Bonus pubblicità 2023: entro il 31 marzo l’invio della comunicazione per l’accesso
Lo ha ricordato il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, con una notizia pubblicata sul proprio sito.
In linea generale il bonus pubblicità è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili.
Dal 2023, tuttavia, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del Dl 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del Dl 17/2022.
Rispetto all’anno 2022, quindi:
- viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Sul punto, la notizia ricorda che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del Dm 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.
L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è tuttavia rilevante, posto che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.
Tanto premesso, per accedere al bonus pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
In particolare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che, come rilevato dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.
Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, nelle FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità).
Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.
In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Stando alle istruzioni per la compilazione del modello, salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.
Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.
(MF/ms)