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Obblighi per la prevenzione dell’esposizione al radon

Come si anticipava nelle comunicazioni n.403 del 21/07/2023 e n.142 del 29/02/2024 la normativa vigente impone anche alle imprese la verifica del livello di rischio dovuto alla presenza di radon e l’adozione di eventuali misure di prevenzione.

La lista delle cosiddette “aree prioritarie” è facilmente consultabile sul sito regionale

Di seguito si riportano le altre fonti informative utili:

Regione Lombardia e ARPA

Elenco soggetti competenti per i rilievi di radon

Sito ministeriale in materia di radon

Sito INAIL sezione “gas radon”, che contiene due documenti:

  • Modulo per la richiesta di consulenza tecnica, aggiornamento: 2 aprile 2024 (.doc – 53 kb)
  • Vademecum dell’attività di consulenza espletata dall’Inail per la richiesta di consulenza tecnica, aggiornamento: 30 gennaio 2024 (.pdf – 110 kb)
Confapi Lecco Sondrio intende fornire supporto conoscitivo ed eventuale contatti di figure qualificate.

Per questo si chiede se c’è interesse per l’organizzazione di un seminario tecnico su questo tema nel mese di settembre/ottobre.

Se siete interessati potete scrivere o contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Alimentazione sana e prevenzione delle malattie croniche: diabete

Nella Giornata mondiale sul diabete, 14 novembre 2023, Ats Brianza ha diffuso un video breve ed efficace dove trovare alcuni utilissimi consigli per una alimentazione sana e per prevenire malattie croniche non trasmissibili. Ats vuole raggiungere i cittadini lavoratori grazie all’aiuto delle associazioni datoriali.

Api Lecco Sondrio suggerisce di diffondere il video a tutti i dipendenti, attraverso i canali di comunicazione aziendale.

Video Alimentazione sana e prevenzione malattie croniche: clicca qui

Test per conoscere il livello di rischio di sviluppare il diabete: clicca qui

(SN/am)




Antincendio: novità sulla formazione degli addetti

Il Dm 2 settembre 2021 (GU 4 ottobre 2021, in allegato) ha introdotto alcune novità in tema di formazione per gli addetti alle emergenze che sono state meglio chiarite con la circolare esplicativa n.15472 del 19 ottobre 2021 (che si allega). Di seguito si sintetizzano gli elementi principali.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori (non solo agli addetti), in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Addetti antincendio (art.4)
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Gli addetti devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio (in allegato la tabella riepilogativa). La novità rispetto al passato è che è stata definita la frequenza dell’aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale. Per le aziende a rischio elevato, l’idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso di livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso (livello di rischio 1 e 2) si consegue l’attestato di formazione direttamente a fine corso.

Requisiti dei docenti
I corsi possono essere svolti da soggetti, pubblici o privati, in possesso di precisi requisiti. La docenza della parte pratica può essere svolta dalla stessa figura che ha svolto la docenza della parte teorica, ma anche da un’altra figura, perché i requisiti sono diversi.

Disposizioni transitorie
Il nuovo Dm entra in vigore 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero il 4/10/2022. I corsi secondo le norme precedenti sono ancora validi e restano validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, ovvero entro il 4/04/2023, data dalla quale tutti i corsi dovranno svolgersi rispettando i nuovi requisiti.
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o addestramento.
Per coloro che alla data del 4/10/2022 si trovassero ad avere svolto una formazione valida da oltre 5 anni, avrebbero al massimo un anno di tempo per aggiornarla, ovvero devono provvedere entro il 4/10/2023.

 
(SN/bd)
 




Antincendio: novità sui piani di emergenza e sulla formazione degli addetti

Grazie alla circolare esplicativa n.15472 del 19 ottobre 2021 (che si allega) sono ormai chiare le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021 e consultabile in allegato). In continuità con il codice di prevenzione incendi vigente, che contiene tutte le regole tecniche, prevede che ogni piano di emergenza tenga conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero: 1) in esercizio 2) in emergenza; inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul numero degli occupanti; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per persone con esigenze speciali, ai fini di garantire l’inclusività.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori, in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Addetti antincendio (art.4)
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Essi devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio, si veda allegato con tabella riepilogativa. La novità rispetto al passato è la definizione della frequenza dell’aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguono l’attestato di idoneità tecnica. Si ricorda che la modalità con la quale si consegue l’attestato di idoneità dipende dal livello di rischio. Per le aziende a rischio elevato, l’idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso a rischio livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso si consegue l’attestato di formazione direttamente a fine corso.

