Regolarizzazione dei magazzini: ulteriori chiarimenti
Come disposto dalla norma primaria, sono stati previsti coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.
La regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).
Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è rivolta agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, agli OIC adopter. Sono, di fatto, escluse le imprese in contabilità semplificata, posta l’impossibilità di avvalersi della regolarizzazione.
Infatti, per tali soggetti, i costi di acquisto delle merci rilevano nel periodo d’imposta in cui è effettuato il pagamento.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, l’adeguamento riguarda i beni di cui all’art. 92 del TUIR. Si tratta, quindi, delle rimanenze:
- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 85 comma 1 lett. a) del TUIR);
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 comma 1 lett. b) del TUIR).
- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute (ex art. 92 comma 6 del TUIR);
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base all’art. 93 del TUIR.
- l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:
- dell’IVA;
- di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
L’aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:
- l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
- il volume d’affari.
- il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato);
- il valore del bene eliminato.
Si consideri una srl “solare” con codice ATECO 47.21 “Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati”, soggetta agli ISA e con ricavi di importo non superiore a 5.164.569 euro che, nel bilancio dell’esercizio 2022, ha esposto rimanenze finali di materie prime pari a 50.000 euro, le quali al 1° gennaio 2023 vengono adeguate a un valore di 40.000 euro, stornando l’eccedenza di 10.000 euro.
Ipotizzando un’aliquota media IVA riferibile al 2023 del 20% e assumendo il coefficiente di maggiorazione proprio dell’attività esercitata dalla srl definito dal DM in commento (1,3):
- l’IVA dovuta per la regolarizzazione ammonta a 2.600 euro (20% × 10.000 × 1,3);
- l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP ammonta a 540 euro [18% × (10.000 × 1,3 – 10.000).
(MF/ms)