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Agenzia Entrate: proroga scadenze del 16/5 per irregolare funzionamento uffici

Gli adempimenti fiscali in scadenza lo scorso 16 maggio sono prorogati al 30 maggio prossimo.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 20 maggio il provvedimento n. 225451, di irregolare funzionamento degli uffici, certificando che contribuenti e professionisti sono stati impossibilitati ad accedere all’area riservata del sito dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del giorno 16 maggio 2025.

Il provvedimento non parla esplicitamente di proroga dei termini, ma rimanda all’applicazione dell’art. 1 del DL 21 giugno 1961 n. 498, conv. L. 28 luglio 1961 n. 770.

Secondo tale disposizione, “qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale (non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria), i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3”.

Nel documento firmato dal Direttore dell’Agenzia, Vicenzo Carbone, si spiega che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale, quindi per il conteggio dei dieci giorni di proroga va fatto riferimento alla data di diffusione di tale provvedimento, avvenuta il 20 maggio.
Il che sposta automaticamente il termine per gli adempimenti in scadenza lo scorso 16 maggio a venerdì 30 maggio, come confermato da un apposito comunicato stampa diramato dalla stessa Agenzia.

Si chiude così una vicenda che aveva suscitato le proteste di tanti addetti ai lavori, costretti venerdì scorso prima a mettersi in lista d’attesa per poter entrare nell’area riservata del sito, creata ad hoc da Sogei proprio per gestire il prevedibile aumento di accessi nel corso della giornata (era il secondo giorno utile per la modifica e l’invio dei 730 precompilati), salvo poi vedersi completamente impedito l’accesso a causa dei malfunzionamenti tecnici.

Con il portale ancora bloccato, si sono susseguiti i comunicati stampa di rappresentanti dei commercialisti (dal Consiglio nazionale a diversi sindacati) e dei contribuenti (Codacons), tutti concordi sulla necessità di concedere una proroga degli adempimenti in scadenza. Una richiesta accolta dall’Agenzia delle Entrate, dopo che Sogei ammetteva l’effettiva presenza dei problemi tecnici e si diceva già al lavoro per risolverli. Stando al provvedimento diffuso, la funzionalità del sito è stata ripristinata, però, solo nel tardo pomeriggio del 16 maggio, quando la giornata lavorativa, per molti, era già finita.
 

(MF/ms)




Contributo a copertura del costo delle garanzie del contratto di anticipazione Energy Release: proroga termine presentazione domande al GSE al 15 luglio

L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) con delibera n. 583/2024/R/eel l’ARERA ha definito le regole per la richiesta del contributo per i clienti energivori a copertura dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia al GSE ai fini della partecipazione al contratto di anticipazione nell’ambito della procedura Energy Release. Tale contributo, pari a complessivi 100 milioni di Euro, può essere riconosciuto sugli aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831.

Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata su base annua, fino ad un massimale di 300.000 € per ogni impresa energivora nell’arco dei tre anni, considerati su base mobile, purché sia rispettato per ogni cliente energivoro il massimale “de minimis”.
La delibera dell’Arera specifica che il soggetto delegato per la valutazione delle richieste del contributo è il GSE.

I clienti energivori che sottoscrivono il contratto di anticipazione dell’Energy Release possono presentare istanza al GSE allegando idonea documentazione attestante i costi sostenuti per l’ottenimento della garanzia rilasciata annualmente al GSE.
Il GSE riconosce il contributo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, eventualmente riproporzionato se le richieste saranno superiori ai 100 milioni di Euro.

Il termine per la presentazione al GSE della richiesta di contributo, in origine fissato al 30 giugno, è stato posticipato dall’Arera, con propria delibera n. 157/2025/R/eel, al 15 luglio di ogni anno.

(RP/rp)




Energy Release 2.0: proroga al 3 marzo 2025 per presentare la manifestazione di interesse

Facciamo seguito alle precedenti informative sul tema riportate sul portale di Confapi Lecco Sondrio, alle quali si rimandano le aziende per una attenta valutazione dell’opportunità di partecipare alla procedura Energy Release 2.0 (circolare n. 396 del 31 luglio 2024circolare n. 544 del 31 ottobre 2024circolare n. 584 del 21 novembre 2024 e n. 21 del 9 gennaio 2025), per informare le aziende elettrivore interessate che la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse al meccanismo Energy Release, originariamente prevista per il 14 febbraio, è stata prorogata al 3 marzo 2025.
 
In allegato è riportato il comunicato pubblicato sul sito del GSE, disponibile anche al link https://www.gse.it/servizi-per-te/news/energy-release-2-0-aggiornamento-del-bando.

