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Rappresentanti fiscali: attivo il servizio di verifica dell’Agenzia delle Entrate

Dal 25 febbraio 2026 è attivo sul portale dell’Agenzia delle Entrate, il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali in regola per essere nominati dagli operatori non residenti – anche stabiliti in Paesi extra-UE – per adempiere gli adempimenti IVA relativi a operazioni rilevanti nel territorio italiano.

Ciò in linea con la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 13/2024 (art. 4, comma 1, lettera a)).

In particolare, il nuovo servizio consente di riscontrare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi e prestato la garanzia, laddove prevista.

L’intervento legislativo del D.Lgs. n. 13/2024, integrando l’art. 17 del Decreto IVA, ha infatti disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.

Il Mef con Decreto 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata.

I provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente:

  • per la prestazione della garanzia dell’art. 35, comma 7-quater del Decreto IVA da parte dei soggetti rappresentati;
  • per l’attestazione dei requisiti soggettivi e per la prestazione della garanzia da parte dei rappresentanti.
Sui requisiti, per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale, occorre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto Mef n. 164/1999, e presentare – come anticipato – la garanzia prevista dall’art. 17 modificato del Decreto IVA, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.

Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita IVA ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con:

  • il modello AA9/12 se ditte individuali o lavoratori autonomi
  • il modello AA7/10 se soggetti diversi dalle persone fisiche.
La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.

Se in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività è richiesta anche l’inclusione nell’archivio VIES, il soggetto non residente, non stabilito in Paesi UE/SEE, dovrà presentare – presso l’Ufficio della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante fiscale – la garanzia prevista dall’art. 35, comma 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972, con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 aprile 2025, prot. n. 178713.

In sintesi, il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.
 

(MF/ms)




Nuove regole operative per i rappresentanti fiscali

Il 17 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che definisce le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, in attuazione delle recenti modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e dal D.M. 9 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Chi sono i soggetti interessati – Il provvedimento si rivolge a chi intende assumere o già svolge il ruolo di rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Tali soggetti sono obbligati a presentare una dichiarazione che attesti il possesso di specifici requisiti di onorabilità e regolarità fiscale, oltre a prestare una garanzia proporzionata al numero di soggetti rappresentati.

Requisiti soggettivi richiesti – Per assumere il ruolo di rappresentante fiscale, è necessario dichiarare:

  • assenza di condanne (anche non definitive) o sentenze per reati finanziari
  • assenza di procedimenti penali pendenti per reati finanziari
  • nessuna violazione grave e ripetuta delle norme tributarie e contributive
  • non trovarsi in condizioni di interdizione previste dalla Legge.
La dichiarazione va presentata contestualmente al modello di inizio attività o variazione dati ai fini IVA presso la Direzione Provinciale competente. Se il rappresentante fiscale è una società, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti.

Modalità e importi della garanzia – La garanzia, da prestare a favore del Direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, può essere costituita tramite:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
  • polizza fideiussoria
  • fideiussione bancaria.
Gli importi minimi variano in base al numero di soggetti rappresentati:
 
Soggetti rappresentati Importo minimo garanzia
2-9 30.000 euro
10-50 100.000 euro
51-100 300.000 euro
101-1.000 1.000.000 euro
Oltre 1.000 2.000.000 euro
Chi rappresenta un solo soggetto non è tenuto a prestare garanzia, ma deve comunque presentare la dichiarazione dei requisiti. La garanzia deve avere una durata minima di 48 mesi e, in caso di aumento dei soggetti rappresentati, va adeguata con una nuova prestazione.

Disposizioni per i rappresentanti già operativi – I soggetti che già operano come rappresentanti fiscali devono, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, presentare la dichiarazione e la garanzia, se dovuta. In caso di inadempienza, l’Agenzia delle Entrate avvia la procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati, concedendo un ulteriore termine di 60 giorni per regolarizzare la posizione.
 
(MF/ms)