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In scadenza il 30 settembre la Lipe del secondo trimestre 2024

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al secondo trimestre 2024, deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024, secondo il termine previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010.

La comunicazione avviene presentando trimestralmente l’apposito modello (c.d. modello “LIPE”), anche quando le liquidazioni hanno periodicità mensile.

Il modello, costituito da un frontespizio e dal quadro VP, è stato da ultimo approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 125654/2024, aggiornato tenendo conto del nuovo limite minimo per effettuare i versamenti periodici dell’imposta ai sensi del DLgs. 1/2024.

Sono obbligati alla presentazione del modello tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione di coloro che, per legge, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Ad esempio, sono esonerati dall’obbligo comunicativo:

  • i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72 e nel periodo effettuano solo operazioni esenti;
  • i soggetti che adottano regimi che non prevedono l’applicazione dell’IVA, come il regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014) oppure il regime di esonero per i produttori agricoli (art. 34 comma 6 del DPR 633/72).
Si rammenta che alcuni soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, possono utilizzare le bozze delle liquidazioni periodiche, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi (il programma di precompilazione non concerne la generalità dei soggetti passivi ma, essenzialmente, coloro che adottano le liquidazioni su base trimestrale; cfr. provv. n. 9652/2023 e n. 11806/2024).

Alcuni dubbi in merito alla presentazione della comunicazione possono sorgere laddove il soggetto passivo esonerato, nel corso del trimestre di riferimento, abbia effettuato acquisti che comportano l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo del reverse charge.

Tanto vale sia nel caso di acquisti con il meccanismo del reverse charge “esterno” (es. acquisti intracomunitari di beni o acquisti domestici da soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia) sia nel caso di acquisti con reverse charge “interno” (es. servizi relativi a edifici da soggetti passivi stabiliti in Italia).

Un’interessante conferma, in merito alla permanenza delle condizioni di esonero per i soggetti in regime forfetario, è stata fornita nella circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023 (§ 4.5).

Ivi è stato precisato che un soggetto forfetario che effettua un acquisto con il meccanismo del reverse charge (es. acquisto intracomunitario), benché sia obbligato a versare l’IVA entro il 16 del mese successivo mediante F24, non è tenuto a effettuare la liquidazione, né a presentare la dichiarazione IVA annuale e, dunque, continua ad essere esonerato dalla comunicazione LIPE.

È, invece, diverso il caso in cui l’acquisto con il meccanismo del reverse charge sia effettuato da soggetti passivi nazionali che effettuano solo operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72 (es. prestazioni finanziarie). Per tali soggetti, un acquisto in reverse charge determina il venir meno dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, di conseguenza, anche il venir meno dell’esonero dalla presentazione del modello LIPE.

Se, ad esempio, il suddetto acquisto è avvenuto nel secondo trimestre, si ritiene che il soggetto passivo sia tenuto a presentare, oltre alla comunicazione relativa al periodo interessato, anche le successive comunicazioni del medesimo anno (terzo e quarto trimestre), salvo che egli risulti esonerato dall’effettuare le liquidazioni periodiche per altre cause (ad es., qualora nel trimestre non abbia eseguito operazioni, né attive né passive; si veda la C.M. n. 113/2000, § 2.1.5, seppure in relazione alle soppresse dichiarazioni IVA periodiche).

Invariate le sanzioni applicabili

Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà se l’invio dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

La misura della sanzione resta immutata anche per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, non essendoci state variazioni con il DLgs. 87/2024 attuativo della L. 111/2023. Operano però da tale ultima data le nuove condizioni relative al ravvedimento operoso.
 

(MF/ms)




Iva e versamento soglia minima

Il DLgs. 108/2024, nella parte in cui introduce modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari, contiene alcune novità di interesse che attengono, fra l’altro, all’ambito IVA.

La prima riguarda i versamenti dell’imposta che risultano dalle liquidazioni periodiche.

