Saldi tra imprese “I pagamenti sempre a 90 giorni”
La Provincai del 22 aprile 2025, intervista al consigliere di Confapi Lecco Sondrio Luigi Rosa.
La Provincai del 22 aprile 2025, intervista al consigliere di Confapi Lecco Sondrio Luigi Rosa.
Premessa
La Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, prevede all’art. 1, commi 74 e 75, l’introduzione di una serie di disposizioni in materia di pagamenti elettronici finalizzate al contrasto all’evasione.
In particolar modo, viene introdotto l’obbligo di interconnessione del registratore telematico con gli strumenti di pagamento elettronico, a partire dal 1° gennaio 2026.
Contestualmente, i commi 66 e 67 del medesimo art. 1 introducono disposizioni in merito ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici (diversi dai bonifici, ovvero gli incassi POS e similari) stabilendo un termine per l’accredito degli importi afferenti a tali pagamenti.
L’interconnessione tra il registratore telematico e gli strumenti di incasso elettronici
A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore un nuovo obbligo per gli esercenti, volto a garantire un maggiore controllo sulle transazioni economiche e la loro corretta certificazione fiscale.
L’art. 1, comma 74, della Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, interviene infatti in modifica al comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 (in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi).
Tale comma 3 viene integralmente riscritto, con decorrenza 2026, prevedendo che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena
integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
La nuova formulazione della norma prevede che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono memorizzati i corrispettivi, e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi giornalieri, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
In sintesi, ogni operazione di pagamento elettronico effettuata con carte di credito, debito o altri strumenti digitali sarà automaticamente memorizzata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, attraverso il registratore telematico.
La novità entrerà in vigore nel 2026; gli esercenti avranno quindi un anno di tempo per adeguare i registratori telematici in uso alle nuove disposizioni che, grazie al collegamento con gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali), memorizzeranno e trasmetteranno all’Agenzia delle
Entrate non solo i corrispettivi sulla base dei documenti commerciali emessi, ma anche le informazioni di tutte le transazioni elettroniche effettuate (tranne le informazioni che consentono di identificare il soggetto pagatore).
L’ammontare delle transazioni elettroniche sarà memorizzato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate indipendentemente dal fatto che il relativo corrispettivo sia stato certificato.
In tal modo, evidentemente, eventuali discrepanze emergeranno in tempi ancora più celeri di quanto non accada ora, a seguito dell’incrocio del flusso dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti, tramite registratore telematico, ed i dati trasmessi dai gestori dei circuiti di pagamento.
Per quanto la norma non effettui un espresso rinvio, è tecnicamente inevitabile che l’adeguamento del registratore telematico, finalizzato all’interconnessione con gli strumenti di pagamento elettronico, potrà essere effettuato solo al momento del rilascio delle necessarie specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate (salvo che non si debba fare riferimento a quelle a suo tempo rilasciate per i c.d. “sistemi di incasso evoluto”).
L’interconnessione comporterà la necessità di tenere conto di una molteplicità di aspetti, quali la possibilità “fisica” di connessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica anch’essi “fisici” (ovvero, i terminali POS). Altresì, occorre comprendere come potrà essere tecnicamente effettuata l’interconnessione con gli innumerevoli strumenti di pagamento in moneta virtuale che prescindono da un supporto fisico, quali le numerose app disponibili sul mercato (PayPal, Satispay, ecc.).
Difficile da immaginare, infine, è anche l’interconnessione degli strumenti di incasso con quelli di certificazione dei corrispettivi diversi dal RT, quali l’applicazione gratuita “Documento commerciale on line” dell’Agenzia delle Entrate, che può essere utilizzata da pc, o anche da device mobile.
In attesa di comprendere le modalità di concreta attuazione delle misure neo introdotte, è bene evidenziare che il mancato rispetto del termine, attualmente fissato nel 1° gennaio 2026, comporterà pesanti sanzioni, di seguito esaminate.
