31 ottobre 2023: termine per la trasmissione del modello 770/2023
Con il modello 770 i sostituti d’imposta – comprese le Amministrazioni dello Stato – comunicano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente (nel caso di specie, l’anno 2022), i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti (art. 4 del DPR 322/98).
Anche per quest’anno sono presenti diverse novità, tra cui:
- l’indicazione degli utili delle società cooperative;
- i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR);
- l’istituzione di nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, ecc.);
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
- rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno (datato e sottoscritto) a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta (se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale);
- rilasciare al sostituto d’imposta l’originale della dichiarazione e la copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.
Sempre nel Frontespizio, all’interno del riquadro “Redazione della dichiarazione”, dovranno poi essere indicati:
- i quadri che compongono la dichiarazione (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, SY);
- le ritenute operate (“Dipendente”, “Autonomo”, “Capitale”, “Locazioni brevi”, “Altre ritenute”);
- la tipologia di invio, indicando il valore “1” nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023, ovvero il valore “2” in caso di invii separati.
- in presenza del flusso “Autonomo”, il flusso “Locazioni brevi” va necessariamente unito a quello “Autonomo”;
- se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi (ad esempio il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”);
- il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”).
Infine, si evidenzia che nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia già provveduto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2023, ma intende rettificarlo o integrarlo, può presentare una nuova dichiarazione (c.d. “correttiva”), barrando la casella “Correttiva nei termini” presente all’interno del Frontespizio; tale ipotesi è possibile solo se non è ancora scaduto il termine di presentazione del modello 770, vale a dire entro il 31 ottobre 2023.
Scaduto il termine del 31 ottobre, il sostituto d’imposta può invece rettificare o integrare il modello 770 presentando una nuova dichiarazione – su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione – barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.
(MF/ms)