Si ricorda che il decreto “Adempimenti” (art. 9 del DLgs. 1/2024) ne aveva innalzato la soglia minima, con effetto a decorrere dalle somme dovute per l’anno d’imposta 2024, portandola dai precedenti 25,82 euro a 100 euro sia per i soggetti passivi “mensili” che per i soggetti passivi “trimestrali” (per obbligo o per opzione).

L’art. 1 comma 4 del DPR 100/98 dispone che, nel caso in cui l’importo dovuto non superi detta soglia, il versamento debba essere effettuato “insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.

Il decreto correttivo appena pubblicato introduce una nuova disposizione, in base alla quale, indipendentemente dal mancato superamento del limite di 100 euro, l’imposta risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre deve essere versata entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

Per quanto concerne i soggetti passivi “trimestrali per opzione”, l’art. 2 comma 3 del DLgs. 108/2024 ha anticipato al 16 novembre – data che coincide con la scadenza ordinaria prevista per il terzo trimestre – il termine ultimo entro il quale devono essere effettuati i versamenti dell’imposta che risultano dalle liquidazioni dei primi tre trimestri dell’anno, nel caso in cui la somma dovuta non superi 100 euro (art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99). La previgente formulazione della norma lasciava invece tempo fino al 16 dicembre.

Un’ulteriore novità contenuta nel DLgs. 108/2024 riguarda la disposizione, anch’essa introdotta dal decreto “Adempimenti”, in base alla quale è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. L’art. 2 comma 6 lett. c) del DLgs. 108/2024 elimina dall’art. 24 del DLgs. n. 1/2024 il riferimento alla trasmissione “dell’importo complessivo” dei corrispettivi.

La modifica, come si legge nella relazione illustrativa al decreto presentata nel corso dell’iter parlamentare, permette di evitare possibili dubbi applicativi dovuti alla circostanza che, allo stato attuale, nei registratori telematici è effettuata la memorizzazione dei singoli documenti commerciali, mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate riguarda il solo totale dei corrispettivi giornalieri.

Passando, poi, ai contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo, essi non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte dirette e indirette. Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione per il gruppo IVA, l’esonero dalla prestazione della garanzia si applica ai rimborsi IVA eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo (art. 6 comma 6 del DLgs. 128/2015).

A questo proposito, il DLgs. n. 108/2024 prevede che l’esonero spetti a tali soggetti passivi anche per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore (18 gennaio 2024) del DLgs. 221/2023, con il quale è stato potenziato il regime in esame.

(MF/ms) 




Lipe 2024, aggiornamento con la nuova soglia dei versamenti iva periodici

Il prossimo 31 maggio scade il termine per presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA riferite al primo trimestre 2024 (“soggetti trimestrali”) o ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 (soggetti “mensili”).

Il modello è stato aggiornato con il provv. Agenzia delle Entrate 14 marzo 2024 n. 125654 ma non presenta modifiche sostanziali rispetto alle ultime comunicazioni effettuate, né si segnalano novità rispetto all’ambito soggettivo e oggettivo dell’adempimento.

Si rammenta, in particolare, che sono obbligati a presentare il modello tutti i soggetti passivi IVA fatti salvi coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche e/o a presentare la dichiarazione IVA annuale.

Ad esempio, sono esonerati i soggetti che, per tutto il periodo d’imposta, annotano esclusivamente operazioni esenti, così come i soggetti in regime forfetario o “di vantaggio” e i produttori agricoli in regime di esonero da adempimenti ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 (i quali non effettuano le liquidazioni IVA, né presentano la dichiarazione).

La comunicazione torna dovuta qualora, nel corso dell’anno, dovessero venire meno le condizioni di esonero dalle liquidazioni e/o dalla dichiarazione.

Inoltre, non sussiste l’obbligo di invio della comunicazione LIPE per i soggetti che, nel trimestre in oggetto, non hanno posto in essere alcuna operazione rilevante ai fini IVA (né attiva né passiva), salvo che vi siano crediti da riportare dal trimestre precedente (rigo VP8). Lo aveva chiarito l’Agenzia delle Entrate, in una delle FAQ pubblicate il 26 maggio 2017.

