Le novità del D.Lgs. 116/2020
Tra le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020 entrato in vigore a settembre, portiamo all’attenzione degli associati la parte relativa alla gestione dei rifiuti di manutenzione. Infatti le modifiche inserite all’art.193 introducono la possibilità dell’utilizzo di un Ddt (Documento di Trasporto) per accompagnare quantitativi limitati di rifiuti che si creano presso il luogo di effettiva produzione verso il domicilio del soggetto che svolge l’attività. Più precisamente:
I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (Ddt) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Si precisa che il Ddt è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il Fir anche per questi tipi di trasporto. La possibilità di usare il Ddt non toglie comunque l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali come trasportatori di propri rifiuti (categoria 2bis).
Con riferimento all’art.230 commi 1 e 3 del D.lgs. 152/2006 e smi, che riguarda materiali derivanti da lavori su infrastrutture a rete (es sulla rete autostradale), il materiale “tolto d’opera” raccolto e trasportato al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, è accompagnato dal documento di trasporto Ddt che riporta il luogo di effettiva produzione, tipo, numero di colli e quantità, luogo di destinazione.
Per completezza si segnalano anche altre due precisazioni relativamente a:
Rifiuti sanitari domiciliari
I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Sfalci e potature comunali
Gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art.185 del Testo Unico Ambientale, infatti la frase è stata soppressa, pertanto devono essere gestiti come rifiuti.