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Organo di controllo nelle società: obblighi di nomina

Un tema che si presenterà in sede di approvazione dei bilanci riguarda l’ambito applicativo del sistema dei controlli societari.

Come noto il Dlgs. n. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata al 16 marzo 2019.

Tra queste va segnalata la modifica dell’art. 2477 c.c. operata dall’art. 379, Dlgs. 14/2019.

Nel dettaglio, è obbligatorio procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • supera i parametri dimensionali previsti.
Focalizzando l’attenzione su tali parametri si rileva che, mentre in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’art. 2435-bis c.c. (quelli che comportano l’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), l’art. 2477 stabilisce oggi regole specifiche.

Il Dl. n. 32/2019 è infatti intervenuto a fissare tali limiti in misura pari a 4 milioni di euro tanto per i ricavi, quanto per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti ma viene meno se per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.

Sotto il profilo temporale si segnala infine che, per le società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la verifica del superamento delle soglie dovrà avvenire avendo riguardo agli esercizi 2021 e 2022.

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle Srl sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’art. 2477 cc

(MF/ms)




Webinar lunedì 11 ottobre, ore 11: “Green Pass nei luoghi di lavoro”

Informiamo le aziende associate che lunedì prossimo, 11 ottobre 2021, alle ore 11 organizziamo il webinar “Green Pass nei luoghi di lavoro”.

 

Durante il seminario online affronteremo gli aspetti organizzativi in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo da venerdì 15 ottobre 2021.

Questi gli argomenti e i relatori:

  • “Green pass e gestione del rapporto di lavoro”
    Mario Gagliardi, responsabile Area Relazioni Industriali e Sindacali Api Lecco Sondrio
     
  • “Organizzazione dei controlli e altri aspetti gestionali” 
    Silvia Negri, responsabile Area Ambiente e Sicurezza Api Lecco Sondrio
Per iscrivervi e partecipare al webinar dovete CLICCARE QUI.

 

Lunedì mattina, poi, vi invieremo via mail il link per partecipare al webinar.

(MG/am)




Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre 2021: approfondimenti e informativa per i dipendenti

Il Decreto n. 127/2021 che si allega è il provvedimento legislativo che impone l’obbligo del Green Pass in maniera estensiva al mondo del lavoro, pubblico e privato. E’ vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, ovvero dal 23 settembre 2021.

In realtà l’obbligo di Green Pass scatta dal 15 ottobre 2021, ma è del tutto evidente che le prossime settimane sono fondamentali per organizzare le modalità di controllo del Green Pass nei diversi luoghi di lavoro e per fare il vaccino da parte di chi non aveva ancora provveduto.

Per questa ragione è utile informare subito tutto il personale dipendente, ma anche eventuali lavoratori in appalto o consulenti e visitatori, che dal 15 ottobre sarà necessario esibire il green pass. Si suggerisce di esporre nelle bacheche o di far circolare una comunicazione simile a quella allegata.

Da parte loro, i datori di lavoro hanno il compito di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ma anche a campione; per farlo occorre individuare con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e dare loro adeguate istruzioni. In attesa delle linee guida che il Consiglio dei Ministri ha la facoltà di adottare, per l’omogenea definizione delle modalità organizzative, si suggerisce di consultare le indicazioni per l’uso della App VerificaC19 su dispositivo mobile, che si trovano nelle Faq governative  e che tengono conto degli aspetti relativi alla Privacy.

La sanzione per le aziende che non avranno adottato le modalità di controllo possono essere irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

Chi non fosse ancora vaccinato potrebbe farlo nelle prossime settimane in modo da possedere il green pass valido dal 15 ottobre 2021 oppure potrebbe ricorrere con regolarità ai tamponi rapidi presso le farmacie e le strutture sanitarie convenzionate.

Si consiglia di consultare il sito dedicato alla certificazione verde dove trovare i dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e molti altri aspetti operativi

(SN/bd)




Promemoria scadenza Mud: 16 giugno 2021

Si ricorda alle aziende associate obbligate che il termine per la presentazione del modello Mud 2021 è fissato al 16 giugno 2021. La scadenza era già stata annunciata con la circolare Api n.108 del 3 marzo 2021.

Soggetti obbligati (il d.lgs. 116/2020 non ha introdotto novità sui soggetti obbligati)

Le imprese e gli enti produttori iniziali di

  • rifiuti pericolosi
  • rifiuti non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti e che sono derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (art 184 comma 3 lettere c), d) e g);

Nota 1: risultano di fatto esonerate dalla presentazione del Mud le aziende fino a 10 dipendenti, se le stesse producono esclusivamente rifiuti non pericolosi, mentre rimane l’obbligo di presentazione del Mud per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a prescindere dal numero di dipendenti dell’attività.

Si segnala la pagina di riferimento sul sito della Camera di Commercio Come-Lecco.

Vi invitiamo a tenere agli atti la ricevuta di presentazione, per eventuali controlli.

In caso di mancata presentazione, come previsto dall’art.258, c.1 D.lgs. 152/2006, la sanzione è minima (da 26 a 160 euro) purchè la presentazione del Mud sia effettuata entro 60 gg dalla scadenza ordinaria. Se la dichiarazione viene omessa, oppure è incompleta o inesatta, la sanzione è compresa fra 2000 e 10.000 euro.
 
(SN/bd)
 




Mud 2021: termini di presentazione

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021 il modello Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) aggiornato con le nuove regole di compilazione. In base alla legge istitutiva del Mud (n.70 che risale al 25 gennaio 1994), in caso di modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto; pertanto il termine di presentazione del Mud2021 è fissato al 16 giugno 2021.

Si ricorda che ci sono alcune categorie di soggetti esentati, come di seguito indicato:

Soggetti obbligati (Non ci sono particolari novità)

Le imprese e gli enti produttori iniziali di

  • rifiuti pericolosi;
  • rifiuti non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti e che sono derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (art 184 comma 3 lettere c), d) e g);

A questi produttori si aggiungono coloro che

  • effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Nota 1: risultano di fatto esonerate dalla presentazione del Mud le aziende fino a 10 dipendenti, se le stesse producono esclusivamente rifiuti non pericolosi, mentre rimane l’obbligo di presentazione del Mud per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a prescindere dal numero di dipendenti dell’attività.

Nota 2: le attività di gestione rifiuti, quali smaltitori, recuperatori, trasportatori professionali, commercianti ed intermediari devono comunque denunciare tutti i rifiuti gestiti, siano essi pericolosi o non pericolosi, indipendentemente dal numero di lavoratori al proprio servizio.

Si segnala la pagina di riferimento sul sito della Camera di Commercio Come-Lecco.

(SN/bd)