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Buoni pasto elettronici detassati fino a 10 euro

Buoni pasto elettronici agevolati fino a 10 euro dal 1° gennaio 2026.
La legge di Bilancio 2026 eleva da 8 a 10 euro il limite giornaliero del valore non imponibile dei buoni digitali – ossia delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica – che i datori di lavoro corrispondono ai propri dipendenti, mentre lascia invariata la soglia di 4 euro per quelli cartacei (articolo 1, comma 14, della legge 199/2025, in modifica dell’articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir).
La norma riguarda, oltre ai dipendenti, anche i soggetti titolari di rapporti di collaborazione non subordinata i cui redditi siano assimilati a quelli di lavoro dipendente, come nel caso dell’amministratore di società, ove rivesta la qualifica di dipendente o di collaboratore della medesima.
I buoni pasto elettronici vengono caricati su supporto elettronico (card o virtualmente su app) e riportano il valore facciale e il termine temporale di utilizzo.
I buoni nel carnet non possono essere utilizzati cumulativamente oltre il numero di otto (articolo 4, lettera d, comma 1, del Dm 122 del 7 giugno 2017), tuttavia ai fini fiscali tale divieto non incide sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, che restano quelli fissati dall’articolo 51 del Tuir (10 euro e 4 euro); di conseguenza il datore di lavoro non è tenuto alla verifica del numero di buoni utilizzati in contemporanea (principio di diritto Entrate 6/2019).
La disciplina di favore, inoltre, è applicabile anche per i lavoratori part time, nonché per i giorni di lavoro in smart working (risposta a interpello 123/2021).
 
Ricordiamo che Confapi Lecco Sondrio propone alle aziende associate il servizio di fornitura dei cd. “buoni pasto”. Il servizio è offerto grazie alla collaborazione con Trecuori, società benefit.

Per ricevere ulteriori informazioni in merito al servizio, nonché per le modalità di attivazione, vi invitiamo a contattare direttamente l’area Relazioni Industriali e Welfare di Confapi Lecco Sondrio (welfare@confapi.lecco.it – 0341282822).
 
(FV/fv)




Legge di Bilancio 2026: novità in materia di lavoro

Nel Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 “.  

Di seguito una disamina analitica delle novità legislative intervenute in ambito giuslavoristico e previdenziale.

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E INCREMENTO DEL POTERE DI ACQUISTO DELLE RETRIBUZIONI: 
Taglio IRPEF ( art. 1, commi 3 e 4 ) – La Legge di bilancio 2026 dispone il taglio di due punti percentuali della seconda aliquota IRPEF per i redditi da 28.000 a 50.000 euro che passa dall’ attuale 35 % al 33%.

L’ importo rappresenta il beneficio massimo che può essere percepito a seguito della riduzione. Tale importo, quindi, è interamente percepito dai contribuenti con reddito complessivo fino a 200.000 euro. Gli scaglioni vengono cosi ridefiniti:

  • fino a 28.000 euro annui 23% ;
  • da 28.000 euro a 50.000 euro annui 33% (35% nel 2025) ;
  • oltre 50.000 euro annui 43%
Detassazione per i rinnovi CCNL ( art. 1, c. da 7 a 12 ) – Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, la manovra prevede, per i soli dipendenti del settore privato, una tassazione agevolata con aliquota al 5% per gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione dei rinnovi contratti collettivi di lavoro sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026 siano essi nazionali, territoriali o aziendali. La detassazione trova applicazione limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore, nell’anno 2025, a 33.000 euro e salvo espressa rinuncia con atto scritto del lavoratore.
Premi di risultato tassati al 1% ( art. 1, c. da 8 a 9) – In via transitoria per gli anni 2026 e 2027 è prevista l’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% al 1%, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, per gli emolumenti retributivi costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa ( art. 1, c. 182, L. 208/2015 ). Resta fermo che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.  
Detassazione maggiorazioni contrattuali ( art. 1, c. da 10 a 11 ) – Per il periodo di imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’I.R.P.E.F. e delle addizionali, nella misura del 15%, le somme corrisposte entro il limite annuo di 1.500 euro ai lavoratori dipendenti a titolo di : 
  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi di legge e dei C.C.N.L.
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale, come individuati dai C.C.N.L.
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai C.C.N.L.
I lavoratori beneficiari sono quelli del settore privato, che, nell’anno 2025, hanno prodotto un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro.  Non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi, le indennità o le maggiorazioni che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili. Sono esclusi i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.
Utili ai lavoratori ( art. 1, c. 13 ) – Prorogata anche per il 2026 l’esenzione fiscale del 50 % dei dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato entro il limite annuo di 1500 euro. L’estensione temporale in esame concerne la norma di cui all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della L. 15 maggio 2025, n. 76.  
Soglia di esenzione buoni pasto ( art. 1, c. 14 ) – Dall’anno 2026, il limite di esenzione giornaliera del buono pasto elettronico passa da 8 euro a 10 euro mentre resta invariata la soglia di 4 euro per i buoni in forma cartacea. Erogare il buono pasto non è un obbligo, salvo non venga previsto dal C.C.N.L. o dalla contrattazione collettiva aziendale. 

PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE E INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
Incentivi assunzioni a tempo indeterminato ( art. 1, c. da 153 a 155 ) – Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno ( ZES unica ) e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, la Legge di bilancio prevede lo stanziamento di risorse per il riconoscimento di un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 24 mesi. L’esonero contributivo è legato alle nuove assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o per la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, realizzate nel corso del 2026. Per la disciplina di dettaglio, che dovrà definire gli interventi specifici i relativi requisiti, bisognerà attendere il decreto interministeriale emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze.  
Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri ( art. 1, commi da 210 a 213 ) – A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per quanto concerne la durata dell’esonero, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell’assunzione con il contratto a tempo determinato. Se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni.

CONCILIAZIONE VITA – LAVORO E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
Incentivi trasformazioni part time per genitori ( art. 1, c. da 214 a 218 ) – Al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, ai genitori lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali. Per incentivare l’applicazione di tale criterio, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Congedi parentali rafforzati ( art.1, c. 219) – La modifica riguarda l’estensione del congedo parentale dai 12 ai 14 anni del figlio o 14 dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, secondo le modalità stabilite dall’ art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.   
Estesi i congedi per malattia dei figli ( art. 1, c. 220 ) –  Ad essere modificata anche la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per la malattia dei figli di età superiore a tre anni. Tali congedi, spettanti per i medesimi giorni e in via alternativa tra i genitori, vengono elevati da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estende l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni. Resta fermo che per tali congedi non è prevista una forma di remunerazione, tuttavia c’è una copertura previdenziale con accredito della contribuzione figurativa.
Sostituzione di lavoratrici in maternità (art. 1, c. 221 ) – Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, è prevista la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs n.151 del 2001 – per un ulteriore periodo di affiancamento della “lavoratrice sostituita” non superiore al primo anno di età del bambino.
Esonero contributivo lavoratrici madri ( art.1, comma 206 ) – L’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli previsto dalla Legge di bilancio 2025 viene posticipato al 2027.
Bonus mamme lavoratrici ( art.1, comma 207 ) – Per l’anno 2026, nelle more dell’attuazione dell’esonero contributivo sopra menzionato, alle lavoratrici madri con due figli, dipendenti a tempo determinato e indeterminato, o autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, viene riconosciuta una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma. da corrispondere. Tale somma è riconosciuta dall’INPS fino al decimo anno di età del figlio più piccolo su richiesta dell’interessata.  La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici, dipendenti o autonome, con tre o più figli fino al mese del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio più piccolo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il bonus viene erogato in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2026.

SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA PREVIDENZIALE E II° PILASTRO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
Previdenza complementare, innalzate le soglie di deducibilità ( art. 1, c. 201, lett. a), numeri 1) e 2) ) – A decorrere dal periodo d’imposta 2026, viene innalzata da 5.164,57 euro a 5.300 euro la soglia di deducibilità dal reddito dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare.  Conseguentemente, ai lavoratori di prima occupazione successiva al 2006 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti i 5.300 di un importo pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo.
Neo assunti, silenzio assenso per l’adesione alla previdenza complementare ( art. 1, c. 204 e 205 ) – A partire dal 1° luglio 2026, per i lavoratori di prima occupazione, dipendenti del settore privato, viene prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare. A tal fine viene ridefinita la disciplina delle modalità e degli effetti del conferimento tacito o automatico stabilendo: 
•          la riduzione da sei mesi a sessanta giorni del termine oltre il quale opera il silenzio-assenso, prevedendo la decorrenza dell’iscrizione alla forma pensionistica complementare e dei relativi versamenti dalla data di assunzione dal predetto termine, anziché dal mese successivo alla scadenza del suddetto termine. Entro 60 giorni dall’assunzione il lavoratore può comunque rinunciare all’adesione automatica procedendo con una libera scelta o con il mantenimento del TFR secondo il regime di cui all’ art. 2120 C.C.;
•         in merito ai criteri di individuazione della forma pensionistica complementare, il conferimento tacito opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori;  
•          per le adesioni tacite gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che i contributi e gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto versati a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento a contenuto prudenziale contraddistinti da differenti profili di rischio e di possibile rendimento, sulla base, in particolare, dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.
Restano fermi gli obblighi informativi del datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto a fornire un’informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare. Per i lavoratori non di prima occupazione il datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia la scelta compiuta in precedenza facendosi rilasciare apposita dichiarazione dal lavoratore.  
Fondi pensione, erogazioni delle prestazioni ( art. 1, comma 201, lett. b); lett. c) e lett. d) ) – La Legge di bilancio modifica anche la disciplina delle prestazioni delle forme di previdenza complementare e del relativo regime tributario. In particolare a partire dal 1° luglio 2026 : 
1.       riguardo all’eventuale quota di prestazione in forma di capitale, è stato elevato il limite dell’importo liquidabile dal 50 per cento al 60 per cento in rapporto al valore attuale del montante finale accumulato [ lett. b), n.1) ] ;  
2.       con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, è prevista  la possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia con relativa disciplina anche sotto il profilo tributario [lett. b), n. da 2 a 4] ;
3.       in relazione alla disposizione già vigente, che prevede la possibilità di reintegrazione delle eventuali somme percepite a titolo di anticipazione della prestazione complementare, viene aggiornato il limite di deducibilità. Sulle somme reintegrate eccedenti il limite  è riconosciuto al contribuente “un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato” [lett. b), n. 5] ;
4.       viene specificato che i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità già vigenti per le prestazioni in forma di rendita vitalizia e di capitale si applicano anche alle nuove tipologie di rendita, oltre che alla “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) oltre a venire precisato che il principio già vigente di intangibilità nella fase di accumulo delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari si applica fino alla richiesta di liquidazione.  [lett. b), n. 6];
5.       nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra, viene soppressa la clausola secondo la quale il diritto ai versamenti degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto, e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro, spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro (anche aziendali) [lett. c)];
6.       Viene assegnato alla COVIP il compito di definire i criteri minimi che devono essere rispettati dai percorsi e dalle linee di investimento relativi ai contributi e agli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto versati a seguito di adesioni non esplicite affinché gli investimenti siano effettuate su linee contraddistinti da differenti profili di rischio e di possibile rendimento, sulla base, in particolare, dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente [lett. d)].
Stop all’anticipo della pensione con cumulo dei fondi pensione ( art. 1, c. 195 ) – Viene abrogata la previsione contenuta nella Legge di bilancio 2025 che riconosceva la facoltà di computare la rendita della previdenza complementare  ai fini del raggiungimento dell’importo soglia stabilito dalla normativa vigente per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata
