Operazioni in contanti: nuova soglia a 5 mila euro
Da ciò consegue che, a partire dal 1° gennaio 2023, viene elevata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante.
Tale limite trova applicazione a prescindere dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. La soglia massima si applica, quindi, non solo per l’acquisto di beni e servizi, ma anche, ad esempio, per le donazioni.
Il tetto di 5.000 euro opera dunque per i trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra “soggetti diversi”, siano esse persone fisiche o giuridiche.
Come precisato dal MEF nelle apposite FAQ, per “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte quali, a titolo esemplificativo, i trasferimenti intercorsi tra:
- due società,
- il socio e la società di cui questi fa parte,
- la società controllata e la società controllante,
- il legale rappresentante della società e il socio,
- due società aventi lo stesso amministratore,
- la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
- prelevamento o versamento per cassa in contanti sovra soglia dal proprio conto corrente,
- prelevamento dell’utile dalla ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica,
- conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale,
Il trasferimento in contanti superiore ai valori massimi è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono “artificiosamente frazionati”.
È però perfettamente lecito pagare parte in contanti e parte in assegno, purché il contante sia inferiore al tetto di 5.000 euro.
L’art. 1, comma 2, lett. v) del Dlgs. n. 231/2007 precisa che per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.
Si noti che la finestra temporale di una settimana è puramente indicativa, posto che, anche oltre tale termine, la norma fa comunque salva la possibilità di qualificare l’operazione come artificiosamente frazionata quando ricorrano gli elementi per considerarla tale.
Non è invece ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione), ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
(MF/ms)