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Comunicazione al Mise degli investimenti 4.0 entro il 30 novembre

Le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali ad alto valore tecnologico (materiali o immateriali) devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico (Mise) una comunicazione entro il 30 novembre 2022.

In particolare, il comma 191, quarto periodo, dell’articolo 1 L. 160/2019, con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, ha previsto quanto segue: al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamentola diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in argomento, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il modello, approvato con il decreto direttoriale 6 ottobre 2021, è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si è avvalsa del credito d’imposta, oltre che da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B delle L. 232/2016.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili sul sito del Mise e nell’allegato 1 del citato decreto direttoriale 6 ottobre 2021.

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi da 1056 a 1058-ter, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

In particolare, entro il 30 novembre 2022 occorre trasmettere via PEC apposita comunicazione al Mise riguardante i seguenti investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2021:

  1. Investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016
  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti – primo gruppo allegato A (come, ad esempio, macchine utensili per asportazione, macchine per il confezionamento e l’imballaggio, macchine utensili e sistemi per la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti);
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità – secondo gruppo allegato A (ad es. sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali);
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» – terzo gruppo allegato A (ad es. banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche).
  1. Investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016
  • software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.
All’interno del modello vengono richieste inoltre alcune informazioni di carattere statistico come, ad esempio, se in relazione agli investimenti sopra indicati l’impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche, oppure se ha beneficiato del voucher manager o di un innovation manager.

Occorre dettagliare anche a quali tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati, scegliendo una o più delle seguentiAdvanced manufacturing solutionAdditive manufacturingAugmented realitySimulationHorizontal/Vertical integrationIndustrial Internet of ThingsCloud ComputingCybersecurityBig Data & Analytics, o altro (da specificare).

Si ricorda che l’invio del modello di comunicazione in questione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di monitorare l’andamento delle misure agevolative sopra richiamate, a seguito del passaggio dalla vecchia disciplina dell’iper ammortamento alla nuova dei crediti d’imposta, volta a raggiungere un maggior numero di imprese di piccole e medie dimensioni.

L’eventuale mancato invio del modello non determina, pertanto, effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Segnaliamo, infine, che sono previste analoghe comunicazioni per le seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica – il rispettivo modello di comunicazione, approvato con apposito decreto 6 ottobre 2021, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it
  • credito d’imposta formazione 4.0 – il relativo modello di comunicazione, approvato con apposito decreto 6 ottobre 2021, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso tramite PEC all’indirizzo 0@pec.mise.gov.it
Anche in questi casi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

(MF/ms)
 




Risorse dal Mise: “Bando Brevetti+ 2022 “

E’ stato pubblicato in luglio 2022 il “Bando Brevetti+ 2022″ che mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle pmi attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale. Tutte le informazioni sul sito del Mise, Ministero dello Sviluppo Economico.

Chi può partecipare
Tutte le pmi, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia. Le imprese proponenti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • sono titolari di uno o più brevetti (dopo il 01/01/19) ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2019
  • siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/19 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
  • siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/19, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;
Caratteristiche dell’agevolazione
Fondo Perduto fino all’80% con contributo massimo di 140.000 euro. L’erogazione è così prevista: 30% del contributo a titolo di anticipazione; tra il 30% ed il 60% del contributo concesso a SAL. La dotazione complessiva per il Bando 2022 è di 30 milioni di euro.
Il contributo a fondo perduto è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) – della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
Spese ammissibili
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.
  1. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)
  2. Organizzazione e sviluppo
  3. Trasferimento tecnologico
Il progetto non può basarsi su un unico servizio; nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A; gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione
Il piano dei servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte del Soggetto Gestore dell’atto di concessione del contributo.

Modalità e scadenza
Apertura sportello alle ore 12.00 del 27 settembre 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

(SN/am)




Nuovo “Bonus Mise 2022”: contributi per fiere internazionali in Italia

Con la Conversione in Legge del Decreto “Aiuti”, il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) ha stanziato 34 milioni di euro per le imprese che intendono partecipare alle manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgeranno in Italia tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022. 

Il contributo a fondo perduto, erogato in forma di voucher, prevede un rimborso massimo pari al 50% dei costi sostenuti, fino a un massimo di 10.000 euro.

