1

Novità formative in capo a datori di lavoro e preposti: approfondimento

Con riferimento alla precedente circolare Api sullo stesso tema, n. 34 del 20/01/2022 si approfondiscono di seguito le conseguenze pratiche delle modifiche al Tu D.lgs. 81/2008 sugli obblighi di formazione, in particolare dei preposti, ma anche dei datori di lavoro.

 

La circolare dell’ispettorato nazionale del lavoro Inl n.1/2022 datata 16/02/2022 che si allega specifica infatti che i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro e le modifiche agli obblighi formativi in capo ai preposti non si possono applicare fino alla introduzione del nuovo accordo stato regioni, atteso entro il 30/06/2022, che sostituisce il precedente risalente al 21/12/2011 e che stabilirà le modalità attuative e la gestione della fase transitoria. I nuovi obblighi (compresa la formazione del preposto in presenza, con cadenza al meno biennale) non potranno pertanto costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs.758/1994 “disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.

L’unico elemento di novità che si deve considerare immediatamente applicabile (dal 21 dicembre 2021) e quindi sanzionabile, se carente, è l’obbligo di addestramento, che comprende la prova pratica dell’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e l’esercitazione applicata delle procedure di sicurezza. Lo strumento che in futuro documenterà questa attività è un registro, denominato “apposito registro informatizzato”, sul quale è attesa l’emanazione di apposita disposizione.

Per completezza si ricorda che il Testo unico della sicurezza, aggiornato a gennaio 2022 è consultabile on line.  

 
(SN/bd)
 
 
 
 




Aggiornamenti nel Testo Unico della sicurezza: focus preposti

Il Decreto Fiscale del 2021 conteneva alcune novità che hanno modificato il testo unico della sicurezza; per consultarlo nella sua ultima stesura, oggi vigente, si segnala il link ove trovare il testo del Dlgs 81/2008 aggiornato a gennaio 2022. 

Nello specifico, la conversione del decreto fiscale in legge introduce un nuovo comma b-bis nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (descritte all’art.19), ma le attività suddette risultano ampliate (comma f-bis) ed è questa la novità di maggiore rilievo. Nei fatti al preposto si assegna un nuovo compito: quello di interrompere, se necessario, l’attività in caso si rilevino deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e anche di segnalare le non conformità rilevate. La lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto dice che: oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti».

Infine, la modifica incide anche in tema di appalto o subappalto in quanto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Ecco cosa dice il nuovo comma 8 bis all’art. 26 del Testo Unico 81/2008 «Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto».

Per mettere a regime i nuovi compiti di questa figura, è evidente che occorre una formazione adeguata e specifica. Per questo si prevede un aggiornamento degli accordi Stato-Regioni per definire contenuti e modalità di una formazione dedicata ai preposti che abbia un aggiornamento biennale.

Su questo punto si darà apposita comunicazione non appena vengano approvati nuovi accordi stato – regioni che sostituiscono quelli attualmente vigenti.

(SN/bd)