Bonus sanificazione: il credito richiesto è usufruibile interamente
Con il provvedimento n. 309145 del 10 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha infatti determinato al 100% la percentuale effettiva di fruizione dell’agevolazione, considerando che l’ammontare complessivo degli importi richiesti è risultato inferiore rispetto alle risorse stanziate.
L’art. 32 del Dl 73/2021 riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Con la circolare n. 13/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi a tale agevolazione
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 luglio 2021 n. 191910 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro.
In particolare, tale provvedimento ha, tra l’altro, previsto quanto di seguito:
- i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili entro il 4 novembre 2021;
- per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
- ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pertanto pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione del credito d’imposta, il provvedimento afferma che si applicano le disposizioni di cui al punto 5 del citato provvedimento del 15 luglio 2021.
Utilizzo in dichiarazione o in F24
Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile, esclusivamente tramite i servizi della stessa Agenzia.
Il credito d’imposta teoricamente potrebbe essere quindi utilizzato già da oggi.
Con la Risoluzione 11 novembre 2021, n. 64/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6951” per l’utilizzo in compensazione.
Non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e art. 1 comma 53 della L. 244/2007.
Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, quindi nel modello Redditi 2022.
Si ricorda che il credito d’imposta, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
(MF/ms)