1

Acconto IVA 2025

Il versamento dell’acconto IVA rappresenta un adempimento di fine anno particolarmente rilevante per tutti i soggetti passivi IVA, chiamati – entro il 29 dicembre 2025 (poiché il 27 cade di sabato) – a determinare e, se dovuto, versare l’importo dell’acconto.
Si tratta di un passaggio decisivo sia per la corretta gestione della posizione IVA, sia per una pianificazione efficiente della liquidità aziendale. Il legislatore, al fine di agevolare i contribuenti, consente di scegliere tra diverse modalità di calcolo dell’acconto, così da poter adottare quella più idonea alla propria situazione.

In particolare, è possibile utilizzare il metodo storico, il metodo previsionale oppure il metodo analitico. Ognuna di queste opzioni presenta caratteristiche proprie e può risultare più o meno vantaggiosa in base all’andamento dell’attività e alle esigenze finanziarie del contribuente.

  • Ambito soggettivo per il versamento dell’acconto IVA 2025
  • Le diverse metodologie di calcolo dell’acconto IVA 2025
  • Analisi del metodo storico
  • Variazioni dei regimi di liquidazione e di versamento dell’imposta
  • Esercizio di più attività (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972)
  • Fusioni, incorporazioni e scissioni
  • Modalità di versamento dell’acconto
  • Sanzioni

 
In allegato schema delle varie opzioni.

(MF/ms)




Omaggi natalizi e fringe benefit

Durante le festività natalizie, molte aziende omaggiano non solo i clienti, ma anche i propri dipendenti. Si tratta solitamente di beni di modico valore, quali panettone, bottiglia o cesto, che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente, concorrono alla formazione del reddito del lavoratore.

Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR, rientrano infatti nel reddito di lavoro dipendente tutti i “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.

Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) sono quindi, come rilevato, assoggettate a tassazione, a meno che non rientrino nella soglia di non imponibilità dei fringe benefit.

L’art. 51 comma 3 del TUIR stabilisce infatti che non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro. Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, “tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall’altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall’articolo 51 del TUIR” (circ. n. 59/2008, § 16).

Come lo scorso anno, anche per il 2025 la citata soglia di 258,23 euro è stata incrementata a 1.000 euro e, per i soli dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite (art. 1 commi 390-391 della L. 207/2024). Pertanto, se il limite (1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli) viene superato, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta 2025 non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, i 1.000 euro o i 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L’impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite (1.000 o 2.000 euro), considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2025 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l’auto in uso promiscuo) o, per effetto della deroga prevista dalla L. 207/2024, per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e delle spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale.

A rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far saltare tutta l’agevolazione.

Costi deducibili dal reddito d’impresa

Dal lato dell’impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati è, in linea generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.

Tale disposizione considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’art. 100 comma 1 del TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, non trattandosi di spese di rappresentanza (quindi non soggette ai nuovi obblighi di pagamenti tracciabili), sarebbero deducibili nel suddetto limite del 5 per mille ai sensi dell’art. 100 comma 1 del TUIR, che riguarda anche le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto.

Tale principio opera anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

(MF/ms)




Omaggi natalizi: deducibili solo se sostenuti con pagamenti tracciabili

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, è frequente la concessione di omaggi da parte delle imprese.

Rispetto allo scorso anno, la disciplina è stata oggetto di modifiche.

Da inizio 2025 (per i soggetti “solari”) è infatti operativo l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 108 comma 2 ultimo periodo del TUIR, inserito dall’art. 1 comma 81 lett. d) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97. Si tratta dei pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, ma anche mediante app quali Satispay o Paypal.

L’impresa non può quindi più dedurre gli omaggi se acquistati in contante. Dovrebbero essere tracciate anche le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero, posto che l’obbligo di tracciabilità non è stato limitato agli oneri sostenuti nel territorio dello Stato, come invece per le spese di trasferte.

Al di là del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, la disciplina “base” degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito modifiche.

Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono quindi deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro.

Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.

Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono.

Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).

Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014).

Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo). Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.

Poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Pertanto, le prestazioni gratuite di servizi sono quindi deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.

