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Sblocco dei licenziamenti: indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con una nota del 16 luglio 2021, fornisce un quadro riepilogativo della disciplina del divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, che si ricava dalla lettura in chiave sistematica delle norme emanate in relazione all’emergenza Covid 19.

Alla nota è allegata una tabella riassuntiva, che distingue il regime di divieto applicabile in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro, delle sue caratteristiche e dell’eventuale utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Per le aziende industriali rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria, per le quali il blocco dei licenziamenti è collegato alla durata dell’integrazione salariale ordinaria o straordinaria richiesta (indipendentemente dall’effettivo utilizzo), l’eventuale richiesta del trattamento di integrazione salariale successivamente alla definizione delle procedure di licenziamento individuale sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

L’Ispettorato ha predisposto un modello specifico da utilizzare per la riattivazione delle procedure previste dall’art. 7 della L. n. 604/1966 da parte delle imprese per le quali è venuto meno il divieto di licenziamento. Si rammenta peraltro che tale procedura è prevista esclusivamente per il personale non soggetto alla disciplina del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (ovvero il provvedimento che disciplina le c.d. “tutele crescenti”).

Per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 in corso al momento dell’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, l’Ispettorato invita le aziende interessate a reiterare l’istanza utilizzando il medesimo modello di cui sopra.

Con una successiva nota, l’Ispettorato Nazionale ha chiarito che l’eventuale omessa indicazione dell’adesione dell’impresa istante ad un’associazione datoriale non preclude l’attivazione della procedura di conciliazione di cui trattasi.

Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini di legge e, nelle more della trattazione della procedura conciliativa, verificheranno, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.

Il blocco dei licenziamenti resta in ogni caso in vigore fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per Covid-19, per i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’assegno ordinario per Covid-19 o della CIG in deroga per Covid-19 e per le aziende industriali dei settori moda e tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15).

Infine, la nota rammenta che le Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) hanno condiviso con le OO.SS (CGIL, CISL e UIL) al tavolo con il Governo, un avviso comune con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro e che di tale orientamento si terrà conto in sede di riunione.

(FV/fv)




Covid 19: fine blocco licenziamenti e proroga ammortizzatori sociali

Il Decreto Legge approvato il 30 giugno 2021 all’art. 4 prevede, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati secondo la classificazione Ateco2007 con i codici 13, 14 e 15, ulteriori diciassette settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale per Covid-19 fino al 31 ottobre 2021 e, conseguentemente, la prosecuzione del blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo sino a tale data.

Per gli altri settori, il Decreto ribadisce la fine del blocco dei licenziamenti a partire dal 1º luglio 2021, fatta salva la particolare ipotesi (utilizzabile fino al 31 dicembre 2021) di domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al citato art. 4.

Si ricorda che il Decreto “Sostegni” aveva già previsto il blocco dei licenziamenti, per le aziende che utilizzano FIS e Cassa in deroga, fino al 31 ottobre 2021.

I divieti di licenziamento continuano a non trovare applicazione nei casi seguenti:

1) ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del c.c.;

2) ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (trattamento Naspi).

3) ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Da ultimo, si segnala, nella Presa d’atto sottoscritta il 29 giugno 2021 con il Governo, che le Parti sociali si sono impegnate, alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, a raccomandare l‘utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il Decreto Legge in questione prevedono, in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro.

(FV/fv)




Ammortizzatori per evitare i licenziamenti, Api: “Ha vinto la nostra linea di mediazione”

Articoli usciti sull’accordo siglato tra Governo e parti sociali martedì 29 giugno 2021 in cui Confapi ha avuto un ruolo chiave, commento di Mario Gagliardi vice-direttore Api Lecco Sondrio e responsabile Area relazioni industriali e sindacali.

Lecconotizie: API LECCO SONDRIO: Sblocco licenziamenti e cassa integrazione, API: “Ha vinto la nostra linea”

Prima Lecco: Ammortizzatori per evitare i licenziamenti, Api: “Ha vinto la nostra linea di mediazione”
 




Accordo utilizzo ammortizzatori per evitare i licenziamenti: vince la linea di mediazione di Confapi

Lecco, 30 giugno 2021 – Ieri pomeriggio dopo una lunga trattativa, si è giunti all’accordo tra Governo, associazioni imprenditoriali e sindacati per l’utilizzo della cassa integrazione per ritardare o evitare i licenziamenti. Passa la linea di Confapi portata avanti dal Presidente nazionale della nostra associazione Maurizio Casasco, in cui si impegnano le imprese a ricorrere agli ammortizzatori ordinari prima di interrompere il rapporto di lavoro. Il documento congiunto messo a punto a Palazzo Chigi è stato firmato dal premier Mario Draghi, dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dai leader di Cgil Cisl e Uil e dai presidenti di quattro organizzazioni imprenditoriali: il primo è stato Mario Casasco, di Confapi, e poi sono arrivate le adesioni di Confcooperative, Cna e Confindustria.

Vince quindi il modus operandi di Confapi che da sempre, in qualsiasi crisi, cerca di mediare prima di arrivare ai licenziamenti: “Siamo soddisfatti – spiega Mario Gagliardi vice-direttore di Api Lecco Sondrio e responsabile della nostra Area relazioni industriali e sindacali – Confapi ha avuto in questa trattativa un ruolo rilevante di mediazione tra le istanze portate avanti dai sindacati e l’iniziale posizione del Governo. L’intesa che si è definita, ovvero la raccomandazione al massimo utilizzo degli ammortizzatori sociali quale principale alternativa ai licenziamenti, rispecchia pienamente la filosofia con cui anche sul nostro territorio cerchiamo di gestire le crisi occupazionali. Da sempre, infatti, sensibilizziamo le imprese ad utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge con l’obiettivo di giungere, nel limite del possibile, a soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali”.

A livello locale Api Lecco Sondrio sottolinea come la situazione nelle nostre aziende non desti preoccupazione: “Riguardo le nostre associate – prosegue Gagliardi – non ci sono situazioni allarmanti, appartengono in gran parte al settore metalmeccanico con carichi di lavoro in netta ripresa, quindi non abbiamo situazioni di particolare criticità occupazionale. In generale come è stato concordato anche ieri a Roma, è comunque necessario definire quanto prima una riforma degli ammortizzatori sociali e avviare efficaci politiche attive del lavoro per poter contare al momento del definitivo sblocco dei licenziamenti su una rete di sicurezza adeguata”.

Anna Masciadri 
Ufficio Stampa Api Lecco Sondrio




Decreto Sostegni bis: nuove disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo

Con l’entrata in vigore del c.d. Decreto Sostegni Bis, è confermata, a decorrere dal 1º luglio 2021, la fine del blocco dei licenziamenti per le imprese industriali.

Per le imprese industriali che, a decorrere dal 1º luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale per le causali di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, resta precluso l’avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni continuano a non trovare applicazione nei casi seguenti:

1) ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del c.c.;

2) ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (trattamento Naspi).

3) ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

(FV/fv)