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Obblighi per la prevenzione dell’esposizione al radon

Come si anticipava nelle comunicazioni n.403 del 21/07/2023 e n.142 del 29/02/2024 la normativa vigente impone anche alle imprese la verifica del livello di rischio dovuto alla presenza di radon e l’adozione di eventuali misure di prevenzione.

La lista delle cosiddette “aree prioritarie” è facilmente consultabile sul sito regionale

Di seguito si riportano le altre fonti informative utili:

Regione Lombardia e ARPA

Elenco soggetti competenti per i rilievi di radon

Sito ministeriale in materia di radon

Sito INAIL sezione “gas radon”, che contiene due documenti:

  • Modulo per la richiesta di consulenza tecnica, aggiornamento: 2 aprile 2024 (.doc – 53 kb)
  • Vademecum dell’attività di consulenza espletata dall’Inail per la richiesta di consulenza tecnica, aggiornamento: 30 gennaio 2024 (.pdf – 110 kb)
Confapi Lecco Sondrio intende fornire supporto conoscitivo ed eventuale contatti di figure qualificate.

Per questo si chiede se c’è interesse per l’organizzazione di un seminario tecnico su questo tema nel mese di settembre/ottobre.

Se siete interessati potete scrivere o contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Radon: approfondimento sui rischi di questa radiazione naturale

Il radon si forma nel sottosuolo e tende ad allontanarsi dal sito iniziale per fuoriuscire in atmosfera: in genere le concentrazioni di radon in aria esterna (radon outdoor) sono comunque molto basse, dell’ordine di pochi Bq/m3. In Italia alcuni studi stimano una concentrazione di radon outdoor di 10 Bq/m3. Diversamente, quando sul suolo sorge un edificio, il radon può penetrarvi e permanere raggiungendo concentrazioni in aria anche elevate (radon indoor): per tale ragione, dal punto di vista sanitario, il radon viene considerato un fattore di rischio tipico degli ambienti confinati. 
Il radon indoor è ubiquitariamente presente: negli ambienti di vita, di lavoro, negli edifici pubblici (scuole, ospedali, ecc.), in quelli ricreativi (cinema, palestre, ecc.). La natura geologica del sito, la tipologia dell’edificio, i materiali da costruzione utilizzati, le modalità di ventilazione sono le variabili più rilevanti per determinare la concentrazione di radon indoor.

Si segnala che la sezione del PAF Portale Agenti Fisici dedicata alle radiazioni non ionizzanti da sorgenti naturali contiene molte utili informazioni in tema di Radon, la radiazione naturale che assume valori significativi nei locali interrati di alcune zone della Regione.

Nella circolare precedente, n.403 del 21 luglio 2023, avevamo già segnalato il sito con la mappa delle aree prioritarie. In Lombardia queste aree comprendono diversi comuni delle province di Lecco e di Sondrio.

Si invitano le imprese a consultare i materiali disponibili per tenere conto di questo fattore nella valutazione dei rischi.

Per approfondimenti, l’associazione è a disposizione, scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Radon: mappa delle aree prioritarie in Lombardia

Il radon è un gas radioattivo naturale chimicamente poco reattivo. I suoi prodotti di decadimento però possono fissarsi al pulviscolo atmosferico e irraggiare il tessuto polmonare e bronchiale, provocando alterazioni cellulari potenzialmente cancerogene.
Le campagne di misura condotte in Lombardia hanno finora dimostrato come nell’area di pianura, dove il substrato alluvionale, poco permeabile al gas, presenta uno spessore maggiore, la presenza di radon sia poco rilevante; nelle aree montane e pedemontane invece, in provincia di Sondrio, Varese, Bergamo, Brescia e Lecco, le concentrazioni sono risultate decisamente più elevate.
La Regione Lombardia ha pubblicato in data 28 Giugno 2023 sul BURL SO nr. 26 la prima identificazione delle aree prioritarie ex Decreto 101.
Il risultato è illustrato nella mappa nella quale sono presentati i primi comuni Lombardi classificati in area prioritaria ex D. Lgs. 101/2020 e s.m.i. L’elenco è riportato nella tabella in coda alla pagina di ARPA dedicata.

La concentrazione di radon indoor, oltre che alla zona geografica e quindi alle caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo, è anche strettamente correlata alle caratteristiche costruttive, ai materiali utilizzati, alle modalità di aerazione e ventilazione e alle abitudini di utilizzo del singolo edificio/unità abitativa. Per ridurre i rischi si ricorre alla ventilazione degli ambienti, che consente la diluizione del gas, negli ambienti confinati ma si può anche intervenire con membrane, sigillature, tubi drenanti che prevengono l’aumento della concentrazione del gas.
Per la valutazione dell’esposizione delle persone in un luogo di lavoro è necessaria una misura di durata annuale, eventualmente ripetuta; se non averte mai valutato questo rischio nel DVR consultate l’RSPP o il consulente della sicurezza per le verifiche di applicabilità e per le attività di prevenzione necessarie.

(SN/am)




Radon: relazione entro il 27 agosto 2022

L’adempimento sembra lontano, ma siccome richiede dei dati tramite misurazione del livello di radon, attraverso rilevatori specifici che devono rimanere esposti per lungo tempo, è necessario attivarsi fin da ora. Infatti entro il 27 agosto 2022 bisogna redigere una relazione dettagliata da tenere agli atti.

Il Decreto Legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, ha introdotto importanti novità sull’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza e prevenzione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare in materia di protezione dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Un gas radioattivo che deve essere posto sotto vigilanza, sia nei luoghi di lavoro che nelle abitazioni, è il Radon.

Chi è soggetto alle norme di prevenzione? l’art. 16 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce quali sono i luoghi di lavoro soggetti alla valutazione dell’esposizione al rischio radon:

  • sotterranei
  • locali semisotterranei o situati al piano terra
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate dal Piano Nazionale d’azione per il Radon
  • stabilimenti termali
Occorre dunque installare al più presto, limitatamente alle aree definite a rischio dal Piano Nazionale, i rilevatori di radon nei luoghi elencati, indipendentemente dalla presenza continuativa di persone, in modo da ottenere i dati sulla concentrazione di Radon.

Il decreto fissa i requisiti e i regimi di controllo relative alle diverse situazioni di esposizione. Nel caso in cui, non fossero attuate tutte le misure previste dal D.lgs. 101/2020 sono state previste delle sanzioni (Titolo XVI “Apparato sanzionatorio”).

Quanto sopra discende dall’obbligo ministeriale di predisporre un piano nazionale d’azione per controllare il rischio di radiazioni derivanti da questo gas presente in natura, in modo non uniforme. Sul sito del Mite le informazioni di base relativamente alla natura del radon e al piano d’azione.

La norma nazionale sul Radon, il D.Lgs.101/2020 in vigore dal 27 agosto 2020, ha ridotto i limiti accettabili di concentrazione del gas ed è stata introdotta la misurazione obbligatoria anche al piano terra, con una frequenza di una misura ogni 8 anni, sia per le abitazioni che per i luoghi di lavoro.

Si suggerisce di coinvolgere Rspp e il consulente sicurezza per tutte le valutazioni del caso. Il servizio ambiente e sicurezza di Api resta a disposizione.

(SN/bd)