Pensioni, tre mesi in più dal 2028 ( art. 1, c. da 185 a 193, 197 e 198 ) – La manovra allinea gradualmente nell’arco di un biennio i requisiti per la pensione di vecchiaia all’allungamento dell’aspettativa di vita. Invece di 67 anni e tre mesi in più , dal 2027 si potrà andare in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese (e 20 anni di contributi) e dal 2028 e 67 anni e tre mesi.  L’incremento non sarà inoltre applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti.
TFR all’ INPS. Ampliata la platea ( art. 1, c. 203 ) – A decorrere dal 1 gennaio 2026, sono tenuti al versamento delle quote di  TFR maturate e accantonate anche i datori che raggiungano o superino (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di cinquanta dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente al periodo di paga considerato.  Limitatamente al biennio 2026 e 2027 l’obbligo non opera  se, nel medesimo anno solare, il personale in forza risulta inferiore ai 60 dipendenti. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2032, saranno altresì tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo Tesoreria INPS anche i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore alle 40 unità, fermo restando il suddetto riferimento alla media annuale dell’anno precedente all’anno di volta in volta in corso. Nella disciplina finora vigente, per i datori già in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale in oggetto viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006; per gli altri datori, si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Incentivo al posticipo del pensionamento ( art. 1, c. 194 ) – La Legge di bilancio estende l’ambito di applicabilità dell’ incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che intendono proseguire con l’attività lavorativa una volta conseguiti i requisiti per il pensionamento. L’ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nell’anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall’età anagrafica. Nella disciplina previgente , la possibilità di fruizione del suddetto incentivo concerne i soggetti che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano conseguito il requisito per il suddetto trattamento pensionistico anticipato o il requisito in base alla disciplina transitoria della cosiddetta quota 103.
Ape sociale ( art. 1, c.  da 162 a 163 ) – La prestazione  in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste dall’art. 1, c. 179 della legge n. 232 del 2016  (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessità di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti ) viene prorogata fino al 31 dicembre 2026. A fronte delle adesioni inaspettate viene incrementata la relativa autorizzazione di spesa. La prestazione in argomento consiste in una indennità, pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, corrisposta al compimento dei 63 anni e 5 mesi fino al conseguimento dei requisiti pensionistici.
Liquidazione anticipata della NASpI ( art. 1, c. 176 ) – L’ incentivo all’ autoimprenditorialità non verrà più erogato in unica soluzione ma in due rate, la prima in misura pari al 70% dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata massima di fruizione della NASpI e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità. 
Assegno di inclusione: rinnovo senza sospensione ( art. 1, commi da 158 a 161 ) – Viene modificata anche la disciplina dell’Assegno di Inclusione (ADI) prevedendo che il beneficio economico sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e possa poi essere rinnovato per periodi ulteriori di 12 mesi, ripresentando una nuova domanda e senza il periodo di interruzione che in precedenza seprava la fine della prima erogazione dalla seconda. A fronte di questa semplificazione, si introduce un limite economico: l’importo relativo al primo mese di rinnovo sarà ridotto del 50% rispetto alla quota ordinaria.
ISEE : mobili e immobili ( art. 1, c. da 32 a 34 ; 208 – 209 e 584 ) – Ai fine del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, viene demandato ad un decreto ministeriale la definizione di nuovi criteri di computo delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all’estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all’estero. Inoltre, ai fini dell’accesso all’Assegno di inclusione, alle prestazioni del Supporto per la formazione e il lavoro, all’Assegno unico e universale per i figli e al bonus nuovi nati la soglia che non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare della prima casa ai fini ISEE è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Viene disposta anche l’esclusione dal calcolo dell’ indicatore degli immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali e vengono rideterminati i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell’indicatore.
Incremento pensioni per disagiati ( art. 1, c.179 ) – A partire dal 1° gennaio 2026 viene disposto l’incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate. In particolare, aumenta da 8 a 20 euro mensili l’importo dell’incremento di tali maggiorazioni sociali e, conseguentemente, da 104 a 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento in oggetto non è riconosciuto. 

