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Credito imposta sponsorizzazioni sportive

L’art. 4 del DL 113/2024 (c.d. DL “omnibus”) estende il credito imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del medesimo DL) al 15 novembre 2024.

Si tratta del credito riconosciuto dall’art. 81 del DL 104/2020 alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Tale misura, inizialmente prevista per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è stata poi prorogata per gli investimenti 2021 (art. 10 commi 1 e 2 del DL 73/2021), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (art. 9 del DL 4/2022), per gli investimenti dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (art. 1 comma 615 della L. 197/2022) e per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (art. 37 del DL 75/2023).

La nuova disposizione stabilisce ora che, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all’art. 81 del DL 104/2020 si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 10 agosto 2024, e fino al 15 novembre 2024.

A tal fine è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2024, che costituisce limite di spesa.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, non è richiesto il requisito relativo ai ricavi.

Viene altresì disposto che le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, certifichino di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono comunque esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 16 dicembre 1991 n. 398.

Il corrispettivo sostenuto per le spese agevolate costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.

Istanza da presentare al Dipartimento per lo Sport

Quanto alla fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine si applica, nei limiti di compatibilità, il DPCM 30 dicembre 2020 n. 196.

Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà pubblicato, con efficacia di pubblicità notizia, apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

L’agevolazione è comunque concessa nel rispetto dei regolamenti “de minimis”.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2023: pubblicato l’elenco dei beneficiari

È stato pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del bonus pubblicità per l’anno 2023 (provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 29 aprile 2024).

Con bonus pubblicità si intende un credito di imposta, introdotto dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 e riconosciuto in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie.

L’agevolazione, si ricorda, è rivolta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, e successive modificazioni);
per gli anni 2020-2021-2022 anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato (cfr. circolare AdE 20 agosto 2020, n. 25/E e FAQ Dipartimento informazione e editoria).

Al fine di supportare il settore dell’editoria messo a dura prova dall’emergenza sanitaria da Covid-19, per il biennio 2021-2022 il legislatore ha modificato le modalità di determinazione del credito d’imposta:

  • allargando la base di calcolo dell’agevolazione, fruibile sull’intera spesa pubblicitaria sostenuta nel periodo d’imposta e non soltanto su quella “incrementale”;
  • riducendo contestualmente la misura del credito d’imposta dal 75 al 50 per cento (cfr. art. 186, D.L. n. 34/2020 e art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020).
A decorrere dall’anno 2023 si torna invece al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

La fruizione del credito è condizionata alla verifica preventiva da parte delle imprese di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Si segnala l’importanza di tale verifica in quanto, qualora, in sede di registrazione dell’aiuto nel RNA, l’Agenzia delle entrate dovesse riscontrare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, ciò determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita.

Ai fini della fruizione del credito, disponibile esclusivamente in compensazione, è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2023: entro il 9 febbraio 2024 l’invio della dichiarazione sostituiva

Ai fini del credito d’imposta per investimenti pubblicitari, i soggetti che hanno inviato la comunicazione per l’accesso, dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2023 dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024.

Le istruzioni per la compilazione del modello, nonché il sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata all’agevolazione, prevedono infatti che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati debba essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato, cioè a quello per il quale è stata presentata la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta.

Per il 2023, la comunicazione doveva essere presentata a marzo 2023.

In linea generale, si ricorda che possono beneficiare del credito d’imposta le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate) e gli enti non commerciali che effettuino i suddetti investimenti.

Quanto alla procedura per il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie (art. 57-bis del DL 50/2017 e successive modifiche; DPCM 16 maggio 2018 n. 90), i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2023, per confermare la “prenotazione”, devono inoltrare la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel suddetto periodo 9 gennaio-9 febbraio 2024.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).

Quanto alla misura dell’agevolazione, dal 2023, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022).

È stato infatti ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Tuttavia, non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Utilizzo in F24 dopo la pubblicazione dell’elenco degli ammessi

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è poi stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

L’agevolazione spetta comunque nel rispetto del regime de minimis.
 

