Organo di controllo nelle società: obblighi di nomina
Come noto il Dlgs. n. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.
Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata al 16 marzo 2019.
Tra queste va segnalata la modifica dell’art. 2477 c.c. operata dall’art. 379, Dlgs. 14/2019.
Nel dettaglio, è obbligatorio procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- supera i parametri dimensionali previsti.
Il Dl. n. 32/2019 è infatti intervenuto a fissare tali limiti in misura pari a 4 milioni di euro tanto per i ricavi, quanto per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti ma viene meno se per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.
Sotto il profilo temporale si segnala infine che, per le società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la verifica del superamento delle soglie dovrà avvenire avendo riguardo agli esercizi 2021 e 2022.
Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle Srl sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’art. 2477 cc
(MF/ms)