Effetti della nuova classificazione Ateco 2025: ulteriori chiarimenti dal Mase per le imprese elettrivore/gasivore
Il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), al termine delle interlocuzioni con gli Uffici della Commissione europea, ha pertanto fornito alla Csea indicazioni operative per recepire l’aggiornamento normativo nell’ambito delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia (elettrivore) e di gas naturale (gasivore), indicando che “il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l’eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l’approccio corretto è quello di seguire un’analisi basata sulla descrizione dell’attività sostanziale. In altri termini, l’attività ritenuta meritevole di agevolazione dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione”.
A tal fine, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza.
Successivamente il MASE ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a specifiche fattispecie di riclassificazione NACE Rev.2.1. Al tal fine in allegato sono riportate le tabelle di corrispondenza aggiornate.
Pertanto, ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla misura agevolativa, le imprese sono tenute a indicare, nel campo “Codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”, il codice dell’attività economica effettivamente svolta, come riportato nel “Modello IVA 2025 – periodo d’imposta 2024”.
Il requisito d’accesso sarà verificato in relazione alle citate tabelle di corrispondenza.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)