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Approvato il modello 770/2025

Con il provv. Agenzia delle Entrate n. 75896 del 24 febbraio è stato approvato il modello 770/2025, relativo al periodo d’imposta 2024, assieme alle istruzioni per la compilazione.
Si ricorda che tale modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel periodo d’imposta 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti (art. 4 del DPR 322/98).
Il modello 770 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2025 ed esclusivamente per via telematica, direttamente dal sostituto d’imposta (utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline) oppure tramite:
  • intermediari abilitati, come i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro;
  • altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • società appartenenti al gruppo.
Con riferimento agli intermediari abilitati, essi sono obbligati a trasmettere sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
L’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute (“Dipendente”, “Autonomo”, “Capitale”, “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”). Come specificato nelle istruzioni, nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “Autonomo”, il flusso “Locazioni brevi” va necessariamente unito a quello “Autonomo” (se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi di cui il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”). Inoltre, il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”, “Autonomo” o “Capitale”).
La novità principale è sicuramente rappresentata dall’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 (c.d. “bonus Natale”). L’indennità, da rapportare al periodo di lavoro, è prevista in favore dei soli lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti di natura reddituale e familiare. Il lavoratore interessato poteva richiederla al proprio datore di lavoro, che doveva erogarla in occasione della tredicesima mensilità, oppure può beneficiarne in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730/2025 o REDDITI PF 2025).
In caso di fruizione con la tredicesima mensilità, il datore di lavoro (sostituto d’imposta) può recuperare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga ed utilizzando i codici tributo “1703” per il modello F24 o “174E” per il modello F24EP (ris. Agenzia delle Entrate n. 54/2024).
Proprio il credito maturato per effetto dell’indennità corrisposta al dipendente con la tredicesima mensilità dovrà essere riportato nel modello 770/2025, esattamente nel rigo SX1 colonna 7. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 723 delle CU trasmesse.
Confermata invece la casella 6 del rigo SX1, dove indicare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi, previsto per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 dall’art. 1 commi 21 – 25 della L. 213/2023. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.
Alcune novità interessano poi anche i quadri ST (relativo alle ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive prelevate e relativi versamenti) e SV (che riguarda le trattenute delle addizionali comunali IRPEF, anche per assistenza fiscale, e i relativi versamenti), all’interno dei quali sono state rimodulate le note.
Più in particolare, nel quadro ST, prima sezione, entra da quest’anno anche l’imposta sostitutiva del 15% operata sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, introdotta dall’art. 7 del DL 73/2024. Tale imposta, si ricorda, è applicata a tutti i compensi erogati a partire dall’8 giugno 2024 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 264/2024).
In ultimo, si evidenzia che la semplificazione prevista dall’art. 16 del DLgs. 1/2024, e attuata con il provv. Agenzia delle Entrate n. 25978/2025, non riguarda il modello 770/2025; quest’ultimo dovrà pertanto essere trasmesso dai sostituti d’imposta con massimo 5 dipendenti che decidono quest’anno di comunicare i dati aggiuntivi, unitamente al modello F24, utilizzando il nuovo “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”. Le modalità semplificate si applicano infatti a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025, con effetto quindi a partire dal modello 770/2026.

(MF/ms)