Oltre alla proroga è stata estesa la partecipazione alla procedura di assegnazione ai soggetti iscritti negli elenchi elettrivori della CSEA non solo per l’annualità 2024, ma anche per quella 2025, pubblicati sul sito della CSEA il 18 gennaio 2025 (data di pubblicazione dell’ultimo aggiornamento disponibile alla data del 6 febbraio 2025).

Se l’impresa è presente negli elenchi in entrambe le annualità, ai fini dell’individuazione dei consumi rilevanti, sarà considerato il valore di consumo massimo tra i due anni. Pertanto, entro e non oltre il 3 marzo 2025, è possibile rettificare il valore dell’energia richiesta in anticipazione (espresso in MWh/annui) indicato nell’ambito delle manifestazioni di interesse già inviate.

L’aggiornamento del Bando prevede inoltre che l’energia assegnabile nella disponibilità del GSE è pari a 24 TWh/annui.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




“Energy Release 2.0”: proroga al 14 febbraio 2025 del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse

Informiamo le aziende elettrivore interessate che dopo la lettera di Confapi con la richiesta di proroga del bando Energy Release, il GSE ha informato che è stato rinviato dal 13 gennaio al 14 febbraio 2025 (alle ore 12.00), il termine entro il quale presentare al GSE la manifestazione di interesse per l’accesso alla procedura Energy Release 2.0.

Di conseguenza anche il termine ultimo per la stipula del contratto di anticipazione sarà prorogato al 30 maggio 2025.
 
Questa proroga rappresenta un risultato significativo, ottenuto grazie all’impegno comune per garantire alle imprese aderenti a Confapi il tempo necessario a superare alcune criticità legate alla complessità delle procedure e alla pubblicazione tardiva delle FAQ da parte del GSE.
 
Il nuovo termine consentirà di approfondire con maggiore attenzione le opportunità offerte dal provvedimento, garantendo alle PMI elettrivore migliori condizioni per accedere ai benefici pensati per mitigare il costo dell’energia in questo periodo di particolare difficoltà economica.
 
In allegato il bando aggiornato.
 
(RP/rp)




“CBAM”: proroga di trenta giorni per le rendicontazioni

Si segnala a coloro che sono soggetti agli obblighi CBAM che “La Commissione Europea ha comunicato in data 29 gennaio 2024 di essere al corrente che problemi tecnici al registro CBAM hanno impedito ad alcune aziende di caricare le rendicontazioni dovute entro il 31 gennaio 2024. Per facilitare tali imprese, dal 1° febbraio sarà resa disponibile una nuova funzionalità sul registro transitorio che consentirà di richiedere la presentazione ritardata (request delayed submission), concedendo ulteriori 30 giorni per presentare la relazione CBAM.
 
La CE invita comunque le imprese che non riscontrano problemi tecnici di rilievo a presentare la loro relazione CBAM entro la fine del periodo di riferimento. In linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 che disciplina il periodo transitorio, sarà possibile modificare o integrare le prime tre relazioni CBAM fino al 31 luglio 2024.”
 
Si ricorda che l’applicabilità della normativa CBAM è descritta nella documentazione del webinar organizzato da Confapi il gennaio scorso, in allegato si possono scaricare le slide utilizzate.
 
Se occorre un supporto tecnico, scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it che vi può orientare.

 

(SN/am)
 




Bando provincia di Sondrio: risorse camerali per la transizione energetica, proroga scadenza

Con riferimento al bando descritto nella precedente circolare Api n. 445 del 6/09/2023 si segnala che è stata approvata una breve proroga.

Si ricorda che il bando, descritto nella pagina web camerale, consente di coprire il 70% delle spese ammissibili, con un contributo a fondo perduto. Sono considerate ammissibili le spese per i seguenti servizi di consulenza:

a) audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale (“as is”) dell’impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
b) analisi delle forniture di energia, attraverso l’analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell’impresa;
c) progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l’utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
d) piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e delle opportunità di risparmio per l’impresa;
e) implementazione di Sistemi di gestione dell’energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
f) studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
g) studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
h) realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/a una CER;
i) implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica (“doppia transizione”);
j) acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell’impresa.
 
Se interessati, scrivete a silvia.negri@api.sondrio.it per assistenza.

(SN/am)
 




Applicazione Reverse Charge: chiarimenti

In deroga all’ordinario meccanismo IVA in base al quale debitore d’imposta nei confronti dell’Erario è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni previste dall’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, debitore d’imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese.

