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Enfea: novità regolamento 2021

Informiamo le imprese che applicano i Ccnl Unigec/Unimatica, Unionchimica, Unital, Confapi Aniem, Uniontessile e Unionalimentari, che è stato modificato il Regolamento delle prestazioni ENFEA, in vigore dal 15 giugno 2021.

Riassumiamo di seguito le principali novità:

 

Lavoratori
Prestazione Misura
1) Contributo una tantum rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo famigliare, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
 
        € Max 1.000,00 per nucleo
                         famigliare
2) Contributo una tantum in occasione della nascita del figlio/a del/della dipendente.         
                € 2.000,00
3) A titolo sperimentale per una durata non superiore a mesi 24, contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese odontoiatriche destinato ai componenti del nucleo famigliare (coniuge e/o figli/e) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
                
Max € 100 per ogni componente del nucleo familiare.
4) Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare fino alla 3a media per sostegno nella didattica a distanza, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
          
               Max € 300,00
5) Contributo destinato all’assistenza domiciliare, per famigliare convivente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale con regolare rapporto di lavoro non inferiore a 4 ore giornaliere.
 
 
 
               
               € 500,00 annue
Azienda
Contributo per rimborso spese rimaste a carico dell’azienda in caso di vaccinazione anti covid effettuata in azienda e/o presso hub e/o struttura privata da personale sanitario (medico competente, personale infermieristico, struttura sanitaria privata).  
 
Max € 20 a dipendente per singola inoculazione
 
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dal 1°gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, erogazione di un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
 
 
€ 1.000,00
Contributo, una tantum, destinato alle aziende che, in base ad accordi sindacali aziendali o in adesione ad accordi provinciali, nel periodo dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti, a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta. –   Aziende fino a 30 dipendenti: euro 700;
 
– Aziende da 31 a 100: dipendenti: euro 900;
 
– Aziende oltre 100: euro 1300

 
 
 

(FV/fv)




Pile e accumulatori: comunicazione annuale 2021

La scadenza per la presentazione della comunicazione annuale è il 31 marzo 2021 ed è prevista dal D.Lgs. 188 del 2008. Il sistema è attivo dal 20 gennaio e richiede l’inserimento dei dati sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2020. Riguarda i produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori e le modalità di compilazione e trasmissione non sono variate rispetto all’anno precedente.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale Registro Pile cliccando su “Scrivania per i produttori”. L’accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso, la funzione da selezionare è “comunicazione pile”.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. Se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato, la comunicazione va presentata ugualmente, indicando valori pari a 0. La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina. La mancata compilazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.

(SN/bd)




Le principali novità della dichiarazione Iva 2021

Con provvedimento n. 13095/2021 del 15.01.2021 è stato approvato il modello Iva 2021 e le relative istruzioni per la compilazione.
Tra le principali novità presenti nel modello di quest’anno, da trasmettere entro il 30 aprile, si evidenzia l’esenzione Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo, alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, nonché un nuovo rigo riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Sono state introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, a seguito della soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni ricevute dagli esportatori abituali.
Con riferimento alle cessioni di determinati beni utili a contrastare la diffusione del Covid-19, si ricorda che l’articolo 124 D.L. 34/2020 ha introdotto l’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020; gli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2021 scontano l’Iva al 5%.
Inoltre, il comma 453 della Legge di bilancio 2021 ha previsto, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, l’esenzione Iva per le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini. Entrambe le disposizioni garantiscono il diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972.
La dichiarazione Iva 2021 accoglie, pertanto, le operazioni attive e passive riferite alle cessioni esenti dei richiamati prodotti.
Dal lato vendite, il cedente dovrà indicare nel rigo VE33 l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’articolo 10 D.P.R. 633/1972, ricomprendendo anche le operazioni esenti di cui all’articolo 124 D.L. 34/2020 e all’articolo 1, comma 453, L. 178/2020.
Nel quadro VF, sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto, in sede di determinazione della percentuale di detrazione, delle cessioni di beni di cui all’articolo 124 D.L. 34/2020 e all’articolo 1, comma 453, L. 178/2020.
Sul versante degli acquisti, invece, il cessionario espone nel Rigo VF16, campo 2, gli acquisti esenti Iva in argomento.
Nel quadro VA, sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti, emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare, il rigo è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti Iva – compreso il saldo relativo al 2019 – avvalendosi delle disposizioni di sospensione.