Come anticipato, con il provv. n. 125654/2024, è stato aggiornato il modello di comunicazione, con effetti a partire dalle liquidazioni periodiche relative al 2024.

La principale modifica consiste nell’adeguamento, in corrispondenza del rigo VP7, della soglia prevista per il versamento dell’IVA periodica.

L’art. 9 del DLgs. 1/2024, in vigore dallo scorso 13 gennaio, ha incrementato detta soglia da 25,82 a 100 euro sia per i soggetti passivi con liquidazioni IVA mensili sia per i soggetti passivi con liquidazioni trimestrali (per obbligo o per opzione), unitamente ad altre semplificazioni per il pagamento dei tributi in attuazione della legge delega di riforma fiscale.

In sostanza, qualora l’importo dell’IVA periodica non superi 100 euro il versamento può essere effettuato insieme all’IVA dovuta per il mese o trimestre successivo (il cui importo è incrementato in maniera corrispondente).

La circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2024 ha formulato alcuni esempi. Con riferimento a un soggetto passivo che effettua le liquidazioni periodiche su base mensile, si è ipotizzato che dalla liquidazione IVA dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro.

In tal caso, il soggetto in parola aveva la possibilità di versare l’IVA a debito di gennaio (inferiore a 100 euro) entro il 16 maggio 2024, congiuntamente agli importi dovuti per i mesi di febbraio, marzo e aprile (per un totale di 130 euro).

Infatti, il cumulo con l’IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite introdotto dal DLgs. 1/2024.

Nell’ambito della comunicazione LIPE da presentare entro il prossimo 31 maggio, il riporto al periodo successivo del debito IVA andrà segnalato compilando il rigo VP7 dei quadri VP relativi alle liquidazioni di febbraio e marzo 2024.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per i trimestri successivi, fermo restando che il versamento, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Le ulteriori modifiche al modello hanno carattere di dettaglio e sono finalizzate ad adeguare la modulistica e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente:

  • è stata sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la descrizione del rigo VP10 è stata sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
  • nelle istruzioni, è stato eliminato il codice 2 relativo agli “Eventi eccezionali” e sono state aggiornate le indicazioni relative alla compilazione del rigo VP10, con il rinvio al modello F24 elementi identificativi.
 
 
Irregolare invio dei dati sanabile entro 15 giorni

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni è dovuta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza (15 giugno 2024, nel caso in esame), ferma l’ulteriore riduzione derivante dal ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).

Laddove si intenda regolarizzare la comunicazione prima della dichiarazione IVA annuale per il 2024 (da inviare entro il 30 aprile 2025), è necessario un invio “sostitutivo” del modello precedente, unitamente al versamento della sanzione (ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).
 

(MF/ms)




Lipe: modifiche del modello di comunicazione

Con il provvedimento n. 125654, pubblicato il 14 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha modificato alcune informazioni presenti nel modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE).

Ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010 si ricorda che la comunicazione è effettuata su base trimestrale e ha ad oggetto i dati delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti passivi IVA, siano esse mensili o trimestrali.

La prossima scadenza di presentazione del modello è il 31 maggio 2024, con riferimento ai dati del primo trimestre dell’anno in corso.

La modifica al modello si è resa necessaria, in particolare, per aggiornare la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica.

Con le novità previste dal DLgs. 1/2024, entrato in vigore lo scorso 13 gennaio, difatti, per le liquidazioni IVA effettuate su base mensile (art. 1 comma 4 del DPR 100/98), è stato elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del mese successivo.

Se l’importo dovuto non supera la soglia di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Anche per le liquidazioni IVA effettuate su base trimestrale, per effetto dell’apposita opzione prevista dall’art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99, è elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.

In questo caso, qualora l’importo dovuto non superi la soglia di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Le ulteriori modifiche al modello hanno carattere di dettaglio e sono finalizzate ad adeguare la modulistica e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente:

  • è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la descrizione del rigo VP10 è sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
  • nelle istruzioni, è stato eliminato il codice 2 relativo agli “Eventi eccezionali”;
  • sempre nelle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP10, il titolo è così sostituito: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”; di conseguenza, è così aggiornato anche il primo periodo: “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto-legge n. 262/2006)”.
 

