Autoliquidazione Inail 2021-2022: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative
I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2021-2022. Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:
- la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è mercoledì 16 febbraio 2022;
- il versamento del premio dovuto (saldo rata 2021+anticipo rata 2022) deve riportare il numero di riferimento 902022 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
- l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2021 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro lunedì 28 febbraio 2022
- la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2022) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro mercoledì 16 febbraio 2022;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle appositamente abilitate. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it , consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo, i manuali aggiornati e la guida all’autoliquidazione 2021/2022.
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,10% valido per l’anno 2021.
I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2021/2022, sono riportati nella seguente tabella:
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle appositamente abilitate. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it , consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo, i manuali aggiornati e la guida all’autoliquidazione 2021/2022.
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,10% valido per l’anno 2021.
I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2021/2022, sono riportati nella seguente tabella:
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Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.
(FP/fp)