L’area Relazioni Industriali si riserva di ritornare sull’argomento con successivi approfondimenti, che saranno resi disponibili non appena gli enti competenti forniranno i necessari chiarimenti normativi e le relative linee guida operative.

(FV/fv)
 




Confapi Donne e 6libera.6come6: da nostro studio ancora troppe discriminazioni su luoghi di lavoro

È stato presentato a Torino, in occasione dell’evento “La cultura del rispetto”, organizzato dal Comitato di Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, il report “Oltre il successo: le discriminazioni invisibili delle donne al vertice”, promosso dall’associazione 6libera.6come6 in collaborazione con il Gruppo Donne Nazionale CONFAPID. Dallo studio su discriminazioni e molestie su imprenditrici e manager italiane, emerge un quadro che sottolinea come il successo professionale femminile, a tutt’oggi, convive e si deve misurare con ostacoli strutturali e culturali.

Secondo i dati dell’indagine, quasi 7 imprenditrici su 10 (69,1%) hanno dichiarato di subire forme di mancato riconoscimento del ruolo e della loro autorevolezza, mentre il 40% riporta commenti sessisti o svalutanti e oltre un terzo (21,6%) afferma di essere esclusa da decisioni strategiche. Le discriminazioni, che riguardano le donne, sia giovani che più mature, non provengono solo dall’interno delle aziende, ma anche da clienti, fornitori e ambienti istituzionali, confermando la persistenza di stereotipi di genere anche ai vertici del sistema produttivo.

“Il nostro Osservatorio digitale contro le molestie e le violenze sul lavoro – 6libera.org – nasce proprio per dare voce e strumenti concreti a queste donne – dichiara Dhebora Mirabelli, responsabile del progetto SAFE – Per un Lavoro senza Violenza, per APS-ETS 6Libera.6come6 – “I dati raccolti dimostrano che la violenza di genere può assumere forme sottili ma pervasive: negare autorevolezza, marginalizzare o delegittimare sono atti che minano la dignità e l’efficacia professionale delle donne leader.”

“Il mondo dell’impresa, e non solo, non può e non deve mai permettersi di sprecare talenti e competenze, soprattutto per motivi di genere” – sottolinea Brigitte Sardo, Presidente Gruppo Donne Nazionale CONFAPID. “Come sistema a tutela delle Pmi, vogliamo costruire una cultura d’impresa fondata sul rispetto, la valorizzazione e la parità. Questo report ci aiuta a individuare gli strumenti più efficaci per sostenere le imprenditrici e garantire un vero equilibrio di opportunità.”

Tra gli strumenti ritenuti più utili dalle imprenditrici per contrastare le discriminazioni emergono: le reti di sostegno e mentoring per l’empowerment delle imprenditrici (33,2%), seguite da incentivi e meccanismi di premialità ESG (circa 22%) e maggiore consapevolezza in tema di tutela legale (circa il 16%). Molte suggeriscono, come azioni concrete di contrasto alla cultura patriarcale in azienda, l’adozione di codici etici correlati da piani aziendali strutturati sulla parità di genere, la formazione professionale continua per i lavoratori e l’implementazione di meccanismi di segnalazione anonima.

Inoltre, grazie al Fondo interprofessionale per le PMI – FAPI, sono stati attivati moduli di formazione obbligatoria sui temi delle discriminazioni, molestie e violenza nei luoghi di lavoro, rivolti alle imprese che applicano i Ccnl Confapi. Dal 2024, nell’ambito di questi percorsi, infatti, si sta sperimentando con successo un meccanismo premiale per incentivare progetti formativi orientati alla cultura del rispetto e dell’uguaglianza di genere nelle Pmi associate alla Confederazione.

Nell’ambito del Progetto SAFE – Per un Lavoro senza Violenza, l’Associazione 6libera.6come6 ha introdotto sperimentazioni pilota in diverse aziende del Nord, Centro e Sud Italia, siano esse micro, piccole, medie e grandi, introducendo innovativi e tecnologici sistemi di segnalazione anonima, formazione ai lavoratori e assistenza legale e sindacale gratuita alle vittime o alle lavoratrici delle Pmi a rischio.

 
 




Ottobre 2025: decreto legge in materia di sicurezza sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

 

Il provvedimento tocca alcuni temi come:

  • rafforzamento della formazione: l’obbligo di aggiornamento periodico degli RLS viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti.
  • Si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l'individuazione di criteri e requisiti di accreditamento.
  • sicurezza studenti (scuola-lavoro): si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa.
  • near miss e prevenzione: si promuovono linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
  • visite mediche aggiuntive: si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche;
A questo link il testo completo del comunicato stampa del Governo:

 

L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo.