Pertanto, in applicazione del reverse charge il prestatore di servizi emette fattura senza addebito d’imposta, mentre il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta.

Dunque, in alcuni casi specifici il meccanismo in parola si applica anche negli scambi che avvengono tra operatori nazionali. Ciò ad esempio avviene nel settore dell’edilizia.

In particolare, nel settore edile, la corretta individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo delle due disposizioni che regolano la materia, vale a dire:

  • la lett. a) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi (…), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”;
  • la lett. a-ter) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
In tali ultime ipotesi, lett. a-ter), comma 6, dell’art. 17, del D.P.R. n. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile si applica rispetto a qualsiasi forma contrattuale avente ad oggetto le prestazioni citate B2B e, dunque, non necessariamente nell’ambito di un contratto di subappalto (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015).

Detto ciò rispetto ad alcune operazioni potrebbero esserci dei dubbi circa l’applicabilità del reverse charge. Si pensi ad esempio alle prestazioni di rifacimento del tetto con rimozione dell’amianto.

Per la circolare 27 marzo 2015, n. 14/E, per circoscrivere le prestazioni rientranti tra i “servizi di demolizione relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nel codice 43.11.00 (“demolizione“) della Tabella ATECO 2007. Non dovrebbe rientrare nella nozione di “demolizione” di cui al codice ATECO l’attività di rimozione di parti dell’edificio, tipica delle fasi iniziali di ristrutturazione edilizia.

Per individuare le prestazioni rientranti tra i “servizi di completamento relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei seguenti codici attività della Tabella ATECO 2007:

  • intonacatura e stuccatura – codice 43.31.00;
  • posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate – codice 43.32.01;
  • posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (la posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del “reverse charge”, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici) – codice 43.32.02;
  • rivestimento di pavimenti e di muri – codice 43.33.00;
  • tinteggiatura e posa in opera di vetri – codice 43.34.00;
  • attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) – codice 43.39.01;
  • altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n. c.a. – codice 43.39.09.
Secondo la circolare 27 marzo 2015, n. 14/E  devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere (codice ATECO 43.12), in quanto non riferibili alla fase del completamento dell’edificio, bensì a quella propedeutica della costruzione.

Le prestazioni qualificate dai codici ATECO come “completamento di edifici” rientrano nell’ambito di applicazione del “reverse charge” di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dalla natura di intervento edilizio realizzato

Quindi, sono ricompresi nella disciplina dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter). Per cui, ad esempio, si applica il “reverse charge” alla posa in opera di piastrelle, anche se la prestazione non è posta in essere nella fase di completamento dell’edificio, bensì su un fabbricato già esistente. La circolare n. 14/E/2015 ha specificato che sono ricomprese tra i servizi di completamento relativi ad edifici le “prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio”.

In tali casi si applica il reverse charge.

Riepiloghiamo di seguito le prestazioni soggette alla disciplina in esame, sulla base della descrizione fornita dalla Tabella ATECO 2007 e dalle relative note esplicative.
 

Servizi di pulizia relativi ad edifici
 
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo (quali uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici)
Pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali
Pulizia generale (non specializzata) di condomìni
81.22.02 Pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo (inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomìni)
Pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari (ad esempio, la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi)
Sono escluse la pulizia con vapore, sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici
Servizi di demolizione relativi ad edifici
 
43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture
Servizi di installazione di impianti relativi ad edifici
 
43.21.01 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile
Cablaggio e connessioni elettriche
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici
43.21.02 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettronici
Cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche
Installazione, manutenzione e riparazione di parabole satellitari
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di segnalazione d’incendio
Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di allarme antifurto
Sono esclusi il monitoraggio ed il controllo a distanza di sistemi elettronici di sicurezza come i sistemi di allarme, antifurto e antincendio
43.22.01 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio) in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di caldaie in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di torri di raffreddamento in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di collettori di energia solare non elettrici in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulico-sanitari in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di condotte di ventilazione e condizionamento dell’aria in edifici
43.22.02 Installazione, manutenzione e riparazione di raccordi per il gas e distributori di vapore
43.22.03 Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati)
43.29.01 Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori in edifici
Installazione, manutenzione e riparazione di scale mobili in edifici
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Installazione di materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni in edifici
43.29.09 Installazione di porte automatiche e girevoli in edifici
Installazione di parafulmini in edifici
Installazione di sistemi di aspirazione in edifici
Installazione di impianti pubblicitari in edifici
Installazione di cancelli automatici in edifici
Installazione di insegne elettriche e non elettriche in edifici
Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni, in edifici
Installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni, in edifici
Altri lavori di costruzione e installazione, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici
No l’installazione di macchine apparecchiature industriali
No i lavori di impermeabilizzazione in opere di costruzione
No l’installazione con operatore di impianti, luci, audio e di amplificazione per manifestazioni, concerti ecc.
Servizi di completamento relativi ad edifici
 
