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Modifiche di dicembre 2024 al D.lgs. 81/2008: sorveglianza sanitaria e locali interrati

La legge 13 dicembre 2024 n. 203 ha introdotto alcune modifiche al Testo Unico della sicurezza sul lavoro. In attesa del recepimento all’interno del testo unico stesso, si allega il testo integrale della norma e si anticipano qui brevemente i temi.
Le novità sono state pubblicate nella gazzetta ufficiale n.303 del 28.12.2024 e sono in vigore dal 12/01/2025. Riguardano alcuni aspetti della Sorveglianza Sanitaria (Art. 38 e Art. 41) e del lavoro in locali sotterranei o seminterrati.

Sorveglianza sanitaria
Modifica al comma 2 art.41 con inserimento del comma 2 bis:
Il medico competente, nella prescrizione degli esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione.

Locali sotterranei o semisotterranei
Modifica all’art.65:
È consentito l’uso di locali sotterranei o semisotterranei solo se:

  • Le lavorazioni non producono emissioni nocive.
  • Sono garantite adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
L’uso di locali sotterranei è consentito solo in deroga, garantendo condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, oltre al rispetto dei requisiti di sicurezza. Il datore di lavoro deve comunicare l’utilizzo di tali locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), allegando documentazione tecnica. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, l’utilizzo è consentito salvo richieste di chiarimenti o divieti da parte dell’INL.

(SN/am)