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Con il bilancio 2023 ritorna l’obbligo di copertura delle perdite

A seguito del COVID-19, era stata introdotta una norma, l’art. 6 del DL 23/2020 convertito, successivamente modificata, grazie alla quale è stata sospesa una parte della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

La norma in deroga prevedeva, con riferimento alle perdite d’esercizio tali da far ricadere la società nella fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c., la sospensione dei successivi commi che stabiliscono, secondo la disciplina ordinaria, l’obbligo di intervento da parte dell’assemblea qualora nell’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

In base a tale norma, “il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo”.

Soltanto in tale esercizio (cioè l’esercizio 2025 con riferimento alle perdite 2020), qualora la perdita non sarà diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Con riferimento alla fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., la deroga consentiva all’assemblea “convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale”, di deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (l’esercizio 2025 per le perdite 2020).

Soltanto in tale esercizio l’assemblea che approva il bilancio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.

Era inoltre previsto che fino a tale esercizio non operasse la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.

Successivamente, tale deroga è stata riproposta sia per i bilanci 2021, sia per quelli del 2022.

Pertanto, le perdite 2021 dovranno essere coperte entro il 2026, così come quelle dell’esercizio 2022 entro il 2027.

Con il bilancio 2023 si torna alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

Ci si chiede quali sono le conseguenze della piena applicazione di tale disciplina.

È opportuno distinguere tra imprese che in passato non hanno beneficiato di tali norme in deroga e, invece, imprese che hanno rinviato la copertura delle perdite grazie a tale deroga.

Nel primo caso, qualora il bilancio 2023 dovesse presentare una perdita d’esercizio, bisognerà verificare se tale perdita riduce di oltre un terzo il capitale sociale, come sempre avvenuto in passato.

Nel secondo caso, ovvero società che negli esercizi 2020 o 2021 o 2022 hanno beneficiato di tali norme, ricadendo, in ipotesi, nella fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., il ritorno all’applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite comporta una maggiore complessità.

Proposte due differenti interpretazioni della norma

Sul piano interpretativo, infatti, sono state proposte due differenti interpretazioni della norma. Secondo la Massima T.A.1 del Comitato triveneto dei notai, l’art. 6 prevede la sterilizzazione delle perdite d’esercizio di Conto economico, cioè la sterilizzazione prescinderebbe dal fatto che le perdite siano tali da incidere sul capitale sociale.

A questa tesi interpretativa si contrappone quella proposta dallo Studio n. 88-2021/I, § 8, del Consiglio nazionale del Notariato, in base alla quale le perdite oggetto di sterilizzazione sarebbero solo quelle che incidono sul capitale, poiché in caso di perdite d’esercizio coperte dalle riserve non vi sarebbe alcun valore da sterilizzare, in quanto non emergerebbe una perdita “rilevante”.

Si pensi, ad esempio, a una spa che nel 2022 ha applicato la deroga e che presenta la seguente situazione al 31 dicembre 2022 relativamente al patrimonio netto: capitale sociale 50.000, riserve di utili 20.000, perdita d’esercizio 40.000. Il risultato d’esercizio 2023 è una perdita di 16.000. La società, dunque, al 31 dicembre 2022 è ricaduta nella fattispecie di cui all’art. 2447 c.c., ovvero perdite d’esercizio che hanno ridotto il capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale. Secondo la tesi sostenuta nello Studio n. 88-2021, la perdita 2023 dovrebbe essere interamente coperta (salvo trasformazione o scioglimento della società).

Secondo i notai del Triveneto, invece, poiché a essere sterilizzata non è la perdita del capitale, ma l’intera perdita d’esercizio 2022, nel 2023 non si viene a determinare alcun obbligo di intervento da parte dell’assemblea dei soci, in quanto il capitale sociale per effetto della perdita di 16.000 non è intaccato dalla perdita, grazie alla presenza della riserva di 20.000.

(MF/ms)




Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

L’art. 9 del Dl 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”), nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, conferma l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del Dl 138/2011 convertito.

Lo stesso art. 9 dispone, al comma 1, che l’abrogazione opera “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022”; il comma 3 valuta gli effetti dell’abrogazione della disciplina in termini di gettito prendendo in considerazione gli anni 2023 e seguenti.

L’impostazione adottata ai fini dell’individuazione della decorrenza dell’abrogazione ricalca quella già impiegata, in sede di introduzione della disciplina, dall’art. 2 comma 36-duodecies del Dl 138/2011, il quale disponeva che le norme relative alle società in perdita sistematica dovessero trovare applicazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo” a quello in corso al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 138/2011.

A commento, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 35/2012, § 1.3, aveva precisato che “per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, le disposizioni in materia di società in perdita sistematica trovano applicazione a decorrere dal 2012”; di conseguenza, il periodo di osservazione rilevante (all’epoca, pari a tre anni) era il triennio 2009-2010-2011.

