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Regole per la cessione degli stampi all’estero

Con l’ordinanza del 28 aprile 2026 n. 11502, la Cassazione si è espressa sulle condizioni che legittimano il regime di non imponibilità IVA per la cessione di stampi, inviati all’estero, nell’ambito della realizzazione di prodotti per soggetti non residenti.

La vicenda ha ad oggetto una contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate a una società nazionale, per non avere quest’ultima fornito la prova dell’effettivo trasferimento degli stampi nello Stato di destinazione, negando così il beneficio della non imponibilità previsto, rispettivamente, dall’art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93 (per i beni ceduti a soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Ue) e dall’art. 8 del DPR 633/72 (per i beni ceduti a soggetti extra Ue).

Per configurarsi come cessione intracomunitaria (o cessione all’esportazione) la realizzazione di stampi, per conto di un committente estero, da utilizzare in Italia per la produzione di beni che dovranno essere inviati all’estero, richiede che tra il committente e il soggetto passivo nazionale sia stato stipulato un unico contratto di appalto.

Detto contratto deve, pertanto, avere a oggetto sia la realizzazione dello stampo, sia la fornitura dei beni che con esso sono prodotti ed è necessario che lo stampo, al termine del lavoro pattuito, sia inviato nello Stato all’estero, salvo che, per motivi legati alla produzione o per accordi convenuti, esso sia distrutto o sia divenuto inservibile.

Se, terminata la fase di fabbricazione, lo stampo non viene spedito all’estero (nei confronti del committente dei prodotti), decade il regime di non imponibilità.

In termini generali, il regime di non imponibilità per le cessioni intracomunitarie (così come quello per le cessioni all’esportazione) richiede, tra gli altri requisiti, che il bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato di cessione (ex multiscfr. Corte di Giustizia Ue 9 ottobre 2014, causa C-492/13), così che si possa presumere che il consumo avviene nello Stato di destinazione.

Sulla base di questo principio, come già affermato nelle precedenti pronunce nn. 23761/2015 e 9586/2019, la Cassazione rileva che, in presenza di un unico appalto tra operatori stabiliti in diversi Stati, in forza del quale è prevista anche la costruzione di modelli, forme o stampi, necessari a fabbricare i prodotti finali da cedere al committente insieme ai prodotti finiti, il trasporto del “bene strumentale” all’estero deve essere verificato quando cessa il rapporto contrattuale in questione.

Non rilevano, dunque, eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti, anche se aventi a oggetto ulteriori beni della stessa specie da ottenere mediante l’utilizzo degli stampi, poiché la cessione intracomunitaria (o all’esportazione), in regime di non imponibilità IVA, si ritiene esaurita con l’estinzione del contratto originario che prevedeva la realizzazione dello stampo.

Se, invece, il committente estero affida lo stampo allo stesso produttore in vista di successivi rapporti contrattuali, anche se riferiti alla realizzazione (e fornitura) di beni simili o identici, la cessione dello stampo deve essere assoggettata a IVA in Italia (ossia nel Paese del fornitore).

Tale convincimento si fonda sul principio di certezza dei rapporti giuridici, il quale impone all’Amministrazione finanziaria di individuare un momento a decorrere dal quale si realizza l’operazione (cessione dello stampo) sul piano fiscale.

Irrilevante il momento di conclusione del rapporto commerciale

Sono, di fatto, confermate a livello giurisprudenziale le istruzioni fornite con la C.M. 23 febbraio 1994 n. 13, tale per cui gli stampi beneficiano del regime di non imponibilità (in ambito intracomunitario) se essi, a fine produzione, sono inviati nell’altro Stato, con la sola eccezione prevista per gli stampi che siano distrutti o divenuti inservibili.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità cassano la sentenza di secondo grado poiché il giudice di merito aveva trascurato di esaminare, in concreto, quale fosse il termine finale per la realizzazione degli stampi, secondo quanto convenuto originariamente tra la società italiana e il committente estero, considerato che dopo tale termine non potevano più essere considerati gli eventuali ordini successivi.

Non è, quindi, condiviso dai giudici della Suprema Corte il principio per cui la non imponibilità IVA della cessione relativa agli stampi possa perdurare sino al “momento conclusivo del rapporto commerciale col committente”.

