Bonus pubblicità: comunicazione investimenti entro il primo aprile
Ciò in linea con le indicazioni fornite dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria con apposito avviso pubblicato sul proprio portale relativo al Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026.
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato:
- tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate,
- utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE)
- oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
-bis del D.L. n. 50/2017).
Dal 2023, per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
L’incentivo consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati.
È concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale e nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Pertanto, se l’importo complessivo dei crediti richiesti supera l’ammontare delle risorse disponibili, queste sono ripartite percentualmente tra tutti coloro che hanno diritto al bonus.
Per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:
- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato che quest’anno scadrà al 1° aprile;
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma (deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti).
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
Riferimenti normativi:
(MF/ms)