(SN/am)

 




Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro: evento a Monza con crediti formativi

In occasione della Settimana Europea della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025, la direzione Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ha organizzato un convegno dal titolo:

NEAR MISS: ESPERIENZE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE IN BRIANZA
Un esempio di buone prassi condivise con le parti sociali territoriali
Giovedì 23 ottobre 2025 a Monza, ore 8:30 – 13:00

L’incontro è gratuito ma richiede registrazione, e permette l’ottenimento di crediti formativi per RSPP e ASPP. Si svolge nella Sala verde “Auditorium Egidio Ghezzi” Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13, 20900 Monza.

E’ stato ideato per promuovere la cultura della prevenzione attraverso la condivisione di esperienze concrete e strumenti operativi legati alla gestione dei near miss nei luoghi di lavoro.
L’evento si rivolge in particolare agli attori del sistema prevenzionistico aziendale.
In allegato trovate la locandina dell’evento e le indicazioni per l’iscrizione.
L’associazione vi può supportare nell’implementazione della raccolta e gestione dei near mess in azienda, che possono anche fare punteggio sul modello OT23 dell’INAIL. Se interessati potete contattare Silvia Negri: silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)
 




Legge n. 132/2025. Regole intelligenza artificiale: riflessi in materia lavoro

Si informano le Aziende Associate che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, che entrerà in vigore il 10 ottobre 2025.
L’unica disposizione che fa riferimento alla materia lavoristica è l’art. 11 titolato “Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro”.La norma non prevede strumenti attuativi, né attribuisce al Governo deleghe specifiche per la regolamentazione della materia. L’articolo si limita, difatti, ad enunciare principi di carattere generale relativi all’impiego dell’intelligenza artificiale nel contesto lavorativo, senza introdurre innovazioni sostanziali nell’ordinamento vigente, né ad incidere in modo operativo sulla gestione ed organizzazione del lavoro.Le disposizioni contenute nei tre commi riprendono infatti principi già desumibili da fonti normative preesistenti, quali il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, il D. Lgs. n. 81/2008 sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e il D. Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D. Lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza).Nello specifico, l’articolo stabilisce che l’intelligenza artificiale potrà essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare la salute psicofisica dei lavoratori e accrescere la  qualità e la produttività delle prestazioni. Il suo utilizzo deve essere sicuro, affidabile e trasparente, nel rispetto della dignità e riservatezza dei lavoratori.Il datore di lavoro o il committente ha l’obbligo di informare preventivamente i lavoratori sull’uso di sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dall’art. 1-bis del D. Lgs. 152/1997.Pertanto, l’informativa non è dovuta in tutti i casi di impiego dei sistemi di IA, ma solo nel caso in cui il sistema utilizzato è riconducibile alla categoria dei “sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati”. Restano comunque fermi i principi e gli obblighi derivanti dall’art. 4 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori), vincolanti per tutte le ipotesi in cui vengano impiegati strumenti da cui, anche indirettamente, possa derivare un controllo dei lavoratori, a prescindere dal “livello” di automazione.

Infine, ai sensi dell’art. 12, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene istituito un Osservatorio sull’adozione dell’intelligenza artificiale (IA) nel mondo del lavoro. Il suo compito è quello di:

  • massimizzare i benefici e ridurre i rischi derivanti dall’uso dell’IA in ambito lavorativo;
  • definire una strategia sull’utilizzo dell’IA in ambito lavorativo;
  • monitorare l’impatto dell’IA sul mercato del lavoro e individuare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’IAi;
  • promuovere la formazione di lavoratori e datori di lavoro in materia di IA.

L’Osservatorio sarà presieduto dal Ministro del Lavoro o da un suo rappresentante. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto ministeriale definirà la composizione dell’Osservatorio, le modalità di funzionamento e gli ulteriori compiti e funzioni.
L’area Relazioni Industriali si riserva di ritornare sull’argomento con successivi approfondimenti, che saranno resi disponibili non appena gli enti competenti forniranno i necessari chiarimenti normativi e le relative linee guida operative.