Le nuove sanzioni per la violazione dell’obbligo di interconnessione RT e strumenti di incasso in moneta elettronica
Il regime sanzionatorio per il mancato rispetto delle disposizioni introdotte dal comma 74 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 è stato dettagliato nei successivi commi 75 e 76, con l’introduzione di sanzioni che saranno comminate in caso di mancato collegamento tecnico e, distintamente, di sanzioni per il caso di violazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dell’ammontare degli incassi elettronici.
Di fatto, nel primo caso si applicherà la medesima sanzione prevista in caso di mancata installazione del registratore telematico, mentre nel secondo caso la sanzione è quella prevista per la mancata certificazione dei corrispettivi.
Violazione | Sanzione |
---|---|
Mancato collegamento tecnico RT – Strumenti di incasso elettronico | Pecuniaria: In caso di mancato collegamento tecnico tra sistemi di pagamento elettronico e registratori telematici, si applicheranno le medesime sanzioni previste per la mancata installazione del misuratore fiscale, ai sensi dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997. L’importo varia da 1.000 a 4.000 euro. Accessoria: Può essere disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività, per un periodo compreso tra due e sei mesi. |
Mancata memorizzazione o trasmissione dei dati afferenti agli incassi in moneta elettronica |
Pecuniaria: nel caso in cui non vengano memorizzate o trasmesse le informazioni relative agli incassi elettronici, si applicheranno sanzioni analoghe a quelle previste per la mancata trasmissione o memorizzazione dei corrispettivi, come indicato dall’art. 11, comma 2-quinquies, e dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione è pari al 70% dell’IVA o al 10% dei corrispettivi non soggetti a IVA, con un minimo di 500 euro. Accessoria: In caso di reiterate violazioni (quattro distinte in cinque anni), è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese. Se la violazione supera i 50.000 euro, la sospensione può variare da uno a sei mesi. |
A fare da contraltare alle misure introdotte in materia di interconnessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica, a differenza di quanto accaduto in passato, non si riscontra alcuna previsione in ordine al riconoscimento di un credito di imposta per le spese di adeguamento che, ancora una volta, gli esercenti dovranno affrontare.
Una, seppur magra, consolazione, si può trovare in quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che all’art. 1, comma 66, introduce disposizioni volte a regolamentare i tempi di accredito degli incassi POS, grazie alle quali gli esercenti beneficeranno di tempi più rapidi per il trasferimento dei fondi.
Tale disposizione prevede che in caso di pagamento effettuato attraverso strumenti elettronici (esclusi i bonifici) l’accredito degli importi giornalieri a favore del beneficiario avvenga entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo.
Vi è da evidenziare che, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 67, le disposizioni cui sopra entreranno in vigore a metà del 2025, posto che viene previsto che i prestatori dei servizi di pagamento si adeguino alle nuove disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Tuttavia, salvo proroghe, gli esercenti dovranno pazientare ancora solo alcuni mesi, per poi vedersi accreditare, come logica impone, l’ammontare di quanto incassato in moneta elettronica con valuta pari a quella dell’incasso stesso.
(MF/ms)
Con le novità introdotte dall’art. 17 del Decreto “Adempimenti”, che a seguito dell’emanazione del Provvedimento A.d.E. n. 313945/2024 diverranno operativi a partire dal 5 agosto 2024, nel caso in cui si debbano effettuare versamenti ricorrenti – quali, ad esempio, i pagamenti relativi alla contribuzione fissa INPS Artigiani/Commercianti, oppure pagamenti rateizzati quali, ad esempio, quelli relativi a imposte e contributi emergenti dal modello Redditi o dovuti a seguito di avviso bonario rateizzato – gli addebiti potranno essere gestiti con un’unica trasmissione telematica, nella quale il contribuente invierà più modelli F24 esplicitando, per ciascuno di essi, la relativa scadenza.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 313945 del 26 luglio 2024 è stata data attuazione alla previsione di cui all’art. 17 del c.d. Decreto “Adempimenti”, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, che prevede, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme pagabili a mezzo modello F24 (ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), la possibilità di poter trasmettere modelli F24 a scadenza futura.
