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Dichiarazioni 730/2021: accesso alle precompilate dal 10 maggio 2021

Con il provvedimento n. 113064 pubblicato il 7 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso per il 2021 alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, a seguito del parere positivo espresso del Garante della privacy.

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate conferma in larga parte le disposizioni applicabili lo scorso anno, di cui al provvedimento n. 183002 del 30 aprile 2020.

Le principali novità sono invece collegate alle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da coronavirus.

Le dichiarazioni precompilate relative al 2020 (modelli 730/2021) avrebbero infatti dovuto essere messe a disposizione entro il 30 aprile scorso, per effetto del nuovo termine a regime previsto dall’art. 1 comma 1 del D.lgs. 175/2014, come modificato dall’art. 16-bis del Dl 124/2019.
Per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in conseguenza delle proroghe che sono state disposte in relazione all’invio dei dati delle certificazioni uniche 2021 e degli oneri deducibili e detraibili relativi al 2020, il termine è stato differito al 10 maggio 2021 (art. 5 comma 22 del Dl 22 marzo 2021 n. 41).

A partire da lunedì 10 maggio 2021, i contribuenti e i soggetti delegati possono quindi visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative.
In particolare, sono disponibili le informazioni relative ai redditi, agli oneri detraibili e deducibili, ai versamenti, agli acconti o ai crediti d’imposta presenti nell’anagrafe tributaria o comunicate dai soggetti obbligati.

Tra i dati precaricati, quest’anno si aggiungono:

  • le spese per la frequenza scolastica e i relativi rimborsi, ai sensi del Dm 10 agosto 2020, qualora gli istituti scolastici abbiano provveduto all’invio delle comunicazioni relative al 2020, previste in via facoltativa
  • le detrazioni spettanti a titolo di “bonus vacanze”, di cui all’art. 176 del Dl 34/2020
Per accedere alla dichiarazione precompilata, disponibile sull’area autenticata del sito dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono utilizzare uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
  • le credenziali Fisconline dell’Agenzia delle Entrate
  • il Sistema pubblico per l’identità digitale (Spid)
  • la Carta di identità elettronica (Cie)
  • la Carta Nazionale dei Servizi (Cns)
  • il Pin dispositivo rilasciato dell’Inps
In relazione agli strumenti di autenticazione utilizzabili per accedere alla dichiarazione precompilata, si ricorda che, come indicato dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 16 febbraio 2021 n. 13:
  • per i cittadini, a partire dal 1° marzo scorso non è più possibile ottenere le credenziali di Fisconline
  • in via transitoria, fino al 30 settembre 2021 è possibile continuare ad utilizzare le credenziali di Fisconline già rilasciate e rinnovare le password scadute
  • a partire dal 1° ottobre 2021 tali credenziali non saranno più attive e sarà necessario accedere attraverso Spid, Cie o Cns
Presentazione dei 730/2021 entro il 30 settembre

Il suddetto regime transitorio per l’utilizzo delle credenziali di Fisconline copre comunque l’intero periodo di presentazione dei modelli 730/2021, che devono infatti essere presentati entro il 30 settembre 2021.

Il 730/2021 precompilato potrà essere accettato o modificato/integrato e inviato direttamente via web dal contribuente a partire dal prossimo 19 maggio.

Per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, i contribuenti possono anche rivolgersi ad un Caf o professionista abilitato, oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta.

Il provvedimento n. 113064/2021 stabilisce inoltre che si applicano le disposizioni in materia di assistenza fiscale “a distanza” di cui all’art. 25 del Dl 8 aprile 2020 n. 23, disposte lo scorso anno in considerazione dell’emergenza sanitaria da coronavirus con riferimento al solo periodo d’imposta 2019.

Al riguardo, occorre però tenere presente che:

  • il suddetto art. 25 è stato soppresso in sede di conversione del Dl 23/2020 nella L. 40/2020
  • le relative disposizioni sono di fatto “confluite” nel comma 4-septies dell’art. 78 del Dl 18/2020, inserito in sede di conversione nella L. 27/2020, che ha introdotto una disciplina di carattere più generale
In base a quest’ultima disposizione, infatti, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle Entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. Tuttavia, una volta cessata la situazione emergenziale, si dovrà provvedere alla regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione.

(MF/ms)