(MF/ms)




“Lipe infedele” come ravvedersi

Entro il 30 aprile 2024 deve essere trasmessa telematicamente la dichiarazione IVA 2024, anno 2023.

Tra i vari aspetti da tenere in considerazione, vi è quello della necessaria verifica della corretta e tempestiva trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA (c.d. LIPE).

Con riferimento alla Lipe del IV trimestre 2023, in particolare, la stessa può essere:

  • trasmessa separatamente con le regole ordinarie previste per i primi tre trimestri dell’anno;
  • inclusa nel modello IVA 2024, con la compilazione:
    • del quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro il 29 febbraio 2024 (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
    • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione LIPE, la sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. n. 471/1997), ovvero un minimo di 500 euro, ed un massimo di 2.000 euro.

Tale sanzione, tuttavia, può essere fortemente compressa poiché la norma stabilisce che se i dati corretti vengono trasmessi entro 15 giorni dalla scadenza le sanzioni si riducono alla metà (sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro).

I termini di versamento, e gli ammontari dovuti, ai fini di regolarizzare la sanzione per omessa, tardiva o errata comunicazione periodica IVA avvalendosi del ravvedimento operoso, sono contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E/2017.

In particolare, nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata:

  • prima della presentazione della dichiarazione IVA, è necessario inviare la comunicazione omessa/incompleta/errata;
  • direttamente con la dichiarazione IVA o successivamente alla sua presentazione, non è necessario procedere all’invio della comunicazione omessa/incompleta o errata.
Come detto, l’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 ammette il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (62,50 euro), entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.

Va sottolineato che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA (R.M. n. 104/E/2017 ).

(MF/ms)



Lipe secondo trimestre 2023: trasmissione entro il 2 ottobre

I dati delle liquidazioni periodiche riferite al secondo trimestre 2023 devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con l’apposito modello, entro il prossimo 2 ottobre.

 

Per il secondo trimestre, l’art. 21-bis del Dl 78/2010 fissa il termine del 30 settembre, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 del Dl 73/2022 (in precedenza, infatti, la scadenza era quella del 16 settembre).

Essendo il 30 settembre 2023 un sabato, l’adempimento è differito al 2 ottobre 2023, ossia al primo giorno feriale successivo, come prevede l’art. 7 comma 2 lett. l) del Dl 70/2011.

Sono chiamati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, con la sola esclusione di coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche.

Nel caso in cui i dati siano stati omessi ovvero siano incompleti o inesatti, la sanzione è compresa tra 500 e 2.000 euro, dimezzabile purché i dati siano trasmessi regolarmente entro 15 giorni dalla scadenza (17 ottobre 2023).

La sanzione può essere ridotta beneficiando del ravvedimento operoso se, oltre al pagamento della sanzione, è presentata una comunicazione sostitutiva (ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).

È bene sottolineare che, ad alcuni soggetti passivi, è data la possibilità di effettuare la comunicazione avvalendosi del programma di assistenza on line offerto dall’Agenzia delle Entrate, mediante il quale sono messe a disposizione la bozza di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e il servizio di pagamento delle somme eventualmente dovute.

La bozza precompilata e il modello F24 per l’eventuale pagamento sono resi disponibili anche ai soggetti che non hanno convalidato o integrato i registri Iva precompilati (provv. Agenzia delle Entrate n. 9652/2023, punto 4).

La facoltà di fruire del programma di assistenza dell’Agenzia riguarda i soggetti passivi che adottano la liquidazione trimestrale per opzione o per natura (questi ultimi solo a partire dalle LIPE dell’ultimo trimestre 2022). 

Sono, inoltre, stati ammessi ad avvalersi del programma anche gli operatori per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, nonché coloro che si avvalgono di specifici metodi di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, quali i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo, le aziende enoturistiche od oleoturistiche (provv. n. 9652/2023, punto 2).

