1

Valutazione dei titoli iscritti in bilancio

L’art. 1 commi 65-67 della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

La deroga (che ha carattere facoltativo) ricalca quelle già previste in passato in considerazione della situazione di turbolenza che aveva allora interessato i mercati finanziari, che ne rendeva inattendibili i valori (si veda, da ultimo, quella disposta dall’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 conv. L. 122/2022 per gli esercizi 2022-2024).

Si tratta, quindi, di una disciplina già nota alle imprese e ai professionisti che le assistono.

Sotto il profilo soggetto, la deroga si applica:

  • in considerazione del riferimento ai “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali”, ai soli soggetti che redigono il bilancio (anche in forma abbreviata e micro) secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall’OIC;
  • alle imprese del settore assicurativo. In questo caso, è previsto un apposito potere regolamentare in capo all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Sotto il profilo oggettivo, la deroga riguarda i “titoli non destinati a permanere durevolmente” nel patrimonio dell’impresa. Rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione della norma i titoli iscritti nell’attivo circolante, ordinariamente valutati, ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Sulla base dei chiarimenti forniti in riferimento alle precedenti disposizioni derogatorie (in particolare, nel documento interpretativo OIC 11, che ha disciplinato – per le imprese diverse da quelle di assicurazione – le modalità attuative del regime di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito), si ritiene che:

  • rientrino nell’ambito di applicazione della norma sia i titoli di debito che i titoli di capitale;
  • non ci siano preclusioni all’applicazione della deroga ai titoli non quotati;
  • la deroga non si applichi agli strumenti finanziari derivati;
  • la norma si applichi sia ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, sia ai titoli acquistati nel corso dell’esercizio (e quindi non presenti nel portafoglio dell’ultimo bilancio regolarmente approvato), facendo riferimento, in tale ipotesi, per la valutazione, al costo di acquisto;
  • la deroga possa essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato oppure a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa.
A fronte del regime derogatorio, è, poi, previsto l’obbligo (sia per le imprese assicurative che per le imprese che non operano nel settore assicurativo) di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

Sotto il profilo temporale, la L. 199/2025 stabilisce che la deroga si applica “negli esercizi 2025 e 2026” e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in riferimento ai bilanci 2025 e 2026.

Il regime è, dunque, introdotto per due esercizi consecutivi, a differenza di quanto avvenuto in passato, quando la deroga era introdotta per un solo esercizio e poi estesa a quelli immediatamente successivi tramite decreto ministeriale.

Peraltro (anche qui in discontinuità con il passato), la norma non fa riferimento, per giustificare la deroga agli ordinari criteri di valutazione previsti dal codice civile, alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari (che non si potrebbe prevedere per il 2026).

Sembra, poi, utile evidenziare che la L. 199/2025 non pone limitazioni in ordine all’applicazione della deroga, a eccezione di quella che attiene alla durevolezza della perdita di valore.

In particolare, non risultano esclusioni per i titoli già iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e non svalutati in applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito.

Bisogna, comunque, considerare che, come già osservato in riferimento alle proroghe dei precedenti regimi, l’applicazione per più esercizi della deroga sembra confermare che le perdite di valore dei titoli hanno carattere durevole.

In riferimento al bilancio 2025, il regime derogatorio sembra, quindi, trovare spazio di applicazione soltanto per i titoli acquistati nel corso del 2025 e per i titoli già presenti nel portafoglio dell’ultimo bilancio regolarmente approvato, ma valutati secondo gli ordinari criteri di valutazione.

Più in generale, la deroga “continuativa” alle disposizioni del codice civile che disciplinano i criteri di valutazione incide negativamente sulla valenza informativa e sulla comparabilità dei bilanci.
 

(MF/ms)




Bilancio 2024: nuovi criteri per rilevazione ricavi e info in nota integrativa

La novità maggiormente rilevante, ai fini della predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2024, è rappresentata dall’entrata in vigore del documento OIC 34, che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa.

Il nuovo principio contabile affronta tematiche che in passato non erano disciplinate dallo standard setter.

Le indicazioni ivi contenute consentono, in particolare, di chiarire il trattamento da adottare in riferimento alla prassi consistente nella vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi, da prestare successivamente (c.d. “ricavi misti”).

Tra le novità più rilevanti si segnalano, inoltre, le nuove regole di imputazione temporale dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi, che consentono di ricorrere al criterio dello stato di avanzamento, se sono rispettate specifiche condizioni.