(MF/ms)




Webinar fiscale giovedì 4 maggio ore 14.30

Informiamo che il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas giovedì 4 maggio 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 

Questi i temi trattati:

  • pubblicità aiuti e sovvenzioni 2022
  • adempimenti e iter approvazione bilanci 2022

Per partecipare compilare il form cliccando qui

(MF/am)

 




Bonus pubblicità 2023: invio della comunicazione di accesso entro domani

C’è tempo fino al prossimo 31 marzo per presentare la comunicazione di accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari relativi al 2023.

Ferma restando la procedura per la presentazione della comunicazione, occorre però considerare le nuove regole previste per l’agevolazione in esame.

Dal 2023 il bonus pubblicità spetta, infatti, soltanto per gli investimenti pubblicitari (incrementali) effettuati sulla stampa, non più anche su radio e TV.

L’art. 25-bis del Dl 17/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è infatti intervenuto sull’art. 57-bis del Dl 50/2017, da un lato modificando il comma 1-bis (che non prevede più una disciplina “a decorrere dal 2019” ma “per l’anno 2019”), e dell’altro introducendo una nuova versione dell’agevolazione mediante l’inserimento del comma 1-quinquies.

Per effetto di tale comma, “a decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa”.

Pertanto, come evidenziato anche dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria (notizia del 24 febbraio 2023), rispetto all’anno 2022 viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Considerando la reintroduzione del vincolo degli investimenti incrementali, non potranno quindi più godere dell’agevolazione (in tal senso le FAQ del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 ottobre 2019, in relazione alla versione originaria dell’agevolazione):

  • i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente (vale a dire nel 2022);
  • i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio (vale a dire nel 2022) non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
  • i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio (2023).
Restano comunque fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

In linea generale, si ricorda che possono beneficiare del credito d’imposta, come in passato, le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate) e gli enti non commerciali che effettuano i suddetti investimenti.

Dichiarazione sostitutiva nel 2024

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2023: entro il 31 marzo l’invio della comunicazione per l’accesso

Dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del Dl 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2023.

Lo ha ricordato il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, con una notizia pubblicata sul proprio sito.

In linea generale il bonus pubblicità è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili.

Dal 2023, tuttavia, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del Dl 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del Dl 17/2022.

Rispetto all’anno 2022, quindi:

  • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Restano comunque fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Sul punto, la notizia ricorda che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del Dm 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è tuttavia rilevante, posto che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Tanto premesso, per accedere al bonus pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

In particolare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che, come rilevato dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, nelle FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità).

Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Stando alle istruzioni per la compilazione del modello, salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.
 
(MF/ms) 




Bonus pubblicità 2022: comunicazione entro il 31 marzo

È operativa dal 1° marzo la procedura telematica dell’Agenzia delle Entrate che consente di presentare, fino al 31 marzo 2022, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del Dl 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2022.

In linea generale, possono accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

L’art. 57-bis comma 1-quater del Dl 50/2017, come modificato dall’art. 67 comma 10 del Dl 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Come rilevato dalle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione, per gli anni 2021 e 2022 viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili. Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è tuttavia rilevante, posto che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica. 

Tanto premesso, per accedere al bonus pubblicità 2022 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

In particolare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che, come rilevato dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, nelle FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità).

Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dichiarazione sostitutiva a gennaio 2023

Salvo successive modifiche, dal 1° al 31 gennaio 2023 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2022.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.

(MF/ms)




Dichiarazione sostitutiva investimenti pubblicitari: scadenza 10 febbraio 2022

Scade il 10 febbraio il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021, che consente di fruire del credito d’imposta di cui all’art. 57-bis comma 1-quater del Dl 50/2017, riconosciuto per il 2021 (e 2022) nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Tale dichiarazione va resa, si ricorda, per dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Pertanto, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta dal 1° al 31 ottobre 2021 (o quelli che hanno presentato tale comunicazione nel mese di marzo 2021, essendo state considerate comunque valide) devono “confermare” la prenotazione per gli investimenti indicati in tale documento.

Il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2021 è stato posticipato dal comunicato Dipartimento informazione editoria del 22 dicembre 2021, che ha fissato la finestra temporale per la presentazione dal 10 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022 come previsto a regime), a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica.