Oltre ai soggetti passivi che adottano la liquidazione periodica mensile, non possono, invece, avvalersi dei documenti Iva precompilati gli altri operatori già esclusi dal provv. n. 183994/2021, cioè a dire: i soggetti che esercitano attività per cui sono previsti regimi speciali, i soggetti che applicano l’Iva separatamente, coloro che aderiscono all’Iva di gruppo o che partecipano a Gruppi Iva, le Pubbliche Amministrazioni e gli enti soggetti alla disciplina dello split payment, i commercianti al minuto che adottano il metodo della ventilazione dei corrispettivi, i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio da utilizzare come carburanti per motori, i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi relativi alle operazioni tramite distributori automatici e coloro che erogano prestazioni sanitarie.

Qualora ci si accorga, dopo l’invio della comunicazione convalidata o integrata, che i dati in essa contenuti sono incompleti o inesatti, è possibile inviare una comunicazione sostitutiva, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (30 aprile 2024 per l’anno 2023), ferme restando le sanzioni applicabili.

Acquisti in reverse charge nel campo VP3

In merito alla compilazione del modello delle liquidazioni periodiche, un aspetto degno di interesse concerne gli acquisti relativi a operazioni con il meccanismo del reverse charge.

Nel caso di reverse charge “interno” (ad es., servizi nel settore edile), l’imponibile è riportato nel rigo VP3 (operazioni passive), mentre la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo solo se detraibile).

Se l’inversione contabile avviene in via elettronica (trasmettendo i dati al SdI), nel rigo VP3 sarà indicato l’imponibile contenuto nella fattura e non l’ammontare del documento integrato con codice “TD16” (si vedano le FAQ nel portale “Fatture e Corrispettivi”).

Tanto vale anche per il reverse charge “esterno” (ad es. prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia), per il quale è necessario indicare l’imponibile nel rigo VP3 del modello e la relativa imposta nei campi VP4 e VP5, a prescindere dall’integrazione elettronica via SdI.

In tema di reverse charge, è da rammentare che un singolo acquisto con lo speciale meccanismo comporta l’obbligo di presentare la comunicazione con i dati del periodo, anche per coloro che altrimenti ne sarebbero esonerati, come i soggetti passivi che effettuano solo operazioni esenti, mentre qualche dubbio vi è per i forfetari.

(MF/ms)




Lipe II trimestre: scadenza 2 ottobre 2023

Con l’art. 3 del Decreto “Semplificazioni”, Dl. n. 73/2022, titolato “Modifiche al calendario fiscale”, il legislatore è intervenuto in modifica all’art. 21-bis, comma 1, del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

A seguito della modifica introdotta, il termine di trasmissione telematica della LIPE relativa al II trimestre dell’anno (mesi di aprile, maggio e giugno) slitta dal 16 settembre al 30 settembre che quest’anno cade di sabato, con conseguente ulteriore differimento 2 ottobre 2023.

Si ricorda che la citata modifica riguarda solo ed esclusivamente la scadenza prevista per la Lipe del II trimestre, mentre non è stato interessato da cambiamenti il termine di presentazione originariamente previsto per gli altri trimestri, ovvero l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Si riepilogano quindi di seguito i termini di presentazione, tenendo conto della proroga di quelli in scadenza di sabato o in giorno festivo.

Periodo di riferimento – liquidazioni IVA mensili Periodo di riferimento – Liquidazioni IVA trimestrali Termine trasmissione LIPE
Gennaio 2023 I trimestre 2023 31.5.2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023 II trimestre 2023 2.10.2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023 III trimestre 2023 30.11.2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023 IV trimestre 2023 28.2.2024
Novembre 2023
Dicembre 2023
Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo (quadro VP) del modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”. Ne deriva che:
  • i contribuenti mensili presentano tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre di riferimento);
  • i contribuenti trimestrali presentano un unico modulo, relativo al trimestre di riferimento.
I contribuenti trimestrali per opzione (art. 7 Dpr n. 542/1999) sono tenuti a presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, anche se il relativo versamento viene effettuato in coincidenza con il saldo IVA (16 marzo).
 