In una delle citate pronunce precedenti, tuttavia, la stessa Corte aveva, seppur implicitamente, riconosciuto la possibilità di “differire” il beneficio della non imponibilità anche alla cessione degli stampi nell’ambito di forniture successive alla prima, qualora le parti provino che il rapporto contrattuale si configuri come un rapporto di durata e preveda prestazioni ripetute nel tempo (Cass. n. 23761/2015).
 

(MF/ms)




Cessioni intracomunitarie: prova del trasporto nella disciplina Iva

Per le imprese italiane che effettuano cessioni intracomunitarie con trasporto a carico del cliente, la gestione fiscale dell’operazione diventa particolarmente delicata.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 65/E del 4 marzo 2026 fornisce importanti chiarimenti sulle cessioni intracomunitarie non imponibili ex art. 41, comma 1, lett. a) D.L. n. 331/1993, alla luce del nuovo regime sanzionatorio post D.Lgs. n. 87/2024.

Fattispecie analizzata
La società istante (Alfa), appartenente al gruppo (Beta):

  • produce generatori di vapore su misura,
  • destinati ad essere consegnati e installati extra-UE: il committente finale (Delta) è una società con impianto in Svizzera;
  • ma con cessione intra-UE ad un cessionario UE (società Gamma, appartenente al medesimo gruppo di Alfa)
  • riceve da Gamma alcuni componenti chiave (forgiati), ne approvvigiona altri produce/assembla i generatori nei propri stabilimenti italiani.
Tanto premesso, nell’ambito di un progetto pluriennale:
  • Alfa fattura acconti (“milestone”) a Gamma per stati avanzamento lavori (beni semilavorati);
  • con trasferimento proprietà a Gamma prima del completamento (non imponibile intra-UE ex art. 41 D.L. n. 331/1993);
  • i beni restano in Italia per ulteriori lavorazioni/assemblaggi/collaudi da Alfa (non spostabili per mole/complessità);
  • soltanto al termine Gamma spedisce i generatori finiti in Svizzera per installazione.
Si chiede quindi di chiarire il regime ai fini IVA di tali operazioni e gli eventuali aspetti sanzionatori.

Normativa di riferimento
Dal 14 giugno 2024 è entrata in vigore la riforma delle sanzioni fiscali, attuata con il D.Lgs. n. 87/2024, in attuazione della Legge delega n. 111/2023.

L’art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nel modificare l’art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha introdotto una sanzione ad hoc pari al 50% dell’IVA dovuta da applicare nei confronti di “chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427” nel caso in cui:

  • il bene sia trasportato in altro Stato membro UE dal cessionario o da terzi per suo conto
  • il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna.
Tuttavia, la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguita:
  • la regolarizzazione della fattura,
  • e il versamento dell’imposta”.
I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria
L’Agenzia ricorda innanzitutto che affinché un’operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile, occorre che:
  • il cedente e l’acquirente siano entrambi operatori economici;
  • l’operazione sia onerosa;
  • sia acquisito o trasferito il diritto di proprietà o altro diritto reale;
  • i beni siano effettivamente trasferiti in altro Stato membro.
In particolare, con la risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007, è stato precisato che, “[l]’invio dei beni in altro Stato dell’Unione europea è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria (art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331 del 1993), in assenza del quale non può considerarsi legittima l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta” (risoluzione 15 dicembre 2008, n. 477/E).

Tanto premesso, il documento di prassi chiarisce che per le cessioni intracomunitarie con lavorazione (art. 41, comma 1, lett. a) D.L. n. 331/1993):

  • il termine dei 90 giorni, entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della UEnon decorre dalla fattura/consegna proprietà,
  • decorre dalla data di consegna al vettore per il trasporto definitivo o la spedizione della merce, (comprovata da DDT, lettera di vettura internazionale CMR o equivalente), comprovando l’uscita dall’Italia.
È irrilevante, invece, la data dell’acconto o quella della fattura. Va da sé che, decorso inutilmente il predetto termine senza che sia stata acquisita la prova che il bene è giunto a destinazione, il cedente – per non incorrere nella contestazione della sanzione in parola – deve regolarizzare la fattura ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 mediante emissione della nota di debito ed il versamento della relativa imposta entro i successivi trenta giorni.
(MF/ms)
 



Cessione intra UE: chiarimenti sui mezzi di prova

Per dimostrare che i beni trasferiti a un soggetto passivo in altro Stato membro sono stati oggetto di una cessione intracomunitaria può essere offerto – e deve essere valutato dalle autorità fiscali – qualsiasi mezzo di prova, qualora il cedente non sia in grado di fornire gli elementi previsti dall’art. 45-bis del regolamento Ue 282/2011.

