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Srl: obbligo nomina Organo di controllo

Molti uffici del Registro delle imprese, prima di comunicare la carenza al tribunale, stanno inviando una lettera di sollecito alle srl che, pur avendo l’obbligo giuridico di nominare l’organo di controllo o il revisore, non vi hanno provveduto nell’assemblea di approvazione del bilancio 2022.

Solo a seguito della mancata nomina da parte delle assemblee societarie anche successivamente al sollecito, i Conservatori dei Registri delle imprese provvederanno alle segnalazione della carenza ai competenti tribunali ai sensi dell’art. 2477 comma 5 c.c.

In pratica molti Conservatori (soprattutto nel Triveneto) stanno provvedendo a dare una sorta di “ultimatum” alle srl che non hanno provveduto agli obblighi le quali, se non provvederanno a inviare al Registro delle imprese il verbale di assemblea che dimostri l’avvenuta nomina del sindaco unico o del revisore entro un determinato termine (in genere 30 giorni dopo l’avviso) segnaleranno l’omissione al competente tribunale.

A riguardo appare opportuno ricordare i termini della vicenda.

Ai sensi dell’art. 379 (più volte emendato) del Codice della crisi (DLgs. 14/2019), le società a responsabilità limitata e le società cooperative dovevano “provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma (comma 1 dell’art. 2477 c.c., ndr) entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022”.

In pratica le società che, nell’ambito dei bilanci relativi all’esercizio 2021 e 2022, hanno superato per entrambi gli esercizi oggetto di analisi uno dei tre parametri previsti dall’art. 2477 c.c., nel corso dell’assemblea delegata ad approvare il bilancio 2022 dovevano nominare un organo di controllo, attribuendo allo stesso anche la revisione legale dei conti, o un revisore.

I parametri sono noti: totale attivo dello Stato patrimoniale, 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 20 unità.

Va evidenziato a riguardo che le segnalazioni al Registro delle imprese riguarderanno solo le società che avendo superato per due esercizi uno dei parametri (anche diversi nei due anni) non abbiano provveduto alla nomina, mentre nessuna segnalazione sarà effettuata nei casi in cui l’obbligo di nomina scaturisca dal fatto che la società sia tenuta alla redazione del consolidato o quando essa controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Nel caso in cui la segnalazione del Registro delle imprese pervenga al tribunale competente, sulla base della sede legale della società, esso provvederà alla nomina decidendo, in primo luogo, il tipo di controlli a cui sottoporre la società (se lo statuto non preveda espressamente la nomina di un sindaco o di un revisore), stabilendo di fatto se la società debba essere sottoposta sia ai controlli di cui all’art. 2403 c.c., sia alla revisione legale (nominando in questo caso un sindaco unico o un collegio sindacale) oppure esclusivamente a quest’ultima (nominando esclusivamente un revisore).

Inoltre, il tribunale deciderà il professionista da nominare e il relativo compenso, presumibilmente sulla base dei parametri giudiziali di cui al DM 140/2012 (parametri, peraltro, in via di modificazione).

Ci si chiede però come il tribunale sceglierà i soggetti da nominare. A riguardo quasi tutti i tribunali hanno chiesto agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili l’elenco dei soggetti disponibili ad assumere incarichi di sindaco unico o revisore nelle srl, da cui saranno attinti i nominativi proposti.

Ovviamente, per poter svolgere l’attività di revisione, il dottore commercialista o l’esperto contabile dovrà essere iscritto anche al registro dei revisori. Nel caso di nomina di un sindaco unico (o di un collegio sindacale) con funzioni di revisione i professionisti, oltre che iscritti al registro dei revisori, dovranno invece risultare iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti.

Un’ultima considerazione pare opportuna. Il soggetto nominato, prima di accettare l’incarico, dovrà verificare, oltre alla congruità del compenso, anche la propria posizione di compatibilità rispetto alla nomina, analizzando la propria indipendenza nei confronti della società nel quale si appresta a svolgere la funzione di sindaco o di revisore. Nel caso di sindaco-revisore la compatibilità dovrà essere valutata in relazione all’art. 2399 c.c. e alle norme di comportamento del collegio sindacale, nonché se revisore rispetto agli artt. 10, 10-bis e 10-ter del DLgs. 39/2010 e al recente Codice etico del revisore emanato nel 2023. Solo al DLgs. 39/2010 e al Codice etico dovranno invece far riferimento i meri revisori.
 

(MF/ms)




Organo di controllo nelle SRL: nomina, proroga e disciplina

In seguito all’entrata in vigore del Dlgs. 14/2019 e del successivo Dl. 32/2019 è stato modificato l’articolo 2477 cod. civ. stabilendo nuovi criteri per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

In particolare sono stati ridefiniti i parametri, di cui all’articolo 2477, comma 2, lettera c), cod. civ., ragion per cui la nomina scatta al momento del superamento per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri:

  • totale dell’attivo di bilancio: euro 4.000.000;
  • totale delle vendite e delle prestazioni: euro 4.000.000;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20.
Il medesimo articolo, secondo quanto disposto dalla lettera c), fa cessare l’obbligo di nomina qualora la società per tre esercizi consecutivi non ha superato nessuno dei sopra citati limiti.