In relazione agli omaggi ai dipendenti, per l’impresa i relativi costi sono deducibili ai sensi dell’art. 95 comma 1 del TUIR come prestazioni di lavoro (fuori dai suddetti obblighi di tracciabilità).

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tale principio opera anche ove tali servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.
 

(MF/ms)




Agenzia delle Entrate: operatività nel mese di agosto

Le deduzioni allo schema di atto rientrano nella sospensione, ma non la domanda di adesione ante accertamento.

Il sistema tributario non prevede una sospensione feriale per le attività di verifica fiscale, ma esistono norme specifiche che sospendono l’utilizzo di alcuni poteri degli uffici.

Si allude all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, secondo cui “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Tra i termini soggetti alla sospensione rientrano, di conseguenza, quelli relativi ai questionari, agli inviti a comparire (strumentali, per definizione, alla richiesta di informazioni) e alle richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73 che caratterizzano le c.d. “indagini a tavolino”.

Ove gli stessi poteri (ad esempio una richiesta di esibizione di un documento) vengano esercitati in occasione di un accesso, non si verifica invece alcuna sospensione.

Laddove, ad esempio, nel mese di agosto venisse chiesto un documento a seguito di indagine a tavolino, la sua mancata esibizione non potrebbe legittimare l’irrogazione della sanzione ex art. 11 del DLgs. 471/97, né si potrebbe verificare la c.d. preclusione probatoria dell’art. 32 del DPR 600/73.

Al di fuori di queste casistiche, non ci sono sospensioni dei termini. Così, la giurisprudenza ha diverse volte sancito che non soggiace ad alcuna sospensione il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale di constatazione ed emissione dell’accertamento ex art. 12 comma 7 della L. 212/2000 (Cass. 28 marzo 2019 n. 8643 e 9 febbraio 2023 n. 3903), termine dilatorio strumentale alla presentazione delle memorie difensive (rammentiamo che l’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 è stato abrogato dal DLgs. 219/2023, con effetto dal 18 gennaio 2024).

Niente sospensione per le richieste durante gli accessi

Va però detto che, forse con una certa forzatura, la prassi ha specificato che soggiace alla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 il termine di 60 giorni entro cui a seguito di schema di atto ex art. 6-bis della L. 212/2000, si possono presentare deduzioni difensive (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5 febbraio 2025). Si tratta pur sempre, per la prassi, di “termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate”.

Ricevuto lo schema di atto, il contribuente, in luogo delle deduzioni difensive, può formulare nei trenta giorni successivi domanda di accertamento con adesione. Sebbene di ciò la prassi non abbia parlato, il menzionato termine di trenta giorni non soggiace a nessuna sospensione feriale, quindi se lo schema di atto è notificato a luglio la domanda va presentata non solo ad agosto, ma anche entro i trenta giorni.

Il termine dei trenta giorni sembra avere natura ordinatoria, con la conseguenza che se la domanda venisse presentata dopo (magari a causa dell’errato conteggio della sospensione feriale) comunque la procedura di adesione dovrebbe instaurarsi.

Gli uffici, tuttavia, potrebbero essere di diverso avviso e l’eventuale rifiuto a dar corso alla procedura di adesione sarebbe insindacabile
 
(MF/ms)




Definizione avvisi bonari al 4 settembre 2025

L’art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha previsto che, salvo casi di urgenza, è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l’invio:
  • degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
  • degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
  • degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004;
  • delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.
    Per il mese di agosto, di conseguenza, i contribuenti non ricevono le c.d. comunicazioni di irregolarità salvo casi di urgenza.
Fermo restando quanto esposto, in esito alla liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e al controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) delle dichiarazioni, al contribuente viene notificato un “avviso bonario” che può contenere la richiesta di maggiori imposte, interessi e sanzioni del 25% (se la violazione è stata commessa sino al 31 agosto 2024, la sanzione è invece del 30%, art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024).

Se ritiene, il contribuente può versare gli importi (o la prima rata) entro 60 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo (per la liquidazione automatica) o a due terzi (per il controllo formale), evitando la cartella di pagamento (cfr. gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97).

Gli importi possono essere dilazionati in massimo 20 rate trimestrali secondo i criteri dettati dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97.

Per effetto delle modifiche del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, il termine per definire l’avviso bonario è stato innalzato da trenta a sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.