(MF/ms)




Lipe 1 trimestre 2023: trasmissione entro il 31 maggio 2023

Entro il prossimo 31 maggio sarà necessario procedere all’invio delle Lipe (Liquidazioni periodiche Iva) per il primo trimestre 2023.

Come noto la comunicazione deve essere effettuata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre di ciascun anno, per i quali la comunicazione è fissata al 30 settembre (termine così differito per effetto dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 73/2022, conv. Legge n. 122/2022, rispetto alla scadenza originaria del 16 settembre).

Si riepilogano nella tabella sottostante i termini di presentazione per il 2023, tenendo conto della proroga di quelli in scadenza di sabato o in giorno festivo.

Liquidazioni iva mensili Liquidazioni iva trimestrali Scadenza
Gennaio  
 
I° trimestre 2023
 
 
31 maggio 2023
Febbraio
Marzo
Aprile  
 
II° trimestre 2023
 
 
2 ottobre 2023
Maggio
Giugno
Luglio III° trimestre 2023 30 novembre 2023
Agosto
Settembre
Ottobre  
 
IV° trimestre 2023
 
 
28 febbraio 2024
Novembre
Dicembre
Si noti che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le istruzioni relative al modello LIPE, al fine di tenere conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 14/2019, riguardante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della Legge n. 155/2017, in vigore dal 15 luglio 2022.

Inoltre, è stato precisato che, ai fini della compilazione del rigo VP2 (Totale operazioni attive), devono essere incluse anche le operazioni esenti dall’IVA di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, riferito alle cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche.

A quest’ultimo riguardo, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1 del D.Lgs. n. 83/2021, l’art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le vendite a distanza effettuate attraverso l’uso di piattaforme elettroniche, quali un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, stabilendo che gli operatori che, attraverso l’uso delle piattaforme on line, facilitano le vendite a distanza sono considerati coloro che effettuano le vendite in questione.

In pratica, le vendite a distanza a favore di consumatori finali, effettuate tramite un’interfaccia elettronica, danno luogo, allo stesso tempo, ad una cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica e a una cessione dall’interfaccia elettronica al cliente, cosicché il soggetto passivo che facilita la vendita attraverso l’utilizzo dell’interfaccia elettronica è considerato quale rivenditore dei beni.

L’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che la cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica, se territorialmente rilevante in Italia, è esente da IVA con obbligo di fatturazione.

In base all’art. 19, comma 3, lett. d-bis), del D.P.R. n. 633/1972, l’esenzione non preclude l’esercizio della detrazione dell’IVA, con la conseguenza che – nel calcolo del pro rata di detrazione – il fornitore considera la cessione in esame come equiparata alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.
 

(MF/ms)




Lipe: pubblicati i nuovi modelli di comunicazione

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle eEntrate il nuovo modello delle LIPE aggiornato e il nuovo modello IVA TR.

Il nuovo modello delle LIPE, in particolare, tiene conto:

  • degli “Eventi eccezionali”  per i soggetti che ai sensi dell’art. 1 , comma 923, della legge n. 234/2021, dell’art. 7 , comma 3-ter, del Dl. n. 17/2022 e dell’art. 39, comma 1-bis, del Dl. n. 50/2022, hanno sospeso i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022
  • e della sospensione dei versamenti per le Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Per tali soggetti l’art. 1, comma 923, della legge n. 234/2021 ha sospeso i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.
Si ricorda che l’obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis del Dl 31 maggio 2010, n. 78.

Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del Dpr. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4 Dpr. 23 marzo 1998, n. 100.

La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati 

  • alla presentazione della dichiarazione annuale IVA
  • o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).

L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

(MF/ms)




Lipe: secondo trimestre 2022, presentazione al 30 settembre

La comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) relativa al secondo trimestre 2022 potrà essere presentata entro il 30 settembre 2022.