Di seguito le modalità operative e le condizioni di utilizzo di tale modalità alternativa di trasmissione dei modelli F24, che si affianca a quella ora esistente.
F24 a scadenza futura
Con l’introduzione dell’addebito di somme dovute per scadenze future, il legislatore ha inteso concedere una nuova e diversa modalità di trasmissione dei modelli F24, che consente di gestire l’invio di “gruppi” di deleghe, riferite al medesimo contribuente, precisando per ciascuna di esse la data di addebito.
Si tratta, in sostanza, della possibilità di prenotare i modelli F24, richiedendone l’addebito ad una futura scadenza.
La novità, rispetto alle attuali modalità di trasmissione, consiste del fatto che attualmente è possibile inviare un modello F24 specificandone la futura scadenza, ma in presenza di più modelli F24 aventi scadenze diverse, devono essere effettuati distinti invii.
Ad esempio, se il contribuente definisce gli ammontari dovuti a fronte del modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, e sceglie il versamento rateale, in ipotesi 3 rate, attualmente è possibile trasmettere tutte e tre le rate nella medesima giornata, ma visto che occorre richiederne l’addebito in date diverse, occorre trasmettere tre diversi flussi telematici. Con l’introduzione degli “F24 a scadenza futura” si potrà, con un unico invio, trasmettere tutte e tre le deleghe, precisando per ciascuna di esse la data di addebito.
Quanto sopra, tuttavia, comporta l’obbligo di una attenta disamina della situazione del contribuente, sia per quanto riguarda l’eventuale utilizzo dei crediti, sia per quanto riguarda le disponibilità delle somme sul conto di addebito.
Condizioni
La trasmissione dei flussi per modelli F24 a scadenza futura è consentita a condizione che l’addebito in conto sia richiesto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia (banche, Poste Italiane, ecc.).
Sin qui nulla di nuovo, ma occorre focalizzare l’attenzione sul fatto che l’IBAN indicato in fase di trasmissione del flusso deve risultare ancora valido alla data di addebito, ed anche, ovviamente, accertarsi della disponibilità delle somme dovute a ciascuna scadenza.
Come per le trasmissioni ordinarie, l’IBAN indicato deve corrispondere ad un conto intestato o cointestato al soggetto chiamato ad effettuare il versamento. Solo nel caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all’intermediario stesso, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007.
Il Provvedimento A.d.E. dispone che la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima.
Si tratta evidentemente di un termine molto ampio che, come ricordato nel Provvedimento stesso, consente anche la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997).
Ipotizzando una trasmissione a settembre 2024 con ultima scadenza nei cinque anni successivi, per l’intero quinquennio il conto corrente indicato per l’addebito dovrà restare attivo, disporre delle somme sufficienti ad onorare il dovuto per ciascuna scadenza, e mantenere lo stesso IBAN.
In particolare quest’ultimo aspetto potrebbe comportare delle problematiche, posto che non sono infrequenti fusioni di sportelli o di istituti di credito che comportano una modifica dell’IBAN, modifica dalla quale potrebbe poi dipendere l’impossibilità di addebito del modello F24.
La gestione dei crediti
Altro aspetto particolarmente delicato della gestione degli F24 a scadenza futura è quello relativo all’utilizzo dei crediti.
Sul punto il Provvedimento dispone che, affinché un determinato credito possa essere utilizzato in compensazione in un modello F24 trasmesso a scadenza futura, tale credito deve essere:
Le possibili problematiche
L’utilizzo della trasmissione di modelli F24 a scadenza futura risulta essere certamente utile a snellire le attività di invio dei modelli di versamento; tuttavia, possono emergere alcune problematiche.