Qualora l’avviso bonario sia recapitato all’intermediario il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire, ora come allora, entro 90 giorni da quando l’intermediario ha ricevuto l’invito (artt. 2-bis del DL 203/2005 e 2 del DLgs. 462/97).

Se si tratta di avviso bonario da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve invece essere effettuato nei trenta giorni (art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97). In questo caso, sempre che il pagamento avvenga nei termini illustrati, non ci sono sanzioni trattandosi di imposte liquidate d’ufficio.

Nessuna sospensione per le rate successive alla prima

L’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).

Quindi, il termine di 60 giorni (o 30 giorni per la tassazione separata), utile per fruire la definizione dell’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Se l’avviso bonario da liquidazione automatica/controllo formale è ricevuto il 7 luglio 2025, il pagamento deve avvenire entro il 10 ottobre 2025.

È ammesso il pagamento rateale delle comunicazioni bonarie alle condizioni del successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97 in massimo 20 rate trimestrali.

Bisogna ricordare come nessuna sospensione sia prevista per il pagamento di rate successive alla prima, che andranno pagate alle normali scadenze.
 

(MF/ms)




Saldi tra imprese “I pagamenti sempre a 90 giorni”

La Provincai del 22 aprile 2025, intervista al consigliere di Confapi Lecco Sondrio Luigi Rosa. 




Legge di bilancio 2025: interconnessione del registratore telematico con gli strumenti di pagamento elettronico

Con la Legge di Bilancio 2025 il legislatore ha introdotto una serie di misure che vanno nella direzione di un sempre minore utilizzo dei contanti e di un controllo sempre più rigoroso a carico dei contribuenti, basato sulle informazioni che emergono dall’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.
Contestualmente, si tenta di venire incontro alle esigenze degli esercenti, introducendo un termine obbligatorio per l’accredito degli importi dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici.

Premessa

La Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, prevede all’art. 1, commi 74 e 75, l’introduzione di una serie di disposizioni in materia di pagamenti elettronici finalizzate al contrasto all’evasione.

In particolar modo, viene introdotto l’obbligo di interconnessione del registratore telematico con gli strumenti di pagamento elettronico, a partire dal 1° gennaio 2026.

Contestualmente, i commi 66 e 67 del medesimo art. 1 introducono disposizioni in merito ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici (diversi dai bonifici, ovvero gli incassi POS e similari) stabilendo un termine per l’accredito degli importi afferenti a tali pagamenti.

L’interconnessione tra il registratore telematico e gli strumenti di incasso elettronici

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore un nuovo obbligo per gli esercenti, volto a garantire un maggiore controllo sulle transazioni economiche e la loro corretta certificazione fiscale.

L’art. 1, comma 74, della Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, interviene infatti in modifica al comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 (in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi).

Tale comma 3 viene integralmente riscritto, con decorrenza 2026, prevedendo che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena
integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico
.

La nuova formulazione della norma prevede che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono memorizzati i corrispettivi, e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi giornalieri, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

In sintesi, ogni operazione di pagamento elettronico effettuata con carte di credito, debito o altri strumenti digitali sarà automaticamente memorizzata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, attraverso il registratore telematico.

La novità entrerà in vigore nel 2026; gli esercenti avranno quindi un anno di tempo per adeguare i registratori telematici in uso alle nuove disposizioni che, grazie al collegamento con gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali), memorizzeranno e trasmetteranno all’Agenzia delle
Entrate non solo i corrispettivi sulla base dei documenti commerciali emessi, ma anche le informazioni di tutte le transazioni elettroniche effettuate (tranne le informazioni che consentono di identificare il soggetto pagatore).

L’ammontare delle transazioni elettroniche sarà memorizzato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate indipendentemente dal fatto che il relativo corrispettivo sia stato certificato.

In tal modo, evidentemente, eventuali discrepanze emergeranno in tempi ancora più celeri di quanto non accada ora, a seguito dell’incrocio del flusso dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti, tramite registratore telematico, ed i dati trasmessi dai gestori dei circuiti di pagamento.

