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’8 maggio il provvedimento n. 221010, datato 7 maggio, relativo alla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2020 dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 e dell’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, l’Agenzia delle Entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” provvedendo alla loro iscrizione nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposita sezione “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

L’Agenzia delle Entrate mette quindi a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione dei suddetti nei registri per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo d’imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

L’Amministrazione finanziaria rende disponibili tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.

Nello specifico, nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2020;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.
L’Agenzia delle Entrate trasmette quindi, mediante PEC, una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di indirizzo PEC non attivo di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili, inoltre, dall’interessato all’interno del “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.

Per quanto riguarda le modalità con cui il contribuente può sanare le irregolarità, l’Amministrazione finanziaria distingue due ipotesi.

Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora invece la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile agli errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” summenzionati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In entrambi i casi sono comunque dovute le sanzioni. Il contribuente, però, può beneficiare della riduzione di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997, in funzione della tempestività degli adempimenti.
 

(MF/ms)




Esterometro: analizziamo il regime sanzionatorio

Per le operazioni transfrontaliere effettuate dal 1° luglio 2022, l’obbligo di invio dei dati dovrà essere adempiuto in formato XML via Sistema di Interscambio (SdI), come avviene per l’emissione delle fatture elettroniche (art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015).

L’adempimento dovrebbe interessare anche i soggetti in regime di franchigia, nei cui confronti è stato esteso, sempre dal prossimo 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica.
Si segnala, tuttavia, che le Commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato si riuniranno oggi per decidere la sorte dei 1.076 emendamenti al Ddl. di conversione del Dl 36/2022, tra i quali vi è anche quello che, se accolto, prorogherebbe al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica e invio dei corrispettivi per i soggetti a regime di vantaggio o forfetario. Il nodo, visti i tempi stretti di conversione, dovrebbe sciogliersi tra pochi giorni.   

Allo stato attuale, le modifiche alle regole di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere e l’inclusione di nuove categorie di soggetti obbligati impongono una riflessione in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di errori od omissioni.

La disciplina sanzionatoria del c.d. “esterometro” è stata riformata dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) con efficacia dal 1° gennaio 2022, a differenza delle nuove modalità di invio la cui efficacia è stata differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 ai sensi del Dl 146/2021.

Il novellato art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97 prevede, quindi, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. n. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Allo stato attuale, si registra, quindi, uno sfasamento temporale fra i profili sanzionatori e i termini di trasmissione della comunicazione, posto che le sanzioni sono calcolate su base mensile ma, per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2022, vige ancora la periodicità trimestrale dell’adempimento.

Il disallineamento verrà meno con le modifiche efficaci dal 1° luglio 2022, per effetto delle quali l’invio dei dati non avrà più l’attuale cadenza trimestrale. 

La nuova disciplina impone una particolare attenzione al termine per l’invio dei dati, ai fine di non incorrere nella descritta sanzione.

Infatti, l’invio dei dati deve avvenire:

  • per le operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
  • per le operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il regime sanzionatorio risulta, tuttavia, incoerente rispetto a quello stabilito per la tardiva fatturazione o inversione contabile. ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 471/97.

Si pensi, ad esempio, a un soggetto passivo italiano che acquista beni mobili da un soggetto passivo stabilito in un Paese extra Ue, la cui consegna avviene il 7 settembre 2022.

L’autofattura (in formato analogico o elettronico) dovrebbe essere emessa entro dodici giorni da tale data, mentre il file TD19 per l’esterometro potrebbe essere trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione.

Si comprende come, nel caso in cui si desiderasse optare per l’invio elettronico dell’autofattura, la trasmissione dovrebbe essere anticipata (entro il 19 settembre 2022), mentre, qualora il documento fosse emesso in formato cartaceo, l’esterometro con file TD19 potrebbe essere trasmesso entro il 15 ottobre 2022.