Con questo principio, contenuto nella sentenza 13 novembre 2025 relativa alla causa C-639/24, la Corte di Giustizia ha fatto prevalere, ancora una volta, il principio di neutralità fiscale, ribadendo che la non imponibilità IVA sancita dall’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce non può essere messa in discussione laddove “siano soddisfatte le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria” (causa C-639/24, punto 20; cfr. anche causa C-21/16, Euro Tyre).

Fra i requisiti indispensabili al fine di beneficiare del regime di favore, il citato art. 138 della direttiva 2006/112/Ce richiede che il bene ceduto sia spedito o trasportato al di fuori dello Stato membro del venditore a destinazione di altro territorio Ue. La norma, tuttavia, non subordina la concessione della non imponibilità alla circostanza che il cedente “sia in possesso di elementi di prova specifici” (causa C-639/24, punto 17).

A tale scopo, viene in aiuto l’art. 45-bis del regolamento Ue 282/2011, con il quale vengono stabilite, al paragrafo 1, alcune presunzioni relative che differiscono a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell’acquirente e che sono valide solo se il trasporto è effettuato da un terzo per
conto della parte che vi è obbligata.

Nel primo caso, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione se il venditore, oltre alla propria dichiarazione in tal senso, è in grado di produrre alternativamente:

  • almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, fra quelli previsti, ossia documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad esempio un documento o una lettera CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere;
  • uno degli elementi di prova previsti al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, anche in questo caso rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio un notaio) che attesti l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione, una ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato Ue che confermi il deposito dei beni in detto Stato membro.
Nel diverso caso in cui la spedizione o il trasporto dei beni siano stabiliti in capo all’acquirente, è necessario che il fornitore disponga, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione resa per iscritto dallo stesso acquirente che certifichi l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.

Si tratta di presunzioni relative che possono essere confutate dalle autorità fiscali (art. 45-bis par. 2).

Nel fatto di causa oggetto della sentenza in commento (C-639/24), veniva contestata a una società croata la non imponibilità IVA relativa a una cessione di tronchi di quercia a un soggetto passivo sloveno, in ragione della non conformità della documentazione prodotta dalla cedente rispetto a quanto previsto dal più volte citato art. 45-bis.

Opponendosi ai rilievi dell’Amministrazione finanziaria nazionale, il venditore sosteneva che la norma consentirebbe di dimostrare più facilmente che sussistono le condizioni per beneficiare della non imponibilità di cui all’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, tuttavia i soggetti passivi che non siano in possesso della documentazione di cui all’art. 45-bis dovrebbero comunque poter dimostrare che, nella sostanza, tutte le condizioni richieste per beneficiare della non imponibilità di cui all’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce siano soddisfatte.

È dello stesso avviso la Corte di Giustizia, la quale ricorda che l’art. 45-bis “non elenca in modo esaustivo gli elementi di prova necessari per dimostrare l’esistenza di una cessione intracomunitaria” (causa C-639/24, punto 16).

D’altro canto, se i venditori non avessero la facoltà di avvalersi di ulteriori e differenti elementi probatori, coloro che non possono disporre della documentazione prevista dalla norma sarebbero privati del regime di favore anche nell’ipotesi in cui la cessione intracomunitaria avesse “effettivamente avuto luogo” (causa C-639/24, punto 19).

È appena il caso di sottolineare che, in ambito nazionale, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 12/2020, ha precisato, in conformità con i principi unionali, che l’art. 45-bis non preclude agli Stati membri la possibilità di applicare “norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA”.
 

