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Nuove norme ISO per l’economia circolare

Il 22 maggio 2024 il comitato tecnico ISO/TC 323 ha pubblicato un nuovo pacchetto di norme della serie ISO 59000 per la standardizzazione nel campo dell’economia circolare. Tali norme, che hanno alla base il concetto di tracciabilità e misurabilità, rappresentano standard volontari che potrebbero diventare strumenti di valutazione delle imprese sui temi ESG. Si tratta delle seguenti tre norme:
  • ISO 59004 – vocabolario, principi e guida per l’implementazione: introduce una terminologia condivisa e stabilisce le definizioni e i principi fondamentali su cui si fonda l’economia circolare. Tra questi è inserita la tracciabilità delle risorse e delle materie prime seconde.
  • ISO 59020 – come misurare e valutare le prestazioni dell’economia circolare: mira a standardizzare le metodologie per misurare e valutare le prestazioni delle organizzazioni riguardo all’economia circolare. Oltre a principi e linee guida per misurare e valutare le prestazioni, la norma fornisce le metodologie per raccogliere i dati e selezionare gli indicatori utili a monitorare i progressi verso gli obiettivi di circolarità.
  • ISO 59010 – guida alla transizione dei modelli di business e dei value network: fornisce una tabella di marcia per identificare aree di miglioramento, definire obiettivi e sviluppare strategie per creare una catena del valore più sostenibile
 
Ci sono anche altre norme in elaborazione che oggi si trovano allo stadio di bozza finale e in attesa di pubblicazione entro l’anno, si tratta di:
  • ISO 59014 – sustainability and traceability of secondary materials recovery: si concentrerà sulle materie prime seconde, fissando i principi e i requisiti affinché siano recuperate garantendo il minimo impatto ambientale e la massima tracciabilità;
  • ISO/CD TR 59031 – analysis of cases studies: riguarderà l’analisi di casi concreti per valutarli con un approccio basato sulle prestazioni ottenute.
(SN/am)
 



Credito imposta energia elettrica e gas: novità normative

Informiamo le Aziende Associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” che prevede l’incremento delle percentuali del credito d’imposta:
  • per i soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas è aumentata la percentuale del credito sul secondo trimestre 2022 dal 20% al 25%;
  • per i soggetti a forte consumo di gas sullo stesso periodo è applicato lo stesso incremento (dal 20% al 25%);
  • per i clienti non energivori con potenza disponibile di almeno 16,5 kW la percentuale del secondo trimestre 2022 è portata dal 12 al 15% (art. 2).
Alle imprese a forte consumo di gas, il beneficio del credito d’imposta è esteso al primo trimestre 2022 con un’aliquota del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nel primo trimestre del 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo medio del gas sul mercato infragiornaliero (MI-GAS del GME) del quarto trimestre 2021 sia superiore al 30% del medesimo costo rilevato nel quarto trimestre 2019 (art. 3).

Di seguito riportiamo un riepilogo delle attuali disposizioni sul credito di imposta con i relativi riferimenti normativi:

 

  % credito imposta Riferimenti normativi
Energia elettrica 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Energivori 20 25 Decreto Legge 27.01.2022, n. 4, art. 15, convertito in Legge n. 25 del 28.03.2022 Decreto Legge 21.03.2022, n. 21, art. 5, convertito in Legge n. 51 del 20.05.2022
Non energivori 15   Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
 
  % credito imposta Riferimenti normativi
Gas 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Gasivori 10 25 Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 4 Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
Non Gasivori 25   Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2

 

Ricordiamo che i crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta sui consumi di gas e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

Per i codici tributo relativi all’energia elettrica si rimanda alla circolare n. 304 del 26 maggio 2022.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)