Sotto il profilo sanzionatorio, la scelta di emettere un unico documento elettronico entro il 15 del mese successivo, esporrebbe, nel caso di specie, alla sanzione per omesso reverse charge (art. 6 comma 9-bis del Dlgs. 471/97), più elevata rispetto a quella prevista per l’omessa comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97).

Comunicazione con possibilità di ravvedimento operoso

Per quanto concerne le sanzioni relative alla comunicazione delle operazioni con l’estero, dovrebbe comunque essere applicabile l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs. 472/97), al pari di quanto avviene per le sanzioni in tema di fatturazione (ovvero autofatturazione).

Sebbene la prassi non si sia pronunciata espressamente in tema di “esterometro”, si ritiene valido quanto era stato indicato nella ris. n. 87/2017 in tema di comunicazione dei dati delle fatture (adempimento ormai abolito).

L’istituto del ravvedimento operoso consente, tra l’altro, la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore” (art. 13 comma 1 lett. b) del Dlgs. 472/97).

(MF/ms)




Fatturazioni tardive allo Sdi: conviene il ravvedimento?

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha fornito un chiarimento che, sebbene sotto certi aspetti possa apparire scontato, è tuttavia della massima importanza.

Sovente, il contribuente, per le più varie ragioni, può commettere errori che si sostanziano nella tardiva emissione di più fatture (dunque nella tardiva trasmissione delle stesse allo SDI), nonostante le medesime siano state tempestivamente registrate e fatte confluire nella competente liquidazione periodica.
In questo caso, se il contribuente intende sanare la violazione, ha davanti a sé due possibilità: o ravvedersi o attendere l’atto di contestazione della sanzione.
Ciò che rende a volte complicata la decisione è la circostanza seguente: se ci si ravvede non è possibile applicare il cumulo giuridico, istituto di prerogativa esclusiva degli uffici, mentre se si attende l’atto di contestazione delle sanzioni il cumulo viene applicato d’ufficio.
Nel caso esposto, la risposta resa a Telefisco è un po’ laconica, in quanto relativamente alla sanzione applicabile si limita a riportare le sanzioni previste dall’art. 6 del DLgs. 471/97:

  • dal 90% al 180% della maggiore imposta con minimo di 500 euro, in breve quando la violazione ha determinato un mancato versamento dell’IVA (si pensi al classico caso in cui si fattura un importo inferiore a quello reale);
  • da 250 euro a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla liquidazione.
Ogni tardiva fatturazione è una violazione a sé stante, a prescindere dal fatto che sia soggetta a sanzione proporzionale (nel qual caso, sempre per ogni violazione, c’è il minimo di 500 euro) oppure fissa.
Quest’ultima sembra la fattispecie che ci occupa, nonostante la risposta non lo confermi espressamente: da un lato, ci sono state molteplici tardive fatturazioni, dall’altro, non c’è stato riflesso sull’imposta, visto che la liquidazione è stata correttamente eseguita e l’IVA versata.
L’art. 12 del DLgs. 472/97, in una fattispecie come quella in esame, prevede la necessità di applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.
Sanzione fissa se l’IVA è stata versata
Così, ipotizzando che l’Ufficio applichi la sanzione fissa minima (250 euro) e l’aumento da cumulo giuridico minimo (un quarto), se le violazioni sono tante può essere sicuramente conveniente attendere l’atto di contestazione della sanzione. Atto che, bisogna sempre ricordarlo, può essere definito al terzo ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97, sugli importi che risultano dopo l’applicazione del cumulo giuridico (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2015 n. 10, § 6.1).
Invece, se si opta per il ravvedimento, il contribuente non può in autonomia applicare il cumulo giuridico, istituto che, postulando valutazioni discrezionali, è di prerogativa esclusiva degli uffici. Detto diversamente, se si tratta di 1.000 tardive fatturazioni, ci sarà una sanzione di 250 euro per violazione, sia pure ridotta in conseguenza del ravvedimento.

(MF/ms)