Ad esempio, potrebbe accadere che un credito inizialmente considerato come disponibile, ed incluso in una trasmissione a futura scadenza, venga poi rivisto al ribasso a seguito di integrazioni o correzioni del dichiarativo dal quale tale credito emerge. In tal caso, occorrerà richiamare il modello F24, prima della scadenza, poiché con lo stesso si andrebbe ad utilizzare un credito in tutto o in parte inesistente.
Altra problematica, di segno opposto, emerge dal fatto che inviando ora, a scadenza futura, modelli F24, ci si deve limitare all’utilizzo dei crediti ad oggi disponibili, rinunciando quindi alla possibilità di compensare crediti che potrebbero emergere in seguito, prima della data prevista per il versamento del modello F24.
Infine, in presenza di utilizzo di crediti relativi ad imposte erariali, occorre sempre ricordare le possibili conseguenze in termini sanzionatori laddove, al momento dell’effettivo utilizzo del credito (ovvero alla data di scadenza del modello F24) il contribuente dovesse avere debiti per imposte erariali ed accessori iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore a 1.500 euro. In tal caso, infatti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010, scatta il divieto di compensazione, divieto che si traduce nella acquisizione del modello di pagamento, cui tuttavia si affianca una sanzione del 50% di quanto compensato.
Ulteriormente, occorre anche considerare il diverso caso del possibile scarto della delega, dovuto alla presenza di “iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione”, così come disposto dal novellato comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, a seguito delle modifiche introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, Legge n. 213/2023.
L’annullamento delle deleghe a scadenza futura
Per “enne” ragioni, non ultima quella dell’esposizione in compensazione di un credito rivelatosi in seguito in tutto o in parte “non spendibile”, potrebbe accadere che una trasmissione di F24 effettuata a scadenza futura debba poi essere revocata.
In tal caso il provvedimento impone di trasmettere il flusso di annullamento entro il terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24.
L’annullamento deve essere espressamente richiesto dal contribuente anche nel caso in cui venga meno il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici.
(MF/ms)
Il DLgs. 87/2024 ha apportato una significativa riforma delle sanzioni amministrative tributarie rendendo, nel complesso, le sanzioni stesse meno onerose. Quanto esposto ha ovviamente riflesso sul versante del ravvedimento operoso.
Bisogna in primo luogo rammentare che ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 87/2024, le novità operano per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Pertanto, se, ad esempio nel 2025, il contribuente intende ravvedere una violazione commessa nel modello REDDITI 2023 (si pensi alla classica mancata dichiarazione di ricavi o compensi, o alla deduzione di costi non inerenti), dovrà tenere conto della vecchia normativa non solo ai fini delle sanzioni ma anche per quanto riguarda il ravvedimento operoso.
Il DLgs. 87/2024 ha, infatti, modificato il ravvedimento operoso ma le relative novità operano anch’esse per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024.
Bisogna quindi prestare particolare attenzione nel momento in cui si intenderà procedere con il ravvedimento, dovendosi distinguere lo scenario ante e post 1° settembre 2024.
Ipotizziamo che un contribuente abbia commesso una dichiarazione infedele nel modello REDDITI 2021 (relativo all’anno 2020) e che intenda ravvedersi entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2024 (relativo all’anno 2023).
Occorrerà, oltre alla dichiarazione integrativa, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte a 1/6:
Trattandosi di violazione commessa nello scenario ante DLgs. 87/2024:
Attenzione alla corretta riduzione da ravvedimento
Il DLgs. 87/2024 ha infatti eliminato la riduzione “intermedia” a 1/7 per le violazioni sanate entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.
Se si sfora il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa la riduzione sarà sempre a 1/7 del minimo, essendo venuta meno, a questi fini, la riduzione a 1/6 del minimo (operante, nel sistema precedente, per il ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa).
Ove, per errore, il contribuente dell’esempio esposto applicasse la riduzione da ravvedimento sul minimo del 70% o applicasse la più favorevole riduzione da ravvedimento a 1/7 del minimo (in luogo di quella a 1/6), potrebbe vedersi disconosciuto il ravvedimento.
