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Costituzione di Srl e Srls: ora si può fare con il notaio in videoconferenza

Si avvia verso la piena operatività la possibilità di procedere alla costituzione on line di srl e di srls. Il D.lgs. 183/2021 – che recepisce la direttiva 2019/1151/Ue, recante modifiche alla direttiva 2017/1132/Ue sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario – è stato infatti pubblicato sulla G.U. del 29 novembre scorso.

In particolare, dal prossimo 14 dicembre 2021, l’atto costitutivo di tali società, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, potrà essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.

Tali atti sono ricevuti mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica che è predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato.

Non ha trovato, quindi, riscontro la “condizione” posta nel parere delle Commissioni politiche dell’Unione europea della Camera e del Senato (e supportata da talune associazioni di categoria) di affiancare a tale procedura una soluzione – comunque fondata su una piattaforma telematica e connotata dall’utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Mise e dal Ministero della Giustizia – non riservata al mondo notarile (si era paventato, infatti, il rischio di un monopolio legale di fatto, con possibili effetti negativi su altri soggetti specializzati e sugli utenti finali, nonché di un possibile contrasto con i principi europei di tutela della concorrenza sanciti dall’art. 3 del Trattato sull’Ue).

La piattaforma telematica da utilizzare per la costituzione on line di srl o srls deve consentire: l’accertamento dell’identità; la verifica dell’apposizione, da parte di chi ne sia titolare, della firma digitale prevista dal D.lgs. 82/2005, o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento 910/2014/Ue; la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati; la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

A tal fine, la piattaforma usa mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia “significativo” o “elevato” e assicura: il collegamento continuo con le parti in videoconferenza; la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere; l’apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari; la conservazione dell’atto tramite collegamento con la struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato ex art. 62-bis della L. 89/1913; il tracciamento di ogni attività.

Gli atti costitutivi delle srl e delle srls possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli uniformi adottati con decreto del Mise (entro il 12 febbraio prossimo, sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 183/2021); in tal caso, il compenso notarile sarà ridotto alla metà.

Con le stesse modalità, inoltre, diviene possibile depositare, ai fini della loro iscrizione nel Registro delle imprese, l’atto istitutivo di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro della Ue e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, con l’indicazione dei relativi poteri.

Il D.lgs. 183/2021 inserisce importanti novità anche in materia di cause di ineleggibilità degli amministratori.

In particolare, è estesa la previsione di cui all’art. 2382 c.c. anche alle srl ed è richiesta una preventiva dichiarazione circa l’inesistenza di cause di ineleggibilità.

Si ricorda che, in base all’art. 2382 c.c., dettato in tema di spa, “non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

La Cassazione (cfr. Cass. n. 25050/2021 e Cass. n. 18904/2013) ha ritenuto tale ultima previsione non applicabile analogicamente alle srl. L’art. 6 comma 1 lett. a) del D.lgs. 183/2021, ora, aggiungendo alla fine del primo comma dell’art. 2475 c.c., l’inciso “si applica l’art. 2382”, sancisce espressamente l’applicabilità di tale disciplina anche nell’ambito delle srl.

Ai sensi dell’art. 2383 comma 1 c.c., inoltre, anch’esso dettato in tema di spa, “la nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450”. 

La previsione normativa è stata completata dall’art. 6 comma 2 del D.lgs. 183/2021 nel seguente modo: “La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea”.

Anche tale previsione trova applicazione nelle srl. L’art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. 183/2021, infatti, interviene sul secondo comma dell’art. 2475 c.c., precisando che all’atto di nomina degli amministratori di srl si applicano non solo il quarto e quinto comma dell’art. 2383 c.c., ma anche il primo comma del medesimo articolo nella sua nuova versione.

(MF/ms)