43.31.00 Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura
43.32.01 Installazione di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Installazione di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali21
Installazione di cucine su misura, scale
Completamento di interni (controsoffitti, pareti mobili)
43.33.00 Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di accessori per stufe in ceramica
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di rivestimenti alla veneziana in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di carta da parati
Applicazione di stucchi ornamentali
Trattamento di pavimenti (levigatura, rasatura, lucidatura)
Realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento, ecc.
43.34.00 Tinteggiatura interna ed esterna di edifici
Verniciatura di strutture di genio civile
Verniciatura di infissi già installati
Posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri, ecc.
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
Installazione di caminetti
Costruzione di sottofondi per pavimenti
Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione
No la pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
No la consulenza e design per decorazione di interni
La realizzazione di coperture non rientra nell’applicazione del reverse charge in quanto ascrivibile alla categoria “Altri lavori specializzati di costruzione”, e non nelle attività di “completamento edifici”. 

Va, tuttavia, applicata la lett. a) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Quindi il meccanismo del reverse charge potrebbe trovare applicazione qualora le prestazioni siano eseguite nell’ambito di un contratto di subappalto. Stessa cosa dicasi per la rimozione dell’amianto.

Dunque, per la rimozione, con contratto di subappalto, la ditta che segue la prestazione emette fattura in reverse charge ex art 17, comma 6, lett. a.

Tuttavia, mancano chiarimenti ufficiali in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
 
(MF/ms)




“Decreto lavoro”: proroga dei termini in materia di lavoro agile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che la legge n. 85 del 3 luglio 2023, nel convertire con modificazioni il Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, ha prorogato al 30 settembre 2023 il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Inoltre, è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una
A tal fine si informa che le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei template aggiornati (disponibili qui) seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Lavoro Agile”.

(FV/fv)




Aua Point: scadenza posticipata al 30 luglio 2023

In extremis, Regione Lombardia delibera la proroga di 4 mesi della scadenza per l’inserimento nel portale Aua Point dei dati chimici rilevati con le analisi periodiche alle emissioni in atmosfera, svolte nel 2022.
La scadenza e i soggetti obbligati erano descritti nella precedente circolare Api n.125 del 9 marzo 2023.

Il 30 marzo 2023 abbiamo invece ricevuto il decreto regionale n.4503 del 27/03/2023 che si allega e che stabilisce il differimento del termine.
Chi fosse in ritardo può ancora controllare se l’adempimento è applicabile alla propria realtà, consultando l’elenco delle attività con emissioni “in deroga” art.272 c.2 del Testo Unico Ambientale n.152/2006 e smi.

Nel merito, la delibera comprende alcuni chiarimenti tesi a dipanare i dubbi di coloro che avevano già tentato di ottemperare all’obbligo.

Si consiglia di prendere visione della delibera, in particolare della pagina “allegato”.

(SN/am)




Mud 2022 dati 2023: probabile proroga della scadenza

Come noto, ogni anno la gran parte delle aziende è tenuta alla dichiarazione dei rifiuti prodotti nell’anno precedente. Rispetto alla consueta scadenza del 30 aprile, è in arrivo una proroga.

Il sito del MASE (Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica) comunica che entro il 10 marzo 2023 verrà pubblicato in gazzetta l’aggiornamento della modulistica MUD, per cui poi devono decorrere 120 giorni.

Il sistema camerale riporta la stessa notizia e propone un webinar per coloro che hanno bisogno di formazione sulla redazione del MUD, per imparare ad usare gli applicativi telematici. Il webinar è fissato al 13 marzo 2023 e per iscriversi occorre seguire le indicazioni del sito camerale con gli eventi.

Si ricorda che sono tenuti alla presentazione del MUD tutte le imprese, sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi, ma restano escluse dall’obbligo alcune attività, utilmente elencate nel sito della Camera di Milano, Monza Brianza e Lodi.

Le norme per la presentazione del Mud prevedono due modalità: ordinaria e semplificata. Le istruzioni sono attese sul sito Ecocamere che non è ancora aggiornato. 

Non appena saranno disponibili le modalità operative, invieremo in circolare le istruzioni e le condizioni del servizio Api.

Chi volesse avvalersi del supporto dell’associazione può comunque scrivere fin da ora a silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)