(FV/fv)

 




Confapi e IAL Lombardia: progetto di riqualificazione professionale attrezzista meccanico

Per dare risposta alle crescenti richieste di personale, Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con IAL Lombardia, Impresa Sociale che opera nel settore dei servizi al lavoro, realizzerà, all’interno del Programma GOL – Garanzia occupabilità dei lavoratori, un progetto di riqualificazione e inserimento professionale, identificando come figura di riferimento l’attrezzista meccanico.

 

L’iniziativa è rivolta a inoccupati (giovani senza esperienza) e disoccupati (provenienti da altri settori o con esperienze brevi) fortemente motivati ad acquisire nuove competenze nel settore metalmeccanico.
 
Il corso verrà strutturato come segue:

Formazione generale e specifica rischio alto Accordo CSR 2025 – 16 h – ottobre 2025
Moduli teorici (disegno meccanico, metrologia) 40 h –ottobre 2025
 
Esercitazioni pratiche c/o laboratorio (attrezzaggio, tornitura, fresatura) 34 h – ottobre/novembre 2025 
Tirocinio in situazione (curriculare) presso le aziende aderenti al progetto 50 h – novembre 2025

​Al termine del tirocinio in situazione, in caso di esperienza positiva, l’azienda potrà attivare un tirocinio extracurriculare (l’attivazione sarà gratuita) o precedere con proposte contrattuali.
 
Confapi Lecco e IAL si occuperanno dell’abbinamento azienda-corsista, sulla base delle disponibilità, tipo di produzione e domicilio/sede aziendale. Verranno effettuati dei colloqui diretti nelle aziende aderenti una volta formato il gruppo classe.
 
Per manifestare l’interesse è sufficiente scrivere a formazione@confapi.lecco.it o telefonare in Associazione chiedendo di Tiziana Montana 0341.282822.

(SB/tm)




Camisa: ritorno da ferie difficile, serve piano nazionale di rilancio

“Il ritorno dalle ferie si sta rivelando estremamente complicato per il comparto industriale italiano. La situazione economica è peggiorata rispetto alla fine di luglio e richiede risposte immediate e coordinate”. Lo ha dichiarato il Presidente Cristian Camisa.

“Accantonando la crisi politica francese – prosegue – anche la Germania, locomotiva industriale d’Europa, mostra segnali allarmanti tanto che oggi si intravede addirittura un fenomeno di deflazione dei prezzi dei beni. È evidente che, se non interveniamo per tempo, rischiamo di essere trascinati verso il basso dalla debolezza dei nostri principali partner commerciali. Il Pnrr ha dato una spinta importante, ma temporanea. Serve una visione di lungo termine che vada oltre i fondi europei e che metta le nostre imprese nella condizione di competere e crescere”.

Per il Presidente “la Francia oggi ha un rating superiore di sei notch rispetto all’Italia, ma la situazione reale non giustifica uno scarto così ampio. È necessario lavorare con le agenzie di rating per ridurre ulteriormente il costo del nostro debito, liberando risorse economiche fresche che possano essere reinvestite nella crescita. Una volta alleggerito il peso del debito, bisogna avviare un piano nazionale di rilancio dell’economia senza attendere passivamente le decisioni di Bruxelles. Le nostre Pmi hanno bisogno di certezze e strumenti concreti, non di burocrazia e ritardi. Solo così potremo evitare di essere travolti dalla crisi europea e restituire fiducia al nostro sistema produttivo.

“Non possiamo dimenticare – aggiunge Camisa – che i nostri principali concorrenti globali, Stati Uniti e Cina, hanno la capacità di assumere decisioni strategiche immediate e di orientare le proprie politiche industriali e commerciali. L’Europa, al contrario, appare spesso impantanata in veti incrociati e procedure lente, che finiscono per penalizzare l’intero tessuto produttivo. È proprio in questa asimmetria che si gioca il futuro della nostra industria. O l’Italia sarà in grado di dotarsi di un Piano industriale nazionale in tempo brevi, pur tenendo in considerazione il contesto europeo, – conclude – oppure rischieremo di restare ai margini della competizione internazionale”.

