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Emissione nota accredito: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione è concessa al solo cedente del bene o prestatore del servizio e non può essere esercitata dal cessionario o dal committente.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 29, pubblicata il 2 febbraio, ha confermato un principio discendente dalla stessa normativa (art. 26 comma 2 del DPR 633/72).

Nel caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione finanziaria, una società, Beta, distributrice di gas, emetteva nei confronti di un’altra società, Alfa (c.d. “venditore”), fatture comprensive del c.d. “bonus sociale gas”, avente segno opposto rispetto a quello dei servizi di trasporto resi. 

Nella circostanza, in virtù dell’importo di tale agevolazione, Alfa, pur essendo committente, risultava creditrice di Beta.

Posto che quest’ultima, in situazione di dissesto, non era in grado di far fronte ai propri impegni, Alfa si chiedeva se la procedura di emissione di una nota di variazione potesse essere utilizzata mutatis mutandis anche nel caso di specie.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che in base all’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura “viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione”.

La possibilità di rettificare autonomamente la fattura, anche nel caso in cui la stessa “risulti oggetto di un insoluto (di una qualunque delle parti)“, risulta “legislativamente preclusa” al cessionario o al committente. Quest’ultimo, se soggetto passivo, ove dimostri di aver versato un’imposta non dovuta, potrà richiederne la restituzione ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72.
 

(MF/ms)