Per quanto la norma non effettui un espresso rinvio, è tecnicamente inevitabile che l’adeguamento del registratore telematico, finalizzato all’interconnessione con gli strumenti di pagamento elettronico, potrà essere effettuato solo al momento del rilascio delle necessarie specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate (salvo che non si debba fare riferimento a quelle a suo tempo rilasciate per i c.d. “sistemi di incasso evoluto”).

L’interconnessione comporterà la necessità di tenere conto di una molteplicità di aspetti, quali la possibilità “fisica” di connessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica anch’essi “fisici” (ovvero, i terminali POS). Altresì, occorre comprendere come potrà essere tecnicamente effettuata l’interconnessione con gli innumerevoli strumenti di pagamento in moneta virtuale che prescindono da un supporto fisico, quali le numerose app disponibili sul mercato (PayPal, Satispay, ecc.).

Difficile da immaginare, infine, è anche l’interconnessione degli strumenti di incasso con quelli di certificazione dei corrispettivi diversi dal RT, quali l’applicazione gratuita “Documento commerciale on line” dell’Agenzia delle Entrate, che può essere utilizzata da pc, o anche da device mobile.
In attesa di comprendere le modalità di concreta attuazione delle misure neo introdotte, è bene evidenziare che il mancato rispetto del termine, attualmente fissato nel 1° gennaio 2026, comporterà pesanti sanzioni, di seguito esaminate.

Le nuove sanzioni per la violazione dell’obbligo di interconnessione RT e strumenti di incasso in moneta elettronica

Il regime sanzionatorio per il mancato rispetto delle disposizioni introdotte dal comma 74 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 è stato dettagliato nei successivi commi 75 e 76, con l’introduzione di sanzioni che saranno comminate in caso di mancato collegamento tecnico e, distintamente, di sanzioni per il caso di violazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dell’ammontare degli incassi elettronici.

Di fatto, nel primo caso si applicherà la medesima sanzione prevista in caso di mancata installazione del registratore telematico, mentre nel secondo caso la sanzione è quella prevista per la mancata certificazione dei corrispettivi.

Violazione Sanzione
Mancato collegamento tecnico RT – Strumenti di incasso elettronico Pecuniaria: In caso di mancato collegamento tecnico tra sistemi di pagamento elettronico e registratori telematici, si applicheranno le medesime sanzioni previste per la mancata installazione del misuratore fiscale, ai sensi dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997. L’importo varia da 1.000 a 4.000 euro.
Accessoria: Può essere disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività, per un periodo compreso tra due e sei mesi.
Mancata memorizzazione o trasmissione dei dati afferenti agli incassi in moneta elettronica
 
Pecuniaria: nel caso in cui non vengano memorizzate o trasmesse le informazioni relative agli incassi elettronici, si applicheranno sanzioni analoghe a quelle previste per la mancata trasmissione o memorizzazione dei corrispettivi, come indicato dall’art. 11, comma 2-quinquies, e dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione è pari al 70% dell’IVA o al 10% dei corrispettivi non soggetti a IVA, con un minimo di 500 euro.
Accessoria: In caso di reiterate violazioni (quattro distinte in cinque anni), è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese. Se la violazione supera i 50.000 euro, la sospensione può variare da uno a sei mesi.
 
Ridotti i tempi di accredito degli incassi elettronici

A fare da contraltare alle misure introdotte in materia di interconnessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica, a differenza di quanto accaduto in passato, non si riscontra alcuna previsione in ordine al riconoscimento di un credito di imposta per le spese di adeguamento che, ancora una volta, gli esercenti dovranno affrontare.

Una, seppur magra, consolazione, si può trovare in quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che all’art. 1, comma 66, introduce disposizioni volte a regolamentare i tempi di accredito degli incassi POS, grazie alle quali gli esercenti beneficeranno di tempi più rapidi per il trasferimento dei fondi.

Tale disposizione prevede che in caso di pagamento effettuato attraverso strumenti elettronici (esclusi i bonifici) l’accredito degli importi giornalieri a favore del beneficiario avvenga entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo.

Vi è da evidenziare che, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 67, le disposizioni cui sopra entreranno in vigore a metà del 2025, posto che viene previsto che i prestatori dei servizi di pagamento si adeguino alle nuove disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Tuttavia, salvo proroghe, gli esercenti dovranno pazientare ancora solo alcuni mesi, per poi vedersi accreditare, come logica impone, l’ammontare di quanto incassato in moneta elettronica con valuta pari a quella dell’incasso stesso.

