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Rapporto biennale sulla parità di genere: soggetti obbligati

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006 le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto di parità di genere ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono farlo a loro volta, ma su base volontaria.
Il decreto ministeriale 3 giugno 2024 ha approvato la modulistica per la redazione del rapporto relativo al biennio 2022-2023 da presentare entro il prossimo 15 luglio 2024 ed è disponibile per la compilazione on line all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it
Il Rapporto ha lo scopo di analizzare in ottica di genere lo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, per consentire alla consigliera di parità regionale di elaborare dei report sullo stato delle cose e suggerire così controlli più puntuali da parte degli organi ispettivi e prospettive di riforma a quelli legislativi.
Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, l’applicativo informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro 60 giorni – comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative fino a 516,00 euro (ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520).
Nel caso in cui l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4 del D.lgs. 198/2006).
La trasmissione di dati incompleti o mendaci, verificata e accertata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

(FV/fv)