Con riferimento al bilancio 2024 trovano, poi, applicazione gli emendamenti agli altri principi contabili nazionali rilasciati dalla Fondazione OIC in conseguenza della pubblicazione del documento OIC 34.

Si ricorda, in particolare, che, in concomitanza con la pubblicazione del nuovo principio contabile (avvenuta il 19 aprile 2023), la Fondazione OIC ha emendato i documenti OIC 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 31 e 33, con lo scopo di eliminare le incoerenze rispetto all’OIC 34.

Il 18 marzo 2024 sono stati, poi, ulteriormente emendati i documenti OIC 12, 15 e 19, in riferimento agli sconti, alle penalità e alle vendite con garanzia.

Altra novità importante, in considerazione dell’elevato numero di imprese coinvolte, è quella che attiene all’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro.

L’intervento, disposto dal DLgs. 125/2024, determina, in linea generale, l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio.

Sulla base delle indicazioni di decorrenza contenute nell’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione (in considerazione della ratio semplificatoria ad essi sottostante) con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024.

In ordine alla decorrenza dei nuovi limiti, si ripresentano, comunque, le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei parametri.

Sotto altro profilo, con riferimento ai bilanci attualmente in chiusura, non trovano più applicazione i regimi derogatori introdotti in conseguenza dell’evento pandemico e relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, alle perdite di capitale e alla continuità aziendale.

Occorre, tuttavia, considerare gli effetti che si producono sul bilancio 2024 qualora l’impresa vi abbia in passato aderito.

In particolare, la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, possibile nella predisposizione dei bilanci dal 2020 al 2023 ex art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, implica la rideterminazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione.

Occorre, inoltre, procedere, al verificarsi dei relativi presupposti, alla liberazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e al riassorbimento della relativa fiscalità differita.

Per quanto riguarda la sterilizzazione delle perdite di capitale, permangono specifici obblighi di informativa nella Nota integrativa con riferimento alle perdite “coperte” dalla disciplina speciale di cui all’art. 6 del DL 23/2020 convertito (cioè quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e nei precedenti).

Continua, invece, a trovare applicazione il regime derogatorio di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito, che consente di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Il DM 23 settembre 2024 ha, infatti, prorogato la disciplina derogatoria anche all’esercizio 2024, considerato il “permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari”.

Nella predisposizione del bilancio 2024 occorre, poi, considerare le conseguenze, sotto il profilo contabile, delle disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2024 (di riforma dell’IRPEF e dell’IRES), finalizzate alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.

Le fattispecie interessate dalla norma sono i contributi in conto capitale, le commesse infrannuali e pluriennali e le operazioni in valuta.

Gli effetti di natura contabile si producono, in particolare, sulla fiscalità differita.

Infine, si segnala l’emanazione del DLgs. 125/2024, contenente le nuove regole per la rendicontazione di sostenibilità, che dovrà trovare collocazione all’interno della Relazione sulla gestione.
 

(MF/ms)




Note di variazione: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Per effetto dell’art. 26 del Dpr 633/1972, la variazione in diminuzione:

  1. può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata;
  2. è limitata a specifiche situazioni;
  3. dev’essere operata entro precisi limiti temporali che, nel caso di errori e/o accordo delle parti, sono fissati in un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.

Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 17 dicembre 2021, n. 832.

Le note di credito (cioè le note di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’Iva), diversamente dalle note di debito, sono facoltative e possono essere emesse senza limiti temporali, invece, in caso di:

  • dichiarazione di nullità, annullamento, o rescissione del contratto;
  • risoluzione, recesso, revoca del contratto;
  • obbligo derivante da precise disposizioni di legge (ad esempio, ritiro dal mercato di un prodotto difettoso);
  • successiva applicazione di sconti o abbuoni, se previsti nel contratto originario;
  • mancato pagamento parziale ovvero totale del credito a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose;
  • errori nella fatturazione quali, ad esempio:
    a. erroneo assoggettamento di operazioni ad Iva con aliquota ordinaria anziché agevolata (del 4 oppure del 10 per cento);

b. erroneo assoggettamento ad Iva di un’operazione esclusa; – concessione di sconti oppure di abbuoni non previsti contrattualmente (Risoluzione 29 marzo 1991, n. 561299).

Con la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, fu affermato che, per quanto concerne le note di variazione in diminuzione, la nuova disciplina, contenuta nel Dl. 24 aprile 2017, n. 50, si applica alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017, sempreché i relativi presupposti si siano verificati a decorrere dalla medesima data.

(MF/ms)