(MF/ms)




Cessioni IntraUe: valida la dichiarazione postuma del cessionario

Nelle cessioni intracomunitarie la prova della fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale può essere fornita dal cedente anche con dichiarazione postuma del cessionario della ricezione della merce, atteso che l’isteresi temporale non è pregiudizievole all’applicazione del beneficio dell’esenzione ai fini IVA prevista dall’art. 41 del DL 331/93 e dalla normativa Ue in materia.

È questo il recente chiarimento fornito dalla C.G.T. II del Lazio con la sentenza n. 2338 del 2024.

In termini generali, ai sensi delle disposizioni richiamate, sono non imponibili ai fini IVA le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta.

In sostanza, affinché un’operazione possa essere qualificata come una cessione intracomunitaria devono sussistere congiuntamente alcuni elementi quali, l’onerosità dell’operazione, l’acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni, lo status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario Ue e l’effettiva movimentazione del bene dall’Italia a un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Ed è proprio sulla prova di quest’ultimo requisito che si sono concentrate le contestazioni dell’Agenzia delle Dogane nel caso in esame.

In particolare, a seguito di una verifica sull’applicazione dell’IVA alle cessioni intracomunitarie operate da una srl, l’Agenzia ha ritenuto carente la documentazione fornita a supporto per dimostrare l’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale.

La srl aveva presentato quindi ricorso sostenendo che, con riferimento alle operazioni della società in ambito Ue, nel caso di specie ricorressero tutti gli elementi costitutivi per qualificare le operazioni cessioni intracomunitarie.

L’Agenzia, per altro verso, sosteneva che la documentazione fornita dalla srl non fosse sufficientemente probante e idonea a dimostrare la fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato e il trasferimento degli stessi al cessionario con sede in altro Stato membro, in quanto per una parte delle fatture di vendita la società non aveva esibito la lettera di vettura attestante la spedizione al di fuori dello Stato.

La C.G.T. II del Lazio riconosce le ragioni della srl. Difatti, la dichiarazione del cessionario di ricezione della merce, sebbene postuma, non incide sul beneficio del regime di non imponibilità IVA atteso che l’art. 41 del DL 331/93, così come la normativa Ue in materia, prevedono che anche le dichiarazioni rese successivamente all’operazione, come nel caso di specie, possono certificare la realità dell’operazione di trasferimento di merci da uno Stato membro Ue all’altro.

Si ricorda che in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12 del 2020, anche a seguito nell’introduzione in ambito unionale delle disposizioni dell’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, efficaci dal 1° gennaio 2020 e delle successive disposizioni di chiarimento con le Note Esplicative sui “quick fixes 2020”, che hanno uniformato le regole in materia di prova dell’avvenuto trasporto in relazione alle cessioni intra-Ue.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate il soggetto passivo ha facoltà di dimostrare l’arrivo a destino della merce seguendo le indicazioni della prassi nazionale, in quanto il menzionato Regolamento non preclude l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori rispetto a quelle unionali ed eventualmente più flessibili.

L’Amministrazione finanziaria a tale riguardo con precedente prassi aveva già riconosciuto la validità, ai fini della prova dell’avvenuta ricezione della merce in altro Paese Ue nelle cessioni intracomunitarie, della dichiarazione del cliente di ricezione della merce che contenga, oltre agli estremi delle fatture di vendita, l’anno di ricezione (si vedano la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 100/2019 e le ris. nn. 19/2013 e 477/2008).

Tali precisazioni risultano di fondamentale importanza soprattutto per le vendite caratterizzate dal trasporto a carico del cliente estero, e in particolare nelle cessioni con clausola Incoterms “franco-fabbrica” (EXW), per le quali può risultare di fatto difficile recuperare una CMR o lettera di vettura firmata dal trasportatore, oltreché ulteriori documenti e ove la prova dell’arrivo della merce in altro Paese Ue può essere più facilmente fornita dalla dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente.

Alla luce della recente pronuncia, la dichiarazione di ricezione della merce attestante l’effettiva spedizione delle merci nazionali dall’Italia a un cliente con sede in un altro Paese dell’Ue, quindi intracomunitario, benché postuma, è soddisfacente e adeguata per poter dar prova della cessione intracomunitaria e beneficiare del regime di non imponibilità.

(MF/ms)