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Istruzioni Inps per il congedo obbligatorio per il padre

Il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2021 anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2021 ed è stato aumentato, per l’anno solare 2021, da 7 a 10 giorni.

Ai padri lavoratori dipendenti spettano pertanto 10 giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso l’obbligo del padre di astenersi dal lavoro anche in caso di morte perinatale.

L’Inps con circolare n.42 dell’11 Marzo 2021, alla luce di tale modifica, ha chiarito che il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

1) figlio nato morto dal primo giorno della 28º settimana di gestazione; il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla data di decesso;
2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita); il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso;

Il congedo non spetta invece ai padri i cui figli siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni già fornite dall’Istituto.

La legge di bilancio per il 2021 ha anche prorogato per l’anno 2021 il congedo facoltativo, nella misura di un giorno per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Il congedo facoltativo è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo di maternità. Il giorno fruito dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa ad un giorno.
Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

(FV/fv)