Disposizioni transitorie
I corsi secondo le norme precedenti sono validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, che è previsto 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero dal 4/10/2022; sei mesi dopo, entro il 4/04/2023 occorre rispettare i nuovi requisiti. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o addestramento.

(SN/bd)
 
 
 




Salute e sicurezza sul lavoro: più ispettori e più tecnologia a disposizione per le attività di vigilanza

Con il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il Governo ha modificato il D.lgs. 81/2008 della Sicurezza sul lavoro rivedendo le attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Le modifiche prevedono la crescita dell’organico mediante l’assunzione di 1.024 nuove unità nel prossimo biennio e il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro, puntando alla definitiva messa a regime e alla condivisione delle informazioni contenute.

Al link sul sito del ministero del lavoro si trovano informazioni più ampie corredate da slide esplicative.

Allo stesso modo, sul sito Ats Brianza è disponibile una pagina dedicata a queste novità, aggiornata il 25 ottobre 2021, nella quale si sottolinea che il Dl n. 146 inasprisce le sanzioni per le aziende inadempienti e prevede l’automatica sospensione dell’attività imprenditoriale, anche alla prima violazione, per mancanza di valutazione dei rischi Dvr e piano operativo di sicurezza Pos, formazione dei lavoratori e piano di emergenza Pem; inoltre per mancata adozione di protezioni collettive e individuali contro le cadute dall’alto, mancanza di cautele contro il franamento degli scavi, mancanza di cautele contro il rischio di folgorazione in presenza di linee elettriche e la manomissione  o modifica dei sistemi di sicurezza e di segnalazione o controllo. Per le macchine, in particolare, si tratta di protezioni fisse, mobili interbloccate e regolabili, barriere fotoelettriche etc.

La novità ministeriale, che agisce sulle attività di vigilanza, arriva in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge ogni anno in ottobre (43esima settimana dell’anno) e che mira a promuovere «Ambienti di lavoro sani e scuri».

(SN/bd)
 




Antincendio: novità per i tecnici di manutenzione e non solo

Il Dm 1 settembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2021) reca “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”, ai sensi del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 art. 46, comma 3, lettera a), punto 3. Le novità contenute nel decreto entrano in vigore dopo un anno dalla pubblicazione.

Poiché il decreto introduce la “nuova figura di tecnico manutentore qualificato” che dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui allegato II del decreto, nei prossimi mesi occorre verificare ed eventualmente adeguare le qualifiche del tecnico manutentore secondo le nuove modalità di qualificazione. Il decreto prevede che tutti gli interventi di manutenzione e controllo dovranno essere quindi eseguiti dai tecnici manutentori qualificati.

L’entrata in vigore dopo un anno, ovvero dal 25 settembre 2022, abrogherà alcuni articoli del Decreto precedente 10/03/1998 per uniformare la materia ai nuovi requisiti, modificando di fatto i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Per tutti gli aspetti di maggiore dettaglio si rimanda al testo del decreto, Api in seguito valuterà l’opportunità di un maggiore approfondimento del tema.

(SN/bd)
 
 




Promozione acquisto defibrillatori per le associate

Confapi rilancia per i propri associati l’acquisto in promozione di un defibrillatore; oltre al dispositivo, la promozione comprende la formazione di 4 persone all’uso.
Nella scheda che si allega ci sono molti dettagli e le modalità per accedere alla promozione.

L’acquisto è incentivato anche da Inail che ha inserito l’acquisto del defibrillatore nell’Ot23 come una delle misure che permettono di ottenere lo sconto Inail (oscillazione per prevenzione). Al punto F2 del modulo Ot23 quest’anno ad esempio sono assegnati 40 punti su 100 necessari per ottenere lo sconto.

Inoltre, vi ricordiamo che tutte le imprese metalmeccaniche regolarmente iscritte all’Ente Bilaterale Metalmeccanici (Ebm) hanno la possibilità di richiedere un contributo pari al 50% del costo fino ad un massimo di 800 euro (iva esclusa), per l’acquisto di un defibrillatore. È previsto inoltre un contributo di 100 euro per almeno 6 ore di formazione sull’utilizzo dell’apparecchiatura stessa per ciascun lavoratore (fino a un massimo di due addetti). La richiesta va presentata entro e non oltre sei mesi dall’acquisto dell’apparecchio di defibrillazione, accedendo alla propria area riservata nella Nuova Piattaforma Ebm.

(SN/bd)