(MF/ms)




Operativa dal 5 agosto la trasmissione degli “F24 a scadenza futura”

I versamenti delle imposte, contributi e altre somme pagabili a mezzo modello F24, effettuati tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attualmente devono essere gestiti con invii separati per ciascuna scadenza di addebito.

Con le novità introdotte dall’art. 17 del Decreto “Adempimenti”, che a seguito dell’emanazione del Provvedimento A.d.E. n. 313945/2024 diverranno operativi a partire dal 5 agosto 2024, nel caso in cui si debbano effettuare versamenti ricorrenti – quali, ad esempio, i pagamenti relativi alla contribuzione fissa INPS Artigiani/Commercianti, oppure pagamenti rateizzati quali, ad esempio, quelli relativi a imposte e contributi emergenti dal modello Redditi o dovuti a seguito di avviso bonario rateizzato – gli addebiti potranno essere gestiti con un’unica trasmissione telematica, nella quale il contribuente invierà più modelli F24 esplicitando, per ciascuno di essi, la relativa scadenza.

  • Premessa
  • F24 a scadenza futura
  • Condizioni
  • La gestione dei crediti
  • Le possibili problematiche
  • L’annullamento delle deleghe a scadenza futura
Premessa

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 313945 del 26 luglio 2024 è stata data attuazione alla previsione di cui all’art. 17 del c.d. Decreto “Adempimenti”, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, che prevede, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme pagabili a mezzo modello F24 (ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), la possibilità di poter trasmettere modelli F24 a scadenza futura.

Di seguito le modalità operative e le condizioni di utilizzo di tale modalità alternativa di trasmissione dei modelli F24, che si affianca a quella ora esistente.

F24 a scadenza futura

Con l’introduzione dell’addebito di somme dovute per scadenze future, il legislatore ha inteso concedere una nuova e diversa modalità di trasmissione dei modelli F24, che consente di gestire l’invio di “gruppi” di deleghe, riferite al medesimo contribuente, precisando per ciascuna di esse la data di addebito.

Si tratta, in sostanza, della possibilità di prenotare i modelli F24, richiedendone l’addebito ad una futura scadenza.

La novità, rispetto alle attuali modalità di trasmissione, consiste del fatto che attualmente è possibile inviare un modello F24 specificandone la futura scadenza, ma in presenza di più modelli F24 aventi scadenze diverse, devono essere effettuati distinti invii.

Ad esempio, se il contribuente definisce gli ammontari dovuti a fronte del modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, e sceglie il versamento rateale, in ipotesi 3 rate, attualmente è possibile trasmettere tutte e tre le rate nella medesima giornata, ma visto che occorre richiederne l’addebito in date diverse, occorre trasmettere tre diversi flussi telematici. Con l’introduzione degli “F24 a scadenza futura” si potrà, con un unico inviotrasmettere tutte e tre le deleghe, precisando per ciascuna di esse la data di addebito.

Quanto sopra, tuttavia, comporta l’obbligo di una attenta disamina della situazione del contribuente, sia per quanto riguarda l’eventuale utilizzo dei crediti, sia per quanto riguarda le disponibilità delle somme sul conto di addebito.

Condizioni

La trasmissione dei flussi per modelli F24 a scadenza futura è consentita a condizione che l’addebito in conto sia richiesto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia (banche, Poste Italiane, ecc.).

Sin qui nulla di nuovo, ma occorre focalizzare l’attenzione sul fatto che l’IBAN indicato in fase di trasmissione del flusso deve risultare ancora valido alla data di addebito, ed anche, ovviamente, accertarsi della disponibilità delle somme dovute a ciascuna scadenza.

Come per le trasmissioni ordinarie, l’IBAN indicato deve corrispondere ad un conto intestato o cointestato al soggetto chiamato ad effettuare il versamento. Solo nel caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all’intermediario stesso, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007.

Il Provvedimento A.d.E. dispone che la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima.

Si tratta evidentemente di un termine molto ampio che, come ricordato nel Provvedimento stesso, consente anche la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997).

