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Nuove regole operative per i rappresentanti fiscali

Il 17 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che definisce le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, in attuazione delle recenti modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e dal D.M. 9 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Chi sono i soggetti interessati – Il provvedimento si rivolge a chi intende assumere o già svolge il ruolo di rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Tali soggetti sono obbligati a presentare una dichiarazione che attesti il possesso di specifici requisiti di onorabilità e regolarità fiscale, oltre a prestare una garanzia proporzionata al numero di soggetti rappresentati.

Requisiti soggettivi richiesti – Per assumere il ruolo di rappresentante fiscale, è necessario dichiarare:

  • assenza di condanne (anche non definitive) o sentenze per reati finanziari
  • assenza di procedimenti penali pendenti per reati finanziari
  • nessuna violazione grave e ripetuta delle norme tributarie e contributive
  • non trovarsi in condizioni di interdizione previste dalla Legge.
La dichiarazione va presentata contestualmente al modello di inizio attività o variazione dati ai fini IVA presso la Direzione Provinciale competente. Se il rappresentante fiscale è una società, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti.

Modalità e importi della garanzia – La garanzia, da prestare a favore del Direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, può essere costituita tramite:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
  • polizza fideiussoria
  • fideiussione bancaria.
Gli importi minimi variano in base al numero di soggetti rappresentati:
 
Soggetti rappresentati Importo minimo garanzia
2-9 30.000 euro
10-50 100.000 euro
51-100 300.000 euro
101-1.000 1.000.000 euro
Oltre 1.000 2.000.000 euro
Chi rappresenta un solo soggetto non è tenuto a prestare garanzia, ma deve comunque presentare la dichiarazione dei requisiti. La garanzia deve avere una durata minima di 48 mesi e, in caso di aumento dei soggetti rappresentati, va adeguata con una nuova prestazione.

Disposizioni per i rappresentanti già operativi – I soggetti che già operano come rappresentanti fiscali devono, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, presentare la dichiarazione e la garanzia, se dovuta. In caso di inadempienza, l’Agenzia delle Entrate avvia la procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati, concedendo un ulteriore termine di 60 giorni per regolarizzare la posizione.
 
(MF/ms)