Il tema della nomina dell’organo di controllo è stato oggetto di notevoli dibattiti e, purtroppo, di un susseguirsi di proroghe “sbagliate” e “dannose” (citando il comunicato stampa dell’ex Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Massimo Miani).

Andando con ordine, la versione originaria del Codice della crisi fissava la scadenza per la nomina dell’organo di controllo al 16 dicembre 2019 prendendo come riferimento i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018.

Tale termine è stato prorogato per la prima volta dalla L. 77/2020 – di conversione del Dl. 34/2020 – in particolare l’articolo 51-bis che ha posticipato la nomina obbligatoria all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.

L’entrata in vigore del Decreto Rilancio ha portato con sé numerosi strascichi relativamente alla gestione degli incarichi già assegnati entro i termini vigenti prima della modifica recata dal decreto stesso. A tal proposito si sono susseguiti diversi interventi interpretativi.

In prima battuta il MISE, nel suo parere datato 1° ottobre 2020, ha ritenuto possibile per le società – ove ritenuto opportuno – procedere con l’interruzione anticipata dell’incarico secondo il disposto del Dm. 261/2012, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Successivamente, il MEF in risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-01842 ha espresso chiaramente la possibilità per le società che avevano già provveduto a nominare un organo di controllo di non intervenire a modificare il rapporto instaurato in quanto la norma, prevedendo un termine finale entro il quale adempiere all’obbligo”, non sembra “possa interpretarsi come idonea a far venire meno l’obbligo medio tempore”.

Sulla stessa linea del MEF si è posto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di concerto con la Fondazione Nazionale, con il documento di ricerca pubblicato il 15.10.2020. Infatti, a loro avviso, non convince la tesi per cui le nuove previsioni di cui all’articolo 51-bis del Decreto Rilancio possano implicare di per sé una circostanza da cui desumere l’intervenuta insussistenza dell’obbligo della revisione”, ma si tratterebbe semplicemente di una disposizione recante il “differimento della data di scadenza.

In chiusura, però, non è stata preclusa la possibilità di una risoluzione consensuale ai sensi del già citato Dm. 261/2012.

In ultimo, Assirevi con il suo documento di ricerca 234R – aggiornato nell’aprile 2021 – sulla base delle interpretazioni sopra descritte, ha previsto sia la possibilità di proseguire regolarmente nell’incarico conferito all’organo di controllo sia, se ritenuto opportuno, di risolverlo consensualmente. 

L’interruzione anticipata dell’incarico è motivata oltre che dal mutuo consenso delle parti, anche dal differimento del termine entro cui nominare l’organo di controllo.

L’ulteriore proroga è stata introdotta dal Dl. 118/2021 che prevede – all’articolo 1-bis – lo slittamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.

L’ennesimo slittamento in avanti ha creato un ulteriore dubbio interpretativo per tutte quelle Srl che, avendo diligentemente nominato l’organo di controllo entro il 16 dicembre 2019, si trovano – nell’assemblea di approvazione del bilancio 2021 – nella naturale scadenza triennale del
revisore legale o del sindaco unico.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi se anche tali società possano godere della proroga introdotta dalla L. 147/2021, potendo quindi omettere – almeno per l’esercizio 2022 – di nominare il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore legale.

Il possibile equivoco interpretativo è stato “sgomberato” dall’intervento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti con il documento di ricerca pubblicato lo scorso 4 novembre.

È stato ribadito che la proroga ha toccato unicamente l’articolo 379 del Codice della crisi e in nessun modo l’articolo 2477 cod.civ.

A tal proposito, il menzionato articolo 379 Codice della crisi, trova applicazione solamente ai fini della prima nomina dell’organo di controllo e del revisore legale per le società che non vi abbiano già provveduto successivamente al 16 marzo 2019”.

In conclusione, è possibile affermare che le società che hanno effettuato la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale “soggiacciono” al regime di nomina e cessazione disciplinato dall’articolo 2477 cod. civ. qualora si tratti di Srl o di società cooperative.

(MF/ms)
 




Nomina dell’organo di controllo srl: probabile rinvio dell’obbligo

Verso il rinvio di un anno dell’obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata e le società cooperative per le quali ricorrano i requisiti previsti dall’art. 379, comma 1, del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Con un emendamento approvato al Senato, dalle commissioni Giustizia e Industria, riunite per la conversione in legge del Dl. 24 agosto 2021 n. 118, si prevede di prorogare ai bilanci relativi all’esercizio 2022, approvati nel 2023, il termine per dotarsi di un organo di controllo interno.

Tra gli emendamenti approvati, anche il rafforzamento dei requisiti di indipendenza dell’esperto rispetto all’imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi. Ai divieti già previsti dall’art. 4 del Dl. n. 118/2021, ovvero:

  • divieto di essere legato all’impresa o alle altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale
  • non aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore
  • non essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa
viene ora aggiunto che:
  • “chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata”.
Viene inoltre specificato, con una modifica all’art. 5 del predetto decreto, che l’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

(MF/ms)