In casella 1 occorre inserire il codice reperibile dalla “Tabella versamenti sospesi Covid-19” posta in Appendice. Il campo 2 accoglie l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.
I soggetti che, nel corso del periodo d’imposta, hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni dovranno compilare più campi per indicare gli importi sospesi, in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.
Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che abbiano partecipato nel 2020 ad una procedura di liquidazione Iva di gruppo, consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società, oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa (circolare 11/E/2020, risposta 2.16).
Nel quadro VQ è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta.
I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d’imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali devono comunque indicare nel quadro VH (qualora debba essere compilato, ovvero nel quadro VP), in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell’acconto.
Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’Iva periodica dovuta e l’Iva periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
Per quanto riguarda, invece, gli oneri gravanti sui fornitori degli esportatori abituali, si ricorda che l’articolo 12-septies D.L. 34/2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento prevedendo la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute in apposito quadro della dichiarazione annuale Iva, oltre che dell’obbligo di tenere un registro delle dichiarazioni d’intento. Conseguentemente, il quadro VI è stato soppresso.
Resta fermo, invece, l’onere di verificare che la dichiarazione d’intento sia stata emessa prima dell’effettuazione dell’operazione, definita dall’articolo 6 D.P.R. 633/1972.
Tale adempimento può essere assolto, indistintamente, in uno dei seguenti modi:

  • avvalendosi della funzionalità offerta dall’Agenzia delle entrate – Consultazioni delle dichiarazioni d’intento destinatario – all’interno del “Cassetto fiscale” del contribuente;
  • utilizzando la procedura di controllo “senza registrazione”, inserendo il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, composto di due parti: la prima, formata da 17 cifre (es. 20060120341234567), la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno “-” oppure “/” (es. 000001).
Nel Quadro VO, sezione 1, è stato previsto infine il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’articolo 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia. Nella sezione 2, rigo VO26, è stata inserita la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata. Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari. (MF/ms)
 



Imposta di bollo su fattura elettronica

Come noto, sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro) è dovuta l’imposta di bollo: è dovuta ad esempio sulle operazioni fuori campo Iva ex articolo 15 D.P.R. 633/1972 oppure ex articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, sulle operazioni non imponibili con dichiarazione di intento di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, mentre non è applicata sulle operazioni relative a cessioni di beni all’estero non imponibili articolo 8, comma 1, lettere a) o b), D.P.R. 633/1972.

A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, i termini e le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su tali documenti, originariamente disciplinati dall’articolo 6, comma 2, D.M. 17.6.2017, sono stati ulteriormente oggetto di modifica ad opera del D.M. 4.12.2020 a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2021.

Questo significa che per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel 4° trimestre 2020 ha continuato ad essere applicato il termine come modificato dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020): entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento doveva essere stato fatto entro lo scorso 20 gennaio.

Dal 01.01.2021 l’articolo 1 D.M. 4.12.2020 stabilisce che:

  • il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l‘ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (quindi 31 maggio, 30 novembre, 28 febbraio);
  • il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (quindi 30 settembre).

Inoltre viene precisato che:

  • nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (quindi 30 settembre);
  • nel caso in cui l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (quindi 30 novembre).

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con modalità telematiche entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Tuttavia, se il cedente o il prestatore, o l’intermediario delegato, ritiene che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati, eccetto che per il secondo trimestre solare dell’anno, dove il termine è fissato nel 10 settembre dell’anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

Si evidenzia che le modalità tecniche per l’effettuazione delle suddette integrazioni, della loro messa a disposizione, della consultazione e della variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, verranno stabilite con apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Poi l’Agenzia delle entrate deve rendere noto al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, sempre in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (20 settembre per il secondo trimestre), l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite lo SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta e delle integrazioni eventualmente variate dal contribuente.

