Con delibera n. 232/2022/R/eel l’Autorità per l’Energia – ARERA ha revisionato i corrispettivi tariffari di penalizzazione direttamente applicati in bolletta per immissioni e prelievi di energia reattiva a carico degli utenti del sistema elettrico nazionale non domestici collegati in media e bassa tensione (per questi ultimi con potenza contrattuale disponibile superiore a 16,5 kW).
In particolare, a decorrere dal 1 aprile 2023, per i clienti in Media Tensione o in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, oltre agli attuali addebiti previsti dalla vigente normativa per i prelievi di energia reattiva in fascia F1 e fascia F2, è prevista l’applicazione di corrispettivi unitari alle immissioni di energia reattiva in rete in fascia F3 pari ai corrispettivi unitari applicati in fascia F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva eccedenti il 75% dell’energia attiva.
A seguito di tali disposizioni, a partire dallo scorso luglio i distributori hanno messo a disposizione dei clienti in Media Tensione (attraverso il portale E-Distribuzione) i dati dell’energia reattiva immessa in rete.
Inoltre, i venditori sono tenuti a:
- relativamente ai clienti finali in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, a partire da settembre 2022 e fino a marzo 2023 riportare in bolletta o allegare alla bolletta o anche mediante separata comunicazione le letture mensili dell’energia reattiva immessa come messe a disposizione dal SII;
- relativamente ai clienti finali in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, inserire fino a marzo 2023 in tutte le bollette una opportuna comunicazione che l’ARERA ha predisposto in merito ai corrispettivi per energia reattiva immessa affinché possa essere valutata l’opportunità di azioni tecniche correttive (tipicamente la disconnessione di sistemi di rifasamento quando non necessari) finalizzate alla riduzione dell’energia reattiva immessa e ai relativi costi.
- relativamente ai clienti finali in Media Tensione, trasmettere entro il mese di marzo 2023 specifiche informative in merito ai corrispettivi oggetto del provvedimento.
La delibera introduce anche la possibilità che distributore e cliente finale concordino soglie differenti rispetto a quelle previste per il prelievo o per l’immissione di energia reattiva.
(RP/rp)