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Ministero Transizione Ecologica: “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas”

E’ stato recentemente pubblicato sul sito del MiTe (Ministero della Transizione Ecologica) il Decreto che rende attuativo il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas.

Il decreto del 6/10/2022, che trovate nell’allegato A, prevede la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione e di un’ora la durata giornaliera di accensione degli impianti termici di climatizzazione, alimentati a gas naturale.

La penisola è suddivisa in zone, proprio in base al clima:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

Allegato B Italia divisa a zone.

Sono previste alcune esenzioni, riportiamo quelle con possibili applicazione alle imprese:

Esenzione relativa alla durata complessiva di accensione

  • edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Esenzione relativa alla sola durata giornaliera
  • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste per la durata complessiva di accensione, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del Dlgs n. 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Esenzione relativa alla riduzione di 1° di temperatura
  • edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del Dlgs n. 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Il decreto entra in vigore alla data di pubblicazione e si applica per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

(MP/am)