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GDPR: corsi gratuiti per supportare le PMI in materia di privacy

Il Garante della Privacy, nell’ambito del progetto europeo ARC II, offre alle PMI un’occasione di formazione gratuita guidandole nell’adeguamento al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Con tale obiettivo, è stato rilasciato un nuovo tool virtuale gratuito – Olivia (“general data protection regulation on Virtual Assistant”), uno strumento di conoscenza per i titolari e responsabili del trattamento dei dati personali in ambito pubblico e privato, attraverso lezioni testuali, seminari in video e questionari per verificare le competenze acquisite.

La piattaforma presenta, infatti, una serie di moduli di apprendimento, che vanno dalle nozioni di base sul GDPR ai principi e alle basi giuridiche del trattamento dei dati, fino alle condizioni per l’utilizzo dei cookie o dei sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro. Inoltre, il tool, elaborando risposte ai questionari messi a disposizione, consente alle aziende di verificare la conformità alla disciplina sulla privacy.

Particolare utilità rivestono anche i modelli di documentazione proposti sulla valutazione d’impatto sulla protezione dati (Dpia) e di valutazione del legittimo interesse, che rappresenta la base giuridica più complessa su cui fondare un trattamento, dal momento che richiede di dimostrare la prevalenza degli interessi dell’organizzazione sui diritti degli interessati.

Olivia è completamente gratuito e disponibile in italiano e in inglese. 

Per registrarsi e accedere ai corsi si rimanda al seguente LINK

(TM/tm)




Webinar “La nuova normativa sul whistleblowing. Gli obblighi per le imprese”: slide

Si allegano le slide proiettate durante il webinar tenutosi il 6 gugno sul tema “La nuova normativa per il whistleblowing. Gli obblighi per le imprese“.

Relatore dell’incontro Giancarlo Slavich, docente ed esperto di compliance D.Lgs. 231/2001. 

(SG/sg)




Webinar “La nuova normativa sul whistleblowing. Le novità per le imprese”: 6 giugno ore 11

Il Decreto Legislativo 24 del 10 marzo 2023 in tema di protezione delle persone che segnalano illeciti – Whistleblower- introduce importanti novità anche per le imprese. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 luglio 2023 e prevedono onerose sanzioni in caso di inadempienza.

Le nuove disposizioni hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per tutti i soggetti che dispongono di Modelli Organizzativi (MOG) ex D.Lgs. 231/2001, dal 17 dicembre per le aziende sopra i 50 dipendenti. Previste sanzioni in caso di inadempienza.

Api Lecco Sondrio, organizza un webinar su questo tema rivolto agli imprenditori martedì 6 giugno, alle ore 11.00, con la presenza di Giancarlo Slavich, docente ed esperto di compliance D.Lgs. 231/2001.

Iscrizione obbligatoria CLICCANDO QUI.

Il Decreto si applica ai i soggetti del settore privato distinguendo:
 
A) SOGGETTI PRIVATI CHE NON ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
A.1) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 17/12/2023
A.2) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno duecentoquarantanove lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 15/07/2023
 
B) SOGGETTI PRIVATI CHE ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
B.1) a prescindere dal numero di dipendenti inizio di applicazione, 15/07/2023
B.2) a prescindere dal numero di dipendenti rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato al D.Lgs. 24 / 2023 c.d. settori Sensibili
 
In estrema sintesi:
1) il decreto si applica per gli enti che adottano il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 a prescindere dal numero di lavoratori subordinati;
 
2) è obbligatorio istituire un canale interno che può coincidere con l’O.d.V. (Organismo di Vigilanza);
 
3) sono adottati, per mantenere la riservatezza dell’identità del segnalante, strumenti di crittografia, quindi in pratica andrà acquistato uno specifico software che sarà in uso a chi riceverà le eventuali segnalazioni (canale interno);
 
4) la gestione della segnalazione segue rigidi criteri di tempistica e alla stessa devono essere affiancati idonee procedure che rispettino sia il D.Lgs. 24/23 sia la normativa sulla Privacy in tema di WB, le medesime procedure integreranno l’attuale Modello Organizzativo 231;
 
5) il soggetto segnalante con la sua segnalazione ha una serie di diritti per i quali non potrà ad esempio subire il licenziamento, la sospensione ecc.; questo per evitare ritorsioni. Ovviamente le segnalazioni dovranno essere veritiere e non diffamatorie o calunniose, altrimenti rischia il segnalante di subire lui una eventuale denuncia.
 
6) il soggetto segnalato (cioè l’eventuale soggetto che è stato oggetto di segnalazione) ha una serie di diritti tra i quali quello di conoscere chi lo abbia eventualmente segnalato (questo a determinate condizioni);
 
7) i soggetti che possono segnalare e che devono evitare eventuali ritorsioni non sono solo i lavoratori subordinati ma la platea è stata estesa a numerose categorie tra le quali: lavoratori occasionali ed autonomi, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, azionisti ecc. ;
 
8) la tutela della persona segnalante si applica anche se il rapporto non sia ancora iniziato (es. durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico ecc. ;
 
9) la tutela della persona segnalante si applica anche ai facilitatori (cioè a chi ha assistito il segnalante), ai colleghi di lavoro che hanno con questa persona un rapporto abituale e corrente e di ulteriori categorie quali i parenti che lavorino presso la società o l’ente fino al 4 grado ecc.;
 
10) oltre al canale di segnalazione interna, in caso di fallimento della stessa (es. mancata istituzione del canale interno), il segnalante potrebbe, a determinate condizioni, rivolgersi ad un canale cd. esterno utilizzando anche la divulgazione pubblica e il canale della richiesta di intervento di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) questo si precisa anche se l’ente, la società sia completamente privato, in quanto ad A.N.A.C. è stato demandato il canale di ascolto di secondo livello e l’erogazione delle eventuali sanzioni;
 
11) le disposizioni di cui al D.Lgs. 24/23 hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per i soggetti che dispongono di modelli ex D.Lgs. 231/2001.

(GS/sg)