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Esterometro, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Nel corso di un incontro con la stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in ordine all’inclusione nell’esterometro di alcune operazioni effettuate con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia.

Nel ricordare che l’adempimento comunicativo in questione, previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, non ha la funzione di mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate tra soggetti passivi, ma piuttosto il monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”, il primo chiarimento ha avuto ad oggetto le cessioni intracomunitarie cd. “in conto proprio” di cui all’articolo 41, comma 2, lett. c), Dl. 331/1993, ossia il trasferimento di beni dall’Italia verso un altro Stato Ue per esigenze della propria impresa, con successiva vendita all’interno del territorio di tale altro Stato membro a favore di soggetto ivi stabilito.

L’operazione comporta uno “sdoppiamento” ai fini Iva, poiché l’invio dei beni in altro Stato membro per esigenze della propria impresa costituisce una cessione intracomunitaria “assimilata” a favore della partita Iva identificata del soggetto italiano attivata nello Stato membro di invio (o del suo rappresentante fiscale).

La successiva cessione del bene a favore di un acquirente stabilito nello Stato membro in cui sono stati inviati i beni costituisce una cessione interna in tale Stato fuori campo Iva in Italia per carenza del presupposto territoriale (articolo 7-bis Dpr. 633/1972), ma soggetta all’obbligo di fatturazione ex articolo 21, comma 6-bis, lett. a, Dpr. 633/1972.

Si è chiesto all’Agenzia con quali modalità deve essere compilato l’esterometro relativamente alle “due” cessioni descritte.

L’Agenzia ha precisato che per la prima cessione (intracomunitaria assimilata), considerando che la stessa avviene con sé stessi, non sussiste l’obbligo di compilazione dell’esterometro, ma è sufficiente l’invio tramite Sdi di una fattura elettronica (TD01) indicando nel blocco “cessionario/committente” la partita Iva estera identificata e nel campo “codice destinatario” l’indirizzo dello stesso cedente in modo che la fattura gli sia recapitata direttamente.

Per quanto riguarda invece la “seconda” cessione (interna nello Stato membro di invio e fuori campo Iva in Italia) sussiste l’obbligo di compilazione dell’esterometro indicando il codice Natura Iva “N.2.1” (operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale).

L’Agenzia osserva che nella modulistica Iva le operazioni descritte devono essere entrambe indicate sia nella LIPE (rigo VP2 del periodo di riferimento) sia nella dichiarazione Iva (nel rigo VE30, campo 3, la cessione intracomunitaria “assimilata” e nel rigo VE34 la cessione fuori campo per carenza del presupposto territoriale).

Il secondo chiarimento ha riguardato l’acquisto di beni usati (auto) con regime del margine da fornitore soggetto passivo in altro Stato Ue a favore di un rivenditore di auto italiano.

Si è chiesta conferma dell’utilizzo del tipo documento TD19 per l’inserimento nell’esterometro, trattandosi di un’operazione fuori campo Iva in Italia (Iva dovuta nello Stato del fornitore che ha applicato il regime del margine) e non del TD18 riferito agli acquisti intracomunitari di beni soggetti ad inversione contabile in Italia.

L’Agenzia conferma che, una volta verificato che il fornitore comunitario abbia realizzato una cessione con utilizzo del regime del margine, è corretto inserire nell’esterometro l’operazione con il TD19 indicando il codice natura N2.2.

Al contrario, qualora il cedente comunitario realizzi una cessione intracomunitaria (ad esempio perché ha rinunciato all’applicazione del regime del margine), il cessionario soggetto passivo in Italia effettua un acquisto intracomunitario soggetto a reverse charge con conseguente invio allo Sdi, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo comunicativo, di un TD18.

(MF/ms)