Proroga “Sugar tax” e “Plastic tax”
Si analizzano di seguito i punti salienti delle due discipline istituite al fine di promuovere, attraverso lo strumento dell’imposizione fiscale, un disincentivo nell’utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico e di favorire, al tempo stesso, la progressiva riduzione della produzione, e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso, nonché un disincentivo al consumo delle poco salutari bevande zuccherate.
Sugar tax
L’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”) è stata istituita dall’art. 1, commi 661-676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 1086 , della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).
Per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate), condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano:
- ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti, ossia qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande;
- aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
- a 25 grammi per litro, nel caso di prodotti finiti;
- a 125 grammi per chilogrammo, nel caso di prodotti da diluire.
Sempre la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), con l’art. 1 , commi 634-658 ha istituito l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
I MACSI che possono essere anche in forma di fogli, pellicole o strisce ed hanno le seguenti caratteristiche:
- sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica;
- non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
- al 1° luglio 2025, per la “sugar tax”;
- al 1° luglio 2026, per la “plastic tax”.
(MF/ms)