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31 ottobre 2023: termine per la trasmissione del modello 770/2023

Il 31 ottobre 2023 scade il termine per presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2023, relativo al periodo d’imposta 2022, approvato con il provvedimento del 27 gennaio 2023 n. 25954, unitamente alle istruzioni per la compilazione, aggiornate poi il 13 luglio 2023.

Con il modello 770 i sostituti d’imposta – comprese le Amministrazioni dello Stato – comunicano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente (nel caso di specie, l’anno 2022), i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti (art. 4 del DPR 322/98).

Anche per quest’anno sono presenti diverse novità, tra cui:

  • l’indicazione degli utili delle società cooperative;
  • i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR);
  • l’istituzione di nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.
Per quanto concerne le modalità di presentazione, il modello 770 può essere trasmesso:
  • direttamente dal sostituto d’imposta;
  • tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, ecc.);
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • tramite società appartenenti al gruppo.
Nel dettaglio, gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati devono:
  • rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno (datato e sottoscritto) a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta (se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale);
  • rilasciare al sostituto d’imposta l’originale della dichiarazione e la copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione;
  • conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.
La data dell’impegno a presentare in via telematica la dichiarazione dovrà essere riportata nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, presente all’interno del Frontespizio.

Sempre nel Frontespizio, all’interno del riquadro “Redazione della dichiarazione”, dovranno poi essere indicati:

  • i quadri che compongono la dichiarazione (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, SY);
  • le ritenute operate (“Dipendente”, “Autonomo”, “Capitale”, “Locazioni brevi”, “Altre ritenute”);
  • la tipologia di invio, indicando il valore “1” nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023, ovvero il valore “2” in caso di invii separati.
In caso di invio separato, si ricorda che il numero massimo dei flussi che possono essere trasmessi è pari a 3, i quali devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate nel rispetto di precise indicazioni. In particolare:
  • in presenza del flusso “Autonomo”, il flusso “Locazioni brevi” va necessariamente unito a quello “Autonomo”;
  • se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi (ad esempio il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”);
  • il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”).
In caso di opzione all’invio separato in più flussi, è necessaria anche la compilazione della sezione “Gestione separata” del Frontespizio.

Infine, si evidenzia che nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia già provveduto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2023, ma intende rettificarlo o integrarlo, può presentare una nuova dichiarazione (c.d. “correttiva”), barrando la casella “Correttiva nei termini” presente all’interno del Frontespizio; tale ipotesi è possibile solo se non è ancora scaduto il termine di presentazione del modello 770, vale a dire entro il 31 ottobre 2023.

Scaduto il termine del 31 ottobre, il sostituto d’imposta può invece rettificare o integrare il modello 770 presentando una nuova dichiarazione – su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione – barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

(MF/ms)




Modello 770/2023 approvato con le relative istruzioni

Con il provvedimento n. 25954 pubblicato il 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2023, relativo al periodo d’imposta 2022, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2022 e i relativi versamenti.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770/2023, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2023 ex art. 4 comma 4-bis del Dpr 322/98 esclusivamente per via telematica.

Passando alle novità del modello, si segnala che nel rigo SI3 sono state inserite due nuove colonne:

  • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative, disciplinati dall’art. 1 commi 42-43 della L. 178/2020, che sono stati assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
  • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su detti utili riportati nel quadro ST.
Un’altra novità è rappresentata dalla nuova sezione III del quadro SO che riporta i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Detta sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o gestione di portafogli e dalle imprese di assicurazione residenti ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi (LPS), con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.

Le istruzioni al modello 770/2023 precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, è tenuto alla compilazione della sezione in argomento l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se antecedente.

Infine, nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

In particolare, nel punto 10 dei quadri ST e SV, in corrispondenza del codice “Z”, occorre indicare il codice:

  • “1”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Dl 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati); i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 17 ottobre 2022 (art. 1 comma 3 del Dl 27 gennaio 2022 n. 4);
  •  “2”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi dell’art. 3 comma 6-quater del Dl 30 dicembre 2021 n. 228; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022;
  • “3”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022 (art. 22-bis del Dl 21 marzo 2022 n. 21).
Nuovi codici nei quadri ST e SV

Per la compilazione del punto 15 dei quadri ST e SV deve invece essere utilizzato il codice “14” se si tratta di federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, di associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dall’art. 1 comma 923 della L. 234/2021, dall’art. 7 comma 3-bis del Dl 17/2022 e dall’art. 39 comma 1-bis del Dl 50/2022; per effetto dell’art. 1 comma 160 della L. 197/2022, i versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
 

(MF/ms)