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Qualificazione dei tecnici manutentori antincendio: il nuovo sistema è a regime da fine settembre 2026

Il periodo transitorio, più volte prorogato, si è concluso il 25 settembre 2026 e dal 26 settembre 2026 è a regime il sistema di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, previsto dal D.M. 1° settembre 2021.

Sul sito dei Vigili del Fuoco ci sono i dettagli di questa norma.

Le attività di manutenzione dei presidi antincendio possono quindi essere svolte esclusivamente da tecnici in possesso della qualificazione prevista dal decreto (TMQ Tecnico Manutentore Qualificato). La nuova figura, grazie alle conoscenze e competenze acquisite attraverso sessioni formative teoriche e pratiche, è l’unica titolata a svolgere le manutenzioni obbligatorie.
L’aspirante tecnico manutentore antincendio, per esercitare l’attività di manutenzione nel settore antincendio per uno (o più di uno) degli specifici Presidi antincendio che sono stati previsti dal Legislatore (i vari Presidi sono indicati rispettivamente con le sigle P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.1, P8.2, P9, P10, P11, P12, P13 e P14) deve sostenere un esame davanti ad un’apposita Commissione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Sono previsti due tipi di esame, rispettivamente Esame completo (caso 1), a seguito della frequenza del corso di formazione previsto dal Legislatore, svolto presso i Soggetti formatori accreditati; Esame ridotto (caso 2), a cui possono accedere gli aspiranti tecnici manutentori antincendio che sono già in possesso, alla data del 25 settembre 2022, degli specifici requisiti richiesti dal Legislatore. 

Si invitano gli addetti alla sicurezza e/o gli Rspp delle imprese a far verificare i contratti in essere per gli interventi sui presidi antincendio oggetto di manutenzione per acquisire la documentazione di qualifica dei tecnici impiegati. In base alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008, art. 26) e ai criteri specifici introdotti dal D.M. 1 settembre 2021 (Decreto Controlli), bisogna richiedere:
• Attestato di Tecnico Manutentore Qualificato: rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito del superamento dell’esame teorico-pratico, completo del dettaglio per specifico presidio.
La qualifica non è generica: occorre verificare la corrispondenza esatta tra le attrezzature presenti in azienda e l’abilitazione del tecnico (es. un tecnico qualificato solo per gli estintori non può effettuare la manutenzione delle porte tagliafuoco o degli impianti sprinkler).
Regime Transitorio: in attesa dell’esame, si può accettare la ricevuta di presentazione dell’istanza di esame inviata telematicamente ai Vigili del Fuoco entro il 25 settembre 2026 (deroga temporanea fino al 31 marzo 2027).

Per dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi di manutenzione agli organi di controllo (ATS, Vigili del Fuoco), il fornitore qualificato deve tassativamente rilasciare:

  • Rapporto di intervento / Verbale di manutenzione: firmato dal Tecnico Manutentore Qualificato al termine di ogni controllo periodico. Deve contenere l’elenco dei presidi controllati, l’esito dei test e le eventuali anomalie riscontrate o parti sostituite.
  • Aggiornamento del Registro Antincendio: il manutentore deve datare e firmare il registro dei controlli dell’azienda (cartaceo o digitale) a riprova dell’avvenuta manutenzione, come richiesto dall’Art. 3, comma 2 del D.M. 1 settembre 2021.
(SN/am)