L’art. 3 del Dl 73/2022 ha così differito, a regime, il termine di invio dei dati del secondo trimestre di ciascun anno, originariamente fissato per il 16 settembre (art. 21-bis del Dl 78/2010).

La legge di conversione del predetto decreto (L. 122/2022), pubblicata sulla G.U. del 19 agosto 2022, ha confermato tale previsione.

Rimangono, invece, invariati i termini di presentazione delle Lipe riferite al primo e al terzo trimestre, coincidenti con l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 31 ottobre).

Per il quarto trimestre, non è mutata la possibilità di trasmettere i dati, entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo, all’interno del modello Iva (compilando il quadro VP), anticipando la presentazione della dichiarazione annuale (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

Il nuovo termine di invio dei dati riferiti al secondo trimestre, garantisce tra l’altro agli operatori un maggior tempo per l’integrazione e/o la validazione delle Lipe precompilate, secondo il programma di assistenza on line di cui all’art. 4 del Dlgs. 127/2015, attualmente previsto per i soli soggetti passivi che effettuano le liquidazioni Iva su base trimestrale per opzione.

La bozza della comunicazione Lipe relativa al secondo trimestre 2022 è, infatti, disponibile dal 6 agosto 2022 (ossia il sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento), all’interno della sezione “Documenti Iva precompilati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Si ricorda che restano esonerati dalla comunicazione Lipe i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale Iva o non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Ne sono un esempio coloro che registrano esclusivamente operazioni esenti da Iva ex art. 10 del Dpr 633/72, purché nel corso dell’anno non abbiano effettuato ulteriori operazioni che abbiano fatto venire meno le suddette condizioni di esonero, come nel caso di acquisti per i quali si applica il reverse charge.

Sono altresì esonerati dalla comunicazione coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello. Si tratta, ad esempio, dei soggetti passivi con liquidazioni mensili che non hanno effettuato né vendite, né acquisti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, essi non sono tenuti a presentare la comunicazione con riferimento al secondo trimestre (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 26 maggio 2017).

Per quanto concerne eventuali violazioni, si rileva che, con il rinvio della scadenza al 30 settembre, slittano di conseguenza anche i termini per avvalersi della riduzione delle sanzioni con l’istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che, nel caso in cui la comunicazione sia omessa, incompleta o errata, si applica la sanzione di cui all’art. 11 comma 2-ter del Dlgs. 471/97, tra 500 e 2.000 euro. Tale sanzione è però ridotta alla metà qualora la comunicazione sia trasmessa entro i 15 giorni successivi alla scadenza o entro il medesimo termine sia eseguita la trasmissione corretta dei dati.
 
Correzione entro 15 giorni con sanzioni ridotte

La presentazione o la correzione entro i 15 giorni successivi al termine previsto consente, dunque, di applicare il ravvedimento sulla sanzione “base” ridotta (pari a 250 euro).

Ad esempio, in caso di correzione della “LIPE” del secondo trimestre eseguita entro il 15 ottobre, con ravvedimento perfezionato entro il 29 dicembre, il soggetto passivo dovrà versare un importo pari a 27,78 euro, ossia un nono di 250 euro.

In caso di presentazione o correzione effettuata a partire dal sedicesimo giorno successivo alla scadenza, invece, il ravvedimento si applica sulla sanzione “base” piena di 500 euro.

Ipotizzando, dunque, che la correzione avvenga a partire dal 16 ottobre, se il ravvedimento è perfezionato entro il medesimo termine del 29 dicembre, il soggetto passivo dovrà versare un importo pari a 55,56 euro, ossia un nono di 500 euro (si veda al riguardo ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).

La regolarizzazione può avvenire mediante invio di una comunicazione correttiva ovvero nell’ambito della dichiarazione Iva annuale, indicando i dati delle liquidazioni nel quadro VH del modello. In questa seconda ipotesi, tuttavia, non sarebbe possibile perfezionare il ravvedimento operoso entro il termine di 90 giorni, per le violazioni relative al secondo trimestre dell’anno.

(MF/ms)