Ipotizzando una trasmissione a settembre 2024 con ultima scadenza nei cinque anni successivi, per l’intero quinquennio il conto corrente indicato per l’addebito dovrà restare attivo, disporre delle somme sufficienti ad onorare il dovuto per ciascuna scadenza, e mantenere lo stesso IBAN.

In particolare quest’ultimo aspetto potrebbe comportare delle problematiche, posto che non sono infrequenti fusioni di sportelli o di istituti di credito che comportano una modifica dell’IBAN, modifica dalla quale potrebbe poi dipendere l’impossibilità di addebito del modello F24.

La gestione dei crediti

Altro aspetto particolarmente delicato della gestione degli F24 a scadenza futura è quello relativo all’utilizzo dei crediti.

Sul punto il Provvedimento dispone che, affinché un determinato credito possa essere utilizzato in compensazione in un modello F24 trasmesso a scadenza futura, tale credito deve essere:

  1. disponibile alla data di invio del modello F24;
  2. disponibile sino alla data della scadenza del modello F24.
In altri termini, è possibile indicare un credito in compensazione, a condizione che lo stesso sia disponibile nel momento in cui avviene la trasmissione del flusso, non venga utilizzato diversamente prima dell’addebito del modello F24 avente scadenza futura, e risulti effettivamente “spendibile” a tale futura scadenza (non scaduto).

Le possibili problematiche

L’utilizzo della trasmissione di modelli F24 a scadenza futura risulta essere certamente utile a snellire le attività di invio dei modelli di versamento; tuttavia, possono emergere alcune problematiche.

Ad esempio, potrebbe accadere che un credito inizialmente considerato come disponibile, ed incluso in una trasmissione a futura scadenza, venga poi rivisto al ribasso a seguito di integrazioni o correzioni del dichiarativo dal quale tale credito emerge. In tal caso, occorrerà richiamare il modello F24, prima della scadenza, poiché con lo stesso si andrebbe ad utilizzare un credito in tutto o in parte inesistente.

Altra problematica, di segno opposto, emerge dal fatto che inviando ora, a scadenza futura, modelli F24, ci si deve limitare all’utilizzo dei crediti ad oggi disponibili, rinunciando quindi alla possibilità di compensare crediti che potrebbero emergere in seguito, prima della data prevista per il versamento del modello F24.

Infine, in presenza di utilizzo di crediti relativi ad imposte erariali, occorre sempre ricordare le possibili conseguenze in termini sanzionatori laddove, al momento dell’effettivo utilizzo del credito (ovvero alla data di scadenza del modello F24) il contribuente dovesse avere debiti per imposte erariali ed accessori iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore a 1.500 euro. In tal caso, infatti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010, scatta il divieto di compensazione, divieto che si traduce nella acquisizione del modello di pagamento, cui tuttavia si affianca una sanzione del 50% di quanto compensato.

Ulteriormente, occorre anche considerare il diverso caso del possibile scarto della delega, dovuto alla presenza di “iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione”, così come disposto dal novellato comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, a seguito delle modifiche introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, Legge n. 213/2023.

L’annullamento delle deleghe a scadenza futura

Per “enne” ragioni, non ultima quella dell’esposizione in compensazione di un credito rivelatosi in seguito in tutto o in parte “non spendibile”, potrebbe accadere che una trasmissione di F24 effettuata a scadenza futura debba poi essere revocata.

In tal caso il provvedimento impone di trasmettere il flusso di annullamento entro il terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24.

L’annullamento deve essere espressamente richiesto dal contribuente anche nel caso in cui venga meno il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici.

(MF/ms)




Riforma sanzioni amministrative e tributarie: dall’1 settembre 2024 ravvedimento meno oneroso

Il DLgs. 87/2024 ha apportato una significativa riforma delle sanzioni amministrative tributarie rendendo, nel complesso, le sanzioni stesse meno onerose. Quanto esposto ha ovviamente riflesso sul versante del ravvedimento operoso.