C’è quindi tempo fino al 10 febbraio 2022 per presentare tale dichiarazione sostitutiva.

Il modello di dichiarazione sostitutiva, redatto secondo le specifiche istruzioni, deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La dichiarazione può essere presentata: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario; tramite gli intermediari abilitati indicati nell’art. 3 comma 3 del Dpr n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici.

In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, all’atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva, l’impegno a presentarla in via telematica. La data dell’impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l’indicazione del suo codice fiscale vanno riportati nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d’identità dello stesso, e a consegnare al richiedente una copia della dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Concessione nei limiti delle risorse e del regime de minimis

L’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate.

Nello specifico, il credito d’imposta è concesso entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In particolare, il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018 n. 90.

Pertanto, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

(MF/ms)
 




Bonus pubblicità 2021: costi recuperabili e termini per usufruirne

A causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, Dl. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, è stato necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”) di cui all’articolo 57bis Dl 50/2017.

La finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è stata quindi spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Con la modifica apportata, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito di imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati, oltre che sui giornali quotidiani e periodici, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), L. 249/1997, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 L. 47/1948, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile (articolo 3 Dpcm 16.05.2018 n. 90).

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

Per usufruire dell’agevolazione occorre effettuare una prenotazione delle risorse per l’anno 2021 nel mese di ottobre contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 (periodo di prenotazione a regime) restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni (anche se il servizio telematico, non ancora adeguato totalmente al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive, una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati).

Dal 1° al 31 gennaio 2022: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti “effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 Dpr 445/2000, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Successivamente, a valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta in base alle risorse disponibili.

Con l’articolo 67, comma 10, Dl. 73/2021 è stato portato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900 (risoluzione 41/E/2019).

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2021: inoltro comunicazione entro il 31 ottobre

Come noto, con l’articolo 57 Dl. 50/2017 è stato introdotto un incentivo fiscale a favore degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato.

L’incentivo si sostanzia in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 241/1997, previa presentazione di specifica istanza.

Nella versione originaria, per l’anno 2018, il credito d’imposta veniva determinato in misura pari al 75% (elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e startup innovative) degli investimenti incrementali purché pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente.

A decorrere dall’anno 2019, è stata prevista una misura unica del 75% per detto credito d’imposta (concesso alle stesse condizioni – investimenti incrementali – e ai medesimi soggetti), mentre per l’annualità 2020 il credito d’imposta è stato concesso, ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (e quindi non sono locali), analogiche o digitali.

Per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha originariamente quantificato l’incentivo nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati con riferimento alle campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Successivamente l’articolo 67, commi 10 e 13, Dl 73/2021 ( c.d. Sostegni-bis) ha modificato l’agevolazione in esame estendendola (sempre nella misura unica del 50%) anche agli investimenti su emittenti radio televisive, con riferimento all’anno 2021 e 2022.

Tale modifica ha avuto come conseguenza il rinvio della data di partenza delle istanze di prenotazione da presentare per poter accedere al bonus per l’anno 2021, originariamente previsto per il 1° settembre 2021 e ora, proprio per la necessità di aggiornare la piattaforma telematica per tener conto delle novità di cui al Decreto Sostegni-bis, previsto per il 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2021.

Si evidenzia che restano comunque valide le richieste pervenute nel periodo 1° marzo – 31 marzo 2021 e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.

In ogni caso è possibile sostituire la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova.

Ad eccezione della scadenza posticipata, la procedura per accedere all’agevolazione resta invariata; è necessario innanzitutto presentare, come detto, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati e/o ancora da effettuare nell’anno 2021, entro il prossimo 31 ottobre.

Successivamente, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, da utilizzare per dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione presentata in precedenza.

Successivamente spetta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, nel rispetto del limite di spesa stanziato (determinato in 90 milioni di euro per il 2021), rendere noto l’elenco dei contribuenti ammessi a godere del bonus con relativo importo, da utilizzare in compensazione con modello F24.

(MF/ms)