In altre parole, il periodo di entrata in vigore della modifica rappresentava il periodo in cui verificare lo status di comodo, mediante osservazione del triennio precedente, computato a ritroso.

In linea con quanto previsto in sede di introduzione, il Dl “Semplificazioni fiscali” individua quale periodo di abrogazione della disciplina il periodo di imposta 2022 per i soggetti “solari”, rendendo quindi irrilevanti i risultati fiscali realizzati nel quinquennio precedente.

Tale lettura è confermata dalla circostanza per cui l’art. 9 del Dl 73/2022, nello stimare la mancanza di gettito derivante dall’abrogazione, prende in considerazione, quale prima annualità interessata, il 2023, ovvero l’anno in cui saranno versate le (minori) imposte relative al periodo di imposta 2022.

Per effetto delle modifiche le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno, quindi, applicazione per il periodo di imposta 2022 “solare” laddove:

  • i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
  • ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
Resta, invece, ferma l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il periodo di imposta 2021 “solare” (modelli REDDITI 2022); non viene inoltre modificata la disciplina delle società non operative per insufficienza di ricavi di cui all’art. 724/94 che quindi troverà applicazione anche per i periodi di imposta 2022 e successivi.

Va altresì evidenziato che la struttura della disciplina delle società in perdita sistematica presuppone la presenza di uno storico di annualità da monitorare, rappresentato dal quinquennio oggetto di osservazione, oltre al periodo di imposta in cui la disciplina trova applicazione.

Ne deriva che, come in precedenza chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 25/2012, § 6.2, nei confronti di quelle società che non hanno un periodo minimo di anzianità, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione. 

A riguardo, la successiva circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2015, § 14.1, ha puntualizzato che per i soggetti costituiti da meno di sei anni, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione per mancanza del relativo presupposto. Nel documento, la stessa Agenzia precisa che il primo periodo d’imposta astrattamente utile di applicazione della disciplina in esame è il settimo anno dalla costituzione.

Tale assunto sembra poggiare sul meccanismo di funzionamento delle cause di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica e, ai fini che qui interessano, della causa relativa alle società che si trovano nel primo periodo di imposta (art. 1 lett. m) del provv. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012).

Nel contesto della disciplina in esame, infatti, tali cause “interrompono” il quinquennio di osservazione, con la conseguenza che il riscontro di una di esse azzera il conteggio (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2012, § 1.2.1). In altre parole, per una società costituita nel 2016 il primo periodo astrattamente interessato sarebbe il 2022 (il quinquennio è, infatti, conteggiato a partire dal 2017). Tuttavia, in considerazione dell’abrogazione della disciplina, la stessa società non subirebbe penalizzazioni.

Ne deriva che, in virtù del particolare meccanismo illustrato, le società costituite dal 2016 in avanti, fino al 2021 prive dei presupposti di applicazione della disciplina, sono automaticamente “salve”.

(MF/ms)
 




Sterilizzate anche le perdite 2021

Un emendamento al Ddl. di conversione del Dl 228/2021 (c.d. decreto “Milleproroghe”) – approvato dalle Commissioni riunite in sede referente Bilancio e Affari costituzionali della Camera – stabilisce che per le perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.

L’emendamento non fa altro che sostituire, nel primo comma dell’art. 6 del Dl 23/2020 convertito, l’attuale riferimento al 31 dicembre 2020 con quello al 31 dicembre 2021. 

Rispetto a tale ultima disposizione appare rimasta isolata la posizione assunta dalla circ. Assonime n. 3/2021, § 4, secondo la quale, a prescindere dalla lettera della norma, sarebbe preferibile una interpretazione che ritenga qualsiasi eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020, sia esso autonomamente rilevante o meno, assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione dettata dall’art. 6, determinando l’attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo.

A favore di tale soluzione deporrebbe, a giudizio dell’Associazione, il fatto che la previsione intende attribuire alle società un idoneo percorso temporale per uscire dallo stato di difficoltà, non affidando la tutela del ceto creditorio e il potenziale recupero di redditività della gestione ad una meccanica applicazione della disciplina del codice, ma ad una attività gestionale sì ordinaria, ovvero non meramente conservativa, ma responsabilizzata anche alla luce dei nuovi obblighi sanciti dal riformato art. 2086 c.c.

Come segnalato dalla dottrina in modo quasi unanime, invece, la disciplina di cui all’art. 6 del Dl 23/2020 convertito, così come ancora attualmente disegnata, non troverebbe applicazione alle perdite maturate nel 2021 (e negli esercizi successivi), con la conseguenza che le perdite maturate nel 2021 e che “autonomamente” portano il capitale sotto il minimo, devono essere ripianate “senza indugio”, mentre quelle che non intacchino il capitale sociale avrebbero il 2022 come anno di grazia, con obbligo di ripianamento nel 2023.

