Al debutto la dichiarazione Iva precompilata
Il servizio è al momento destinato a un numero limitato di operatori economici.
Ai soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione periodica trimestrale dell’IVA per opzione ex art. 7 del DPR 542/99 – abilitati a decorrere dal 1° luglio 2021 – si sono aggiunti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i trimestrali per opzione che adottano il regime IVA “per cassa” (provv. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021 n. 183994) e i trimestrali “speciali” o “per natura” di cui all’art. 74 comma 4 del DPR 633/72 (provv. Agenzia delle Entrate 12 gennaio 2023 n. 9652).
Non fanno più parte dei soggetti esclusi, in virtù di quanto disposto dal citato provv. n. 9652/2023, coloro che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA (come i produttori agricoli, le aziende di agriturismo, di enoturismo o oleoturistiche) e gli operatori economici per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.
Mentre con il provvedimento n. 183994/2021, il direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che la dichiarazione venisse predisposta esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi che avessero proceduto, per l’intera annualità, all’integrazione o convalida dei registri IVA, il recente provvedimento n. 9652/2023 ha previsto che a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la bozza e il servizio di pagamento delle somme risultanti dal modello inviato siano messi a disposizione di tutti i soggetti passivi inclusi nel perimetro del programma di assistenza on line “anche nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o integrati”.
In quest’ultimo caso, tuttavia, occorre sottolineare come la bozza non conterrebbe verosimilmente diverse informazioni che possono essere acquisite solo se fornite volontariamente dal soggetto passivo.
Ai fini della predisposizione del modello dichiarativo, l’Agenzia delle Entrate si avvale, infatti, dei dati delle fatture elettroniche B2B, B2C e B2G emesse mediante il Sistema di Interscambio e di quelli contenuti nelle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (utilizzati anche per la predisposizione delle bozze dei registri), dei dati dei corrispettivi trasmessi telematicamente, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, nonché delle informazioni fiscali presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
Non sono, tuttavia, presenti ulteriori dati, indispensabili per la corretta compilazione del modello IVA, che possono essere acquisiti soltanto attraverso l’integrazione o convalida delle bozze dei registri.
Si pensi, ad esempio, alle informazioni relative all’incasso della fattura.
All’interno del registro precompilato delle vendite, viene proposta una data di esigibilità coincidente con quella dell’operazione, tuttavia i soggetti per i quali nella sezione “Profilo soggetto IVA” è indicato il regime per cassa, qualora l’incasso non sia ancora avvenuto, possono utilizzare la funzione “Modifica data di pagamento” per cancellare la data proposta dall’Agenzia.
In questo modo la fattura resta annotata nel registro del mese in cui è effettuata l’operazione e l’imponibile viene indicato nella comunicazione della liquidazione periodica del trimestre di riferimento; l’imposta confluirà, invece, nella LIPE del trimestre in cui il pagamento è ricevuto, grazie alla funzionalità “Visualizza e integra le tue fatture con IVA sospesa”.
Se il soggetto passivo ha modificato come sopra il registro, nel rigo VE37 del modello IVA 2023 dovrebbero essere presenti le operazioni attive effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni successivi.
Quanto alla procedura di convalida o integrazione della bozza del registro degli acquisti, si ricorda che attraverso la funzione “Modifica ulteriori dati” è possibile:
- variare la percentuale di detrazione dell’IVA presente nel documento annotato (distintamente per ciascuna aliquota);
- indicare la categoria di appartenenza del bene o servizio acquistato, specificando se si sia in presenza di “Beni ammortizzabili”, “Beni strumentali non ammortizzabili”, “Beni per la rivendita ovvero per la produzione di beni e servizi”, “Altro” o “Beni non inerenti l’attività”.
La precisione e completezza del quadro VJ dipenderà invece dalla circostanza che il soggetto passivo abbia proceduto all’inversione contabile in via elettronica mediante SdI.
Va segnalato, al proposito, che l’Agenzia delle Entrate riteneva obbligatoria, nel 2022, ai fini della predisposizione dei registri IVA precompilati, l’integrazione elettronica in caso di reverse charge interno (cfr. FAQ 11 luglio 2022 presente nella sezione di Assistenza on Line del portale “Fatture e Corrispettivi”).
(MF/ms)