Definizione avvisi bonari al 4 settembre 2025
- degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
- degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
- degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004;
- delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.
Per il mese di agosto, di conseguenza, i contribuenti non ricevono le c.d. comunicazioni di irregolarità salvo casi di urgenza.
Se ritiene, il contribuente può versare gli importi (o la prima rata) entro 60 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo (per la liquidazione automatica) o a due terzi (per il controllo formale), evitando la cartella di pagamento (cfr. gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97).
Gli importi possono essere dilazionati in massimo 20 rate trimestrali secondo i criteri dettati dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97.
Per effetto delle modifiche del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, il termine per definire l’avviso bonario è stato innalzato da trenta a sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.
Qualora l’avviso bonario sia recapitato all’intermediario il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire, ora come allora, entro 90 giorni da quando l’intermediario ha ricevuto l’invito (artt. 2-bis del DL 203/2005 e 2 del DLgs. 462/97).
Se si tratta di avviso bonario da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve invece essere effettuato nei trenta giorni (art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97). In questo caso, sempre che il pagamento avvenga nei termini illustrati, non ci sono sanzioni trattandosi di imposte liquidate d’ufficio.
Nessuna sospensione per le rate successive alla prima
L’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).
Quindi, il termine di 60 giorni (o 30 giorni per la tassazione separata), utile per fruire la definizione dell’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.
Se l’avviso bonario da liquidazione automatica/controllo formale è ricevuto il 7 luglio 2025, il pagamento deve avvenire entro il 10 ottobre 2025.
È ammesso il pagamento rateale delle comunicazioni bonarie alle condizioni del successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97 in massimo 20 rate trimestrali.
Bisogna ricordare come nessuna sospensione sia prevista per il pagamento di rate successive alla prima, che andranno pagate alle normali scadenze.
(MF/ms)