Il successivo versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia, nell’area riservata del soggetto passivo Iva, con addebito su conto corrente bancario o postale o tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo: 2521 per il 1° trimestre; 2522 per il 2° trimestre; 2523 per il 3° trimestre; 2524 per il 4° trimestre.

(MF/ms)




Reach e rifiuti: nuova banca dati Scip dal 5 gennaio 2021

Scip sta per “Substances of Concern in articles as such or in complex objects (Products)”. Si tratta di una banca dati destinata a contenere informazioni relative a “sostanze preoccupanti, Svhc Substances of very high concern” in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti). Nella banca devono essere convogliate le informazioni sulle sostanze incluse nella Candidate List (normativa Reach), affinchè siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche nella fase di trattamento dei rifiuti.

Sul sito dell’Echa una infografica mostra cosa si intende per articoli e oggetti complessi.

L’obbligo di notifica, dal 5 gennaio 2021, riguarda le aziende che immettono nel mercato dell’Ue articoli contenenti sostanze preoccupanti ovvero quelle che, pur non essendo soggette a registrazione Reach, sono presenti in concentrazione superiore allo 0,1% p/p e sono elencate nella Candidate list. L’obbligo non si applica ai rivenditori al dettaglio che forniscono articoli direttamente al consumatore.
Da febbraio 2021, le informazioni presenti nel database Scip sul sito dell’Echa sono a disposizione degli operatori impegnati nelle attività di recupero e nella produzione di beni ottenuti da materiali riciclati e saranno accessibili ai consumatori. 

La banca dati Scip concretizza una misura prevista dalla normativa europea sui rifiuti, in particolare la Direttiva 2008/98/Ce all’art. 9 Prevenzione dei rifiuti come modificata dalla Dir. (Ue) 2018/851. La direttiva quadro sui rifiuti stabilisce misure per affrontare gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti sull’ambiente e sulla salute umana e per migliorare l’uso efficiente delle risorse essenziali per il passaggio a un’economia circolare. Molte altre informazioni si possono trovare sullapagina specifica di Echa.

(SN/bd)




Trasporto rifiuti da attività produttive: le novità

Poco prima di natale, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali è intervenuto con una circolare per consentire il proseguimento delle modalità di trasporto di rifiuti non pericolosi, provenienti da attività produttive, sia in conto proprio che in conto terzi, che l’aggiornamento di settembre 2020 del Testo Unico Ambientale (parte IV del D.lgs. 152/2006 e smi) non chiama più “assimilabili agli urbani”.

Sul sito dell’albo è direttamente consultabile la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020.

In particolare, l’Albo ha stabilito che i soggetti iscritti nelle categorie 2-bis e 4 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti, ove divenuti urbani, dal primo gennaio 2021 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

Si tratta soltanto dei rifiuti individuati dai codici Eer e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies; gli elenchi citati sono facilmente rintracciabili in allegato alla circolare Api n. 488 del 19 novembre 2020 a cui si rimanda.

Per completezza si ricorda che:
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

La decisione dell’albo garantisce una “transizione” non traumatica perchè permette la continuità del servizio, nell’attesa dei tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione ai dettami normativi introdotti in Italia a settembre 2020; di fatto consente ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 2-bis e 4 dell’Albo, la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti sopraindicati purchè provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, che comprende, tra le altre, “attività artigianali, carrozzerie, autofficine autorimesse e magazzini senza vendita diretta ”ma non comprende le “attività industriali”.

Api Lecco sta seguendo i risvolti di queste novità e ne darà comunicazione non appena ci saranno indicazioni chiare, senza le quali non resta che proseguire le attività di gestione rifiuti come finora svolte.

(SN/bd)