Si veda, ad esempio, la massima T.A.7 del Comitato Triveneto dei Notai che afferma: “verificandosi negli esercizi successivi a quello 2020 perdite che, da sole o sommate a quelle di esercizi precedenti all’esercizio 2020 (dovendosi sempre escludere dal calcolo il risultato negativo dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 se il loro ripianamento è stato rinviato), eccedono di oltre un terzo il capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale, troveranno piena applicazione le disposizioni contenute negli artt. 2447, 2482-ter e 2484, comma 1, n. 4, c.c.”.

Tutto ciò, si sottolineava, in assenza di un nuovo intervento normativo.

Intervento che è ora in procinto di concretizzarsi e che, se dovesse trovare conferma definitiva, comporterebbe tutte le conseguenze indicate dal citato art. 6 del Dl 23/2020 convertito.

E, quindi, il termine entro il quale la perdita 2021 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., sarà posticipato al quinto esercizio successivo (esercizio 2026); l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (art. 6 comma 2 del Dl 23/2020 convertito).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (esercizio 2026).

L’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (art. 6 comma 3 del Dl 23/2020 convertito).

Le perdite in questione dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 comma 4 del Dl 23/2020 convertito).

Si tenga presente, infine, che le perdite da considerare saranno quelle emerse “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021”.

L’arco temporale preso in considerazione dalla norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse, ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio (cfr. la massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2).

Saranno, di conseguenza, da considerare non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre 2021, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data (in primis 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022).

(MF/ms)
 




Perdite su mini crediti: deducibilità a scelta dell’impresa

Deducibilità a scelta dell’impresa decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento.

Con la risposta a interpello n. 342 del 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della deducibilità, ai fini Ires, delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di sei mesi.

In via preliminare, si ricorda che, con le modifiche a suo tempo introdotte dal Dl 83/2012 e dalla L. 147/2013, sono state ampliate le ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite relative a crediti vantati nei confronti sia di debitori assoggettati a procedure concorsuali (e istituti assimilati), sia di debitori non soggetti a tali procedure.

Riguardo a questi ultimi, l’art. 101 comma 5 del Tuir stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono “in ogni caso”, tra l’altro, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento (c.d. “mini crediti”).

A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:

  • 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione (intendendosi per tali quelle che hanno conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000 di euro);
  • 2.500 euro, per le altre imprese.
Pertanto, la perdita afferente a un credito di 2.000 euro, “scaduto” il 25 maggio 2020 e non ancora incassato al 31 dicembre 2020, è deducibile nel periodo d’imposta 2020 “solare” (modello REDDITI 2021), previa imputazione del componente negativo a conto economico, senza la necessità di dimostrare la sussistenza degli elementi “certi e precisi” (quali, ad esempio, la persistente assenza del debitore, i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive, ecc.).

La perdita è deducibile anche nel caso in cui a conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione.

In pratica, la svalutazione dei “mini crediti” può essere interamente dedotta ex art. 101 comma 5 del Tuir, senza sottostare ai limiti di cui all’art. 106 comma 1 dello stesso Tuir (0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio).

Quanto all’esercizio di deducibilità, con una disposizione di carattere interpretativo (e, dunque, con effetto retroattivo), l’art. 13 comma 3 del D.lgs. 147/2015 ha stabilito che le svalutazioni contabili dei suddetti “mini crediti”, deducibili a decorrere dall’esercizio in cui sussistono gli elementi certi e precisi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

In pratica, viene consentito al contribuente di rinviare la deduzione, come perdite, delle svalutazioni relative ai c.d. “mini crediti” al momento dell’eliminazione del credito stesso dal bilancio, evitando così l’automatica “trasformazione” delle svalutazioni stesse in perdite e i connessi problemi di gestione.

Pertanto, come confermato dalla risposta n. 342/2021, per effetto di tale disposizione, compete all’impresa creditrice la scelta circa l’esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale (nel nostro caso, avvenuta scadenza del termine di pagamento da più di sei mesi).

In altre parole, in presenza di svalutazioni contabili “analitiche” o “forfetarie”, la scelta dell’esercizio in cui dedurre il componente negativo divenuto fiscalmente rilevante è rimessa all’impresa creditrice, con l’unico limite temporale rappresentato dal periodo d’imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.

Ciò posto, laddove i “mini crediti” siano stati interamente svalutati e le svalutazioni siano state dedotte a titolo di perdita prima del loro stralcio dal bilancio, l’utilizzo del fondo svalutazione afferente ai medesimi crediti, all’atto della loro eliminazione dal bilancio, sarà fiscalmente irrilevante.

In altri termini, la cancellazione in bilancio dei “mini crediti” svalutati e dedotti in un esercizio precedente, non implicando più alcuna deduzione, non produce effetti fiscali.

Inoltre, se prima della cancellazione dal bilancio, i “mini crediti”, la cui svalutazione è stata dedotta come perdita, vengono incassati in tutto in parte, si produce una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all’importo riscosso.

(MF/ms)