 
 




Confapi al tavolo sulla sicurezza col Ministro Calderone

Confapi ha preso parte al tavolo sulla sicurezza e del lavoro convocato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone. “Anche nell’incontro di oggi – ha sottolineato il Vicepresidente, Francesco Napoli – abbiamo ribadito la necessità di affrontare la sicurezza sul lavoro in modo organico. Per questo abbiamo richiesto un forte coordinamento tra le varie misure previste nei diversi provvedimenti in discussione (DDL Pmi, DDL Semplificazioni e il prossimo DL Sicurezza sul Lavoro). È fondamentale che queste misure entrino in vigore insieme e non in maniera frammentata, per assicurare alle imprese un quadro normativo chiaro e stabile”.

Nel corso del suo intervento il Vicepresidente ha portato al tavolo diversi temi importanti per la Confederazione a partire dall’asseverazione dei Modelli Organizzativi anche con fondi messi a disposizione da Inail. Bisognerebbe, inoltre, favorire l’implementazione di sistemi di gestione certificati come Iso 45001 nonché l’introduzione di linee guida semplificate e bandi dedicati per supportare gli organismi paritetici iscritti al Repertorio.

Per Confapi la figura strategica su cui investire per un vero salto di qualità sono i preposti, i veri artefici della sicurezza in azienda. “È necessario – ha aggiunto Napoli – investire sulla loro cultura della responsabilità, valorizzandone il ruolo. Per farlo, serve un cambio di paradigma nel finanziamento: chiediamo di eliminare la distinzione tra formazione obbligatoria (pagata dall’azienda) e formazione aggiuntiva (pagata dall’INAIL). Sarebbe importante finanziare l’intero processo formativo utilizzando le risorse INAIL. Questo finanziamento unico, magari garantito dagli organismi paritetici o dalle organizzazioni datoriali, deve avere un solo fine: che l’infortunio non si verifichi”.




Confapi-Synergie Como: progetto di riqualificazione professionale operatore meccanico

Per dare risposta alle crescenti richieste di personale, Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con Synergie srl – sede di Como, agenzia per il lavoro, realizzerà un progetto di riqualificazione e inserimento professionale sulla figura di riferimento “operatore meccanicocon la specializzazione su una determinata lavorazione tramite l’esperienza diretta in azienda.
Verranno coinvolte le aziende della provincia di Como e zone limitrofe. 
 
Il progetto è rivolto a:
• disoccupati: individui iscritti ai Centri per l’Impiego, privi di occupazione.
• inoccupati/inattivi: individui che non hanno mai avuto un’occupazione o che non sono più attivi sul mercato del lavoro
 
Il corso si pone come obiettivo la formazione dei partecipanti nell’ambito del settore metalmeccanico, fornendo una conoscenza teorico pratica delle principali lavorazioni meccaniche e conoscenza delle macchine utensili e nozioni delle principali attrezzature in uso.

 

Complessivamente a durata del corso è stimata di 160 ore all’interno delle quali sono previste:
 
• 16 ore di formazione sulla sicurezza alto rischio
• 64 ore di formazione teorica in aula/laboratorio
• 80 ore di formazione pratica in “training on the job” presso le aziende coinvolte
 
L’azienda che deciderà di aderire al progetto avrà la possibilità di colloquiare il partecipante preselezionato da Confapi Lecco Sondrio e Synergie prima dell’avvio del corso per poter confermare l’interesse.
 
L’inizio del progetto è previsto per fine settembre con termine fine ottobre. Al termine del percorso le aziende potranno inserire i corsisti con un contratto di somministrazione di 6 mesi (anche frazionati, prevendendo un periodo di prova).
 
Il progetto si considera a esito positivo al raggiungimento del 50% delle assunzioni sul totale dei partecipanti coinvolti.
 
Per manifestare l’interesse è sufficiente mandare una mail a scuola.lavoro@confapi.lecco.it o contattarci al numero 0341.282822 chiedendo di Tiziana.
 
(SB/tm)