Prendendo l’esempio della dichiarazione infedele, le novità operano per le violazioni commesse dal modello REDDITI 2024 in poi.
Violazioni commesse sino al 31 agosto 2024 |
Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 |
Riduzione sanzioni | Ambito applicativo |
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione | Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione (invariato) | 1/10 del minimo | Solo tardivi versamenti |
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato) | 1/9 del minimo | Tutte le violazioni |
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (invariato) | 1/8 del minimo | Tutte le violazioni |
Ravvedimento entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/7 del minimo | Tutte le violazioni |
Ravvedimento oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | – | 1/6 del minimo | Tutte le violazioni |
– | Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) | 1/6 del minimo | Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise |
Ravvedimento dopo il PVC | – | 1/5 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
– | Ravvedimento dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) | 1/5 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
– | Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) | 1/4 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione | Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (invariato) | 1/10 del minimo | Solo tardiva dichiarazione |
(MF/ms)
Approvato dal Governo, in via definitiva, nel corso del Consiglio dei Ministri n. 82 del 24 maggio 2024 , il Decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario (A.G. n. 144), emanato in attuazione dei princìpi di cui all’art. 20 della Legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).
Lo schema in esame è composto di 7 articoli:
In allegato le novità in sintesi.
(MF/ms)
In base alla bozza circolata prima della riunione, viene disposta, ancora una volta, la sospensione dei termini di pagamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps.
Non viene, di contro, prorogato il termine per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli, né vengono dettate norme specifiche per la ripresa delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo.
Come anticipato, i versamenti derivanti da cartelle di pagamento scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 sono sospesi, e vanno eseguiti, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, dunque entro il 30 settembre 2021.
In base alla normativa vigente, la sospensione sarebbe terminata a fine giugno e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 luglio 2021.
Uguale considerazione, per espressa disposizione normativa, vale per gli accertamenti esecutivi in tema di fiscalità locale, in materia doganale e per gli avvisi di addebito emessi dall’Inps.
Non resta che ribadire, ancora una volta, come la proroga debba applicarsi anche agli accertamenti esecutivi ex art. 29 del Dl 78/2010, relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap, siccome così prevede la legge.
Non può accettarsi l’opinione dell’Agenzia delle Entrate (per tutte, si veda la circolare n. 5 del 2020), secondo cui la proroga, per gli accertamenti esecutivi, opera solo per la fase successiva all’affidamento del carico, quindi mai in considerazione del fatto che nella menzionata fase nemmeno ci sono termini di versamento propriamente intesi.
Premesso ciò, i pagamenti andranno eseguiti entro fine settembre 2021, ma sarà comunque possibile domandare la dilazione dei ruoli.
Ove la domanda venga presentata entro il 30 settembre 2021, il debitore non potrà considerarsi moroso.
Anche le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del Dpr 602/73, se scadenti nel predetto iato temporale, sono destinate ad essere prorogate.
Emerge in questa ipotesi un problema non da poco.
Ormai dal marzo 2020 le rate sono state oggetto di continue proroghe, quindi, in assenza di un intervento ad hoc del legislatore, i debitori, a settembre 2021, dovranno pagare un considerevole numero di rate.
In considerazione del periodo emergenziale, il Dl 137/2020, per facilitare i debitori, ha solo previsto che la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive, e non di cinque.
A questo punto, appare imprescindibile un intervento atto a spalmare il debito da dilazione in un arco temporale maggiore, in considerazione del fatto che molti debitori non hanno i fondi per onorare un carico che viene potenzialmente ad essere pesante.
Sempre per effetto delle disposizioni contenute nella bozza, non saranno adottati pignoramenti né disposte misure cautelari sino al 31 agosto 2021. Del pari, le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni sono sospese sino al 31 agosto 2021.