La richiesta di rimborso può essere presentata una sola volta entro il 30 novembre 2022. La procedura di prenotazione seguirà l’ordine cronologico di ricezione delle domande, sino a esaurimento risorse.

Per l’erogazione del contributo, le spese effettivamente sostenute andranno rendicontate entro il 31 dicembre 2022.

Qui è possibile scaricare il Calendario Fiere Internazionali in Italia – Estratto 2° sem 2022

Seguiranno aggiornamenti su termini e modalità di presentazione della domanda.

(GF/am)




Transizione 4.0: pubblicati i modelli di comunicazione al Mise

Con tre distinti decreti direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è adempimento disposto ex lege in relazione alle seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020;
  • credito d’imposta R&S&I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’articolo 1, L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
  • credito d’imposta formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’articolo 1, L. 205/2017 e ss.mm.ii.
Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.

Ciascuno dei tre decreti direttoriali si preoccupa, al comma 5 dell’articolo 1, di formalizzare l’assenza di conseguenze in caso di mancato invio del modello al Mise:

  • l’inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell’agevolazione;
  • il mancato invio non determina effetti in sede di controllo dell’amministrazione finanziaria;
  • i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.
Si esaminano di seguito le caratteristiche dei differenti modelli di comunicazione allegati ai decreti direttoriali, per ciascuna tipologia di credito d’imposta.
 
Credito d’imposta per investimenti beni strumentali 4.0

Il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata esposizione dei seguenti investimenti:

  • sezione A – investimenti in beni strumentali materiali di cui all’allegato A, L. 232/2016;
  • sezione B – investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B, L. 232/2016.
Nel frontespizio sono richieste, oltre ai dati anagrafici e alle informazioni sull’appartenenza ad un gruppo, indicazioni circa la fruizione in periodi d’imposta precedenti dell’iper ammortamento, circa l’impiego di innovation manager con fruizione del relativo voucher, nonché dati sul progetto d’investimento (se afferente a un nuovo stabilimento, al rinnovamento di uno stabilimento esistente o entrambi) e individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati.

Nella sezione A, relativa agli investimenti in beni materiali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all’interno dei tre gruppi dell’allegato A alla L. 232/2016, con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Nella sezione B, relativa agli investimenti in beni immateriali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all’interno dell’allegato B della L. 232/2016 con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

In relazione alla sezione B si segnala tuttavia che l’elenco non risulta aggiornato con l’integrazione delle seguenti voci 21, 22 e 23 introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: “sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).”

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – modello comunicazione credito d’imposta beni strumentali (mise.gov.it), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite pec all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:

  • investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31.12.2021;
  • investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo 30.11.2021.
 
Credito d’imposta R&S&I&D

Il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata indicazione in cinque sezioni distinte dei seguenti investimenti:

  • sezione A – investimenti in attività di R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione B1 – investimenti in attività di IT, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione B2 – investimenti in attività di IT 4.0, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione B3 – investimenti in attività di IT green, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione C – investimenti in attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019.
In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi ai progetti quali titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, nonché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente dall’impresa o commissionate a imprese del gruppo.

Per ogni tipologia d’investimento è richiesta l’indicazione dell’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – modello comunicazione credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (mise.gov.it), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite pec all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

  • investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell’impresa 2020), entro il 31.12.2021;
  • investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
(MF/ms)



Nuova Sabatini in unica soluzione: i chiarimenti del Mise

Con la Circolare 10 febbraio 2021, n. 434 , il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell’erogazione del contributo “Nuova Sabatini” in un’unica soluzione, ai sensi dell’art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
La norma, infatti, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all’art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetta “Nuova Sabatini”), prevedendo che l’erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.
Nella circolare viene altresì precisato che resta confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
  • dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro (come disposto dll’art. 20, comma 1, lettera b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);
  • dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro (ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);
  • con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti richiesti dalle norme citate ai punti precedenti, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura. Ciò posto, con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative relative all’innovazione normativa introdotta.
Tale intervento normativo costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi, sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento, sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l’intero contributo riconosciuto subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento, senza dover attendere, per l’incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di 6 anni.

(MF/ms)