Bisogna in primo luogo rammentare che ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 87/2024, le novità operano per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Pertanto, se, ad esempio nel 2025, il contribuente intende ravvedere una violazione commessa nel modello REDDITI 2023 (si pensi alla classica mancata dichiarazione di ricavi o compensi, o alla deduzione di costi non inerenti), dovrà tenere conto della vecchia normativa non solo ai fini delle sanzioni ma anche per quanto riguarda il ravvedimento operoso.

Il DLgs. 87/2024 ha, infatti, modificato il ravvedimento operoso ma le relative novità operano anch’esse per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024.

Bisogna quindi prestare particolare attenzione nel momento in cui si intenderà procedere con il ravvedimento, dovendosi distinguere lo scenario ante e post 1° settembre 2024.

Ipotizziamo che un contribuente abbia commesso una dichiarazione infedele nel modello REDDITI 2021 (relativo all’anno 2020) e che intenda ravvedersi entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2024 (relativo all’anno 2023).

Occorrerà, oltre alla dichiarazione integrativa, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte a 1/6:

  • per quanto riguarda la disciplina sostanziale, la dichiarazione infedele soggiace ancora al minimo del 90% (art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024);
  • per quanto riguarda il ravvedimento, si tratta di rimozione della violazione oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione medesima è stata commessa, per cui la riduzione della sanzione sarebbe a 1/6 del minimo quand’anche il ravvedimento avvenisse dopo il termine di presentazione del modello REDDITI 2024, sempre che intervenga entro i termini di decadenza e prima dell’accertamento (art. 13 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97 ante DLgs. 87/2024).

Trattandosi di violazione commessa nello scenario ante DLgs. 87/2024:

  • per quanto riguarda la dichiarazione infedele, non opera il minimo di sanzione del 70% né l’ulteriore riduzione della sanzione derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa prima del controllo fiscale (art. 1 commi 1 e 2-bis del DLgs. 471/97 post DLgs. 87/2024);
  • per quanto riguarda il ravvedimento, non opera ancora la più favorevole riduzione a 1/7 prevista ogniqualvolta il ravvedimento avvenga oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa (art. 13 comma 1 lett. b-bis) del DLgs. 472/97 post DLgs. 87/2024).

Attenzione alla corretta riduzione da ravvedimento

Il DLgs. 87/2024 ha infatti eliminato la riduzione “intermedia” a 1/7 per le violazioni sanate entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Se si sfora il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa la riduzione sarà sempre a 1/7 del minimo, essendo venuta meno, a questi fini, la riduzione a 1/6 del minimo (operante, nel sistema precedente, per il ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa).

Ove, per errore, il contribuente dell’esempio esposto applicasse la riduzione da ravvedimento sul minimo del 70% o applicasse la più favorevole riduzione da ravvedimento a 1/7 del minimo (in luogo di quella a 1/6), potrebbe vedersi disconosciuto il ravvedimento.

Prendendo l’esempio della dichiarazione infedele, le novità operano per le violazioni commesse dal modello REDDITI 2024 in poi.
 
 
 
 
 

Violazioni commesse
sino al 31 agosto 2024
Violazioni commesse
dal 1° settembre 2024
Riduzione sanzioni Ambito applicativo
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione (invariato) 1/10 del minimo Solo tardivi versamenti
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato) 1/9 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (invariato) 1/8 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione 1/6 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/6 del minimo Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise
Ravvedimento dopo il PVC 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e
accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (invariato) 1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione

(MF/ms)
 
 




Approvato il decreto sanzioni tributarie

Approvato dal Governo, in via definitiva, nel corso del Consiglio dei Ministri n. 82 del 24 maggio 2024 , il Decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario (A.G. n. 144), emanato in attuazione dei princìpi di cui all’art. 20 della Legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).

Lo schema in esame è composto di 7 articoli:

  • l’art. 1 concerne le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali,
  • l’art. 2 apporta modifiche al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, avente ad oggetto la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
  • l’art. 3 reca modifiche al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, avente ad oggetto le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, mentre
  • l’art. 4 novella diverse disposizioni normative, aventi ad oggetto la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti,
  • l’art. 5 indica la decorrenza dell’efficacia di alcune disposizioni,
  • l’art. 6, contiene le disposizioni finanziarie,
  • l’art. 7 disciplina l’entrata in vigore

In allegato le novità in sintesi.

(MF/ms)