Urge una norma ad hoc per la ripresa delle dilazioni dei ruoli
In modo analogo, la procedura di compensazione volontaria dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo (art. 28-ter del Dpr 602/73) non opera sino a fine agosto 2021.
Nulla viene detto per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, che continua a dover avvenire:
In breve, la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento, nonché delle attività esecutive/cautelari slitta dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021.
La norma di riferimento è l’art. 68 comma 1 del Dl 18/2020, secondo cui “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 [ndr. ora 31 maggio 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Pertanto, come per le precedenti modifiche, da un lato, la sospensione delle cartelle slitta come detto da fine aprile a fine maggio, dall’altro, i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021.
In armonia con quanto, ormai da quasi un anno, specificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante apposite Faq:
La sospensione vale, oltre che per gli avvisi di addebito Inps, altresì per gli accertamenti esecutivi dei comuni e altri enti locali, soggetti alla proroga come sancisce l’art. 68 del Dl 18/2020, per le ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali.
Ancora una volta, non possiamo non rilevare il (per quanto ci consta immutato) censurabile orientamento dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la sospensione non trova applicazione per gli accertamenti esecutivi emessi dalla stessa (per tutte, si veda la circolare 20 marzo 2020 n. 5).
In relazione agli accertamenti esecutivi, la sospensione opererebbe da quando le somme sono affidate in riscossione (in sostanza non opera, considerato che in questa fase non ci sono nemmeno veri e propri termini di pagamento). Tale prassi sembra anche “confermata” dal comunicato del Mef che parla di “avvisi di accertamento esecutivi affidati all’agente della riscossione”.
Nulla muta per quanto riguarda i termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, per i quali rimangono valide le regole dell’art. 68 del Dl 18/2020 e dell’art. 157 del Dl 34/2020.
(MF/ms)
Il regime Iva dello split payment prevede che, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche ed altri soggetti specificamente individuati, l’Iva sia esposta in fattura ma versata direttamente dai cessionari o committenti, anziché dal fornitore.
In data 20 ottobre 2020 il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, ai sensi del decreto 09.01.2018, pubblicato nella G.U. n. 14 del 18.01.2018, l’elenco dei soggetti tenuti nel 2021 all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972.
Nello specifico trattasi dei seguenti soggetti:
Sul portale del Mef sono stati aggiornati anche gli elenchi relativi agli anni 2018, 2019 e 2020; sul sito è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti avvalendosi della consultazione tramite codice fiscale.
I suddetti elenchi non ricomprendono le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972), per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it ).
I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto, mediante apposito modulo di richiesta.
In particolare, relativamente all’individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società, si osserva che il D.M. 23.01.2015, come modificato da ultimo dal D.M. 09.01.2018, ha stabilito, all’articolo 5-ter, comma 2, che per le operazioni per le quali è stata emessa fattura, le disposizioni dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/1972 si applicano a quei soggetti inseriti “nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo. Le fondazioni, enti e società interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà a esaminarle al fine dell’eventuale aggiornamento, in conformità alla normativa vigente”.
Il citato articolo 5-ter, comma 3, stabilisce inoltre che nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano le disposizioni in argomento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi invece in corso d’anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano le disposizioni dell’articolo 17-ter alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Il successivo comma 4 dispone altresì che nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare le disposizioni dettate dall’articolo 17-ter fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo (circolare AdE 9/E/2018).
Dal quadro sopra delineato deriva che solo mediante la consultazione dei predetti elenchi i soggetti passivi Iva interessati potranno verificare le informazioni relative ai loro cessionari/committenti e stabilire se applicare o meno la scissione dei pagamenti; in altri termini, agli elenchi viene attribuita efficacia costitutiva, in coerenza con quanto precisato nella circolare 27/E/2017.
Si ricorda infine che con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio UE del 24 luglio 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, l’Italia è stata autorizzata a prorogare fino al 30 giugno 2023 la misura dello split payment, lasciandone invariato l’ambito di applicazione (misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE).
(MF/ms)