1

Registrazione manutentore qualificato sistemi sicurezza antincendio: proroga di un anno

Il DM del 1 settembre 2021 prevedeva che i manutentori dei sistemi antincendio dovessero essere registrati come tecnici qualificati presso la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco. La scadenza era inizialmente fissata al 25 settembre 2022, poi è slittata al 25/09/2023 ed è recentemente stata prorogata nuovamente di 1 anno, al 25 settembre 2024.
La figura di tecnico manutentore qualificato è quella a cui spetta il compito di attuare gli interventi per mantenere in efficienza e in buono stato impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
I termini della proroga sono contenuti nel DM “Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81” pubblicato nella GU n. 212, dell’11 settembre 2023.
Il Decreto distingue tali interventi di manutenzione da quelli di sorveglianza: questi ultimi consistono in controlli visivi atti a verificare che tutti gli impianti, le attrezzature e i sistemi antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non danneggiati; la sorveglianza può essere effettuata direttamente dai lavoratori delle imprese, adeguatamente istruiti.

Gli interventi di manutenzione e gli interventi sorveglianza vanno annotati nella parte dedicata del registro antincendio.

(SN/am)
 




Antincendio: novità per i tecnici di manutenzione e non solo

Il Dm 1 settembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2021) reca “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”, ai sensi del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 art. 46, comma 3, lettera a), punto 3. Le novità contenute nel decreto entrano in vigore dopo un anno dalla pubblicazione.

Poiché il decreto introduce la “nuova figura di tecnico manutentore qualificato” che dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui allegato II del decreto, nei prossimi mesi occorre verificare ed eventualmente adeguare le qualifiche del tecnico manutentore secondo le nuove modalità di qualificazione. Il decreto prevede che tutti gli interventi di manutenzione e controllo dovranno essere quindi eseguiti dai tecnici manutentori qualificati.

L’entrata in vigore dopo un anno, ovvero dal 25 settembre 2022, abrogherà alcuni articoli del Decreto precedente 10/03/1998 per uniformare la materia ai nuovi requisiti, modificando di fatto i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Per tutti gli aspetti di maggiore dettaglio si rimanda al testo del decreto, Api in seguito valuterà l’opportunità di un maggiore approfondimento del tema.

(SN/bd)
 
 




Rifiuti da manutenzioni

Le novità del D.Lgs. 116/2020

 

Tra le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020 entrato in vigore a settembre, portiamo all’attenzione degli associati la parte relativa alla gestione dei rifiuti di manutenzione. Infatti le modifiche inserite all’art.193 introducono la possibilità dell’utilizzo di un Ddt (Documento di Trasporto) per accompagnare quantitativi limitati di rifiuti che si creano presso il luogo di effettiva produzione verso il domicilio del soggetto che svolge l’attività. Più precisamente:

I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (Ddt) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Si precisa che il Ddt è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il Fir anche per questi tipi di trasporto. La possibilità di usare il Ddt non toglie comunque l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali come trasportatori di propri rifiuti (categoria 2bis).

Con riferimento all’art.230 commi 1 e 3 del D.lgs. 152/2006 e smi, che riguarda materiali derivanti da lavori su infrastrutture a rete (es sulla rete autostradale), il materiale “tolto d’opera” raccolto e trasportato al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, è accompagnato dal documento di trasporto Ddt che riporta il luogo di effettiva produzione, tipo, numero di colli e quantità, luogo di destinazione.

Per completezza si segnalano anche altre due precisazioni relativamente a:
Rifiuti sanitari domiciliari
I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Sfalci e potature comunali
Gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art.185 del Testo Unico Ambientale, infatti la frase è stata soppressa, pertanto devono essere gestiti come rifiuti.