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Crediti Iva è vittoria del buonsenso

“L’approvazione in Commissione Finanze del Senato della risoluzione sullo sblocco immediato dei crediti IVA per le imprese in crisi di liquidità è una vittoria del buonsenso che accoglie le grida d’allarme lanciate da mesi dal mondo delle piccole e medie imprese industriali.” Con queste parole, Cristian Camisa, Presidente di Confapi, commenta favorevolmente il via libera all’atto che impegna il Governo a superare il “circolo vizioso” della fideiussione obbligatoria.
“Fino ad oggi – spiega – molte PMI industriali si sono trovate intrappolate in un meccanismo perverso: lo Stato deve loro somme ingenti (crediti IVA strutturali), ma per restituirle richiede una garanzia fideiussoria. Tuttavia, le banche non concedono tale garanzia proprio perché l’impresa, non incassando il proprio credito, presenta una momentanea crisi di liquidità e un’erosione del patrimonio netto”.
“Lo Stato non ti paga perché sei in difficoltà, ma sei in difficoltà proprio perché lo Stato non ti paga – precisa Camisa – Chiedere una fideiussione a un’azienda a cui mancano i propri soldi è un ostacolo burocratico che ha rischiato di spingere verso il fallimento realtà produttive che sono invece sane e vitali.”
La risoluzione approvata oggi, su iniziativa del Presidente della Commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, introduce due pilastri fondamentali per la salvaguardia del tessuto produttivo: o una “corsia d’urgenza” per la verifica dei crediti IVA spettanti, con erogazione immediata entro due mesi dalla richiesta, o in caso di esito positivo della verifica, l’impresa non dovrà più presentare costose fideiussioni bancarie o assicurative, o l’Agenzia delle Entrate dovrà valutare la solidità dell’azienda non solo sulla base del bilancio passato, ma sulla continuità aziendale e sulla capacità di generare fatturato.

“Accogliamo con estremo favore l’impegno chiesto al Governo per una circolare interpretativa che riconosca la “crisi da credito IVA”. Non possiamo permettere che i dipendenti vadano a casa e che i libri finiscano in tribunale solo perché la burocrazia è più lenta delle necessità del mercato,” conclude Camisa “Ora ci aspettiamo che l’Esecutivo voglia dare seguito immediato a questo atto, trasformando i principi del Codice della Crisi d’Impresa in ossigeno reale per le nostre PMI industriali”.
 
 
 




LIPE 4 trimestre 2025: le opzioni per assolvere il relativo adempimento

I soggetti passivi tenuti a comunicare i dati delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2025 possono adempiere a questo obbligo con due modalità alternative (art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010):
  • presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni (LIPE), riferita a tale trimestre, entro il prossimo 2 marzo, considerato che il termine di trasmissione ordinario (28 febbraio) è sabato e il giorno successivo (1° marzo) una domenica;
  • inviare, entro la stessa data (2 marzo 2026), la dichiarazione IVA per il 2025 comprensiva del quadro VP.
Il contenuto del quadro VP del modello IVA è sostanzialmente uguale all’omonimo quadro della comunicazione LIPE, salvo:
  • alcune differenze nel rigo VP1 in relazione ai campi “Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)“, “Eventi eccezionali” (non presente) e “Operazioni straordinarie”;
  • la mancanza del rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”) riservato ai soggetti passivi che liquidano l’IVA trimestralmente “per opzione” (art. 7 del DPR 542/99), in quanto il rigo non deve essere compilato per le operazioni del quarto trimestre.
Le istruzioni della dichiarazione IVA precisano, in particolare, che:
  • la casella “Subforniture” deve essere barrata solo se il soggetto passivo si è avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74 comma 5 del DPR 633/72, che permettono di effettuare il versamento dell’imposta imputabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale e senza l’applicazione di interessi;
  • nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno, il campo “Operazioni straordinarie” deve essere compilato indicando la partita IVA del soggetto dante causa (es. società incorporata) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività svolta da tale soggetto.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro VP e l’individuazione dei dati da indicare nei righi occorre fare riferimento alle istruzioni fornite per il modello di comunicazione LIPE approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 58793/2017 (come modificato, da ultimo, dal successivo provv. n. 125654/2024).

Laddove il quadro VP sia presentato in sede di dichiarazione annuale IVA rimane, comunque, possibile correggere o integrare i dati errati o incompleti riferiti alle liquidazioni del quarto trimestre, presentando una dichiarazione “Correttiva nei termini”.

La correzione o integrazione sembra poter avvenire, alternativamente:

  • rettificando i dati nel quadro VP, se il nuovo invio della dichiarazione IVA avviene entro il prossimo 2 marzo;
  • compilando il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), se l’invio della dichiarazione IVA “Correttiva nei termini” avviene tra il 3 marzo e il 30 aprile.
In questo secondo caso, stando alle istruzioni per la compilazione del modello IVA, è necessario riportare nuovamente tutti i dati richiesti nel quadro VH, inclusi quelli non oggetto di integrazione o correzione.

Si ricorda che la comunicazione dei dati delle liquidazioni riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA.

La sola eccezione è rappresentata da coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione o a effettuare le liquidazioni periodiche, come nel caso dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014) o di coloro che registrano soltanto operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72.

È necessario, tuttavia, che, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.

Si pensi a un soggetto passivo che effettua solo operazioni esenti IVA di cui all’art. 10 del DPR 633/72, qualora venisse meno la condizione dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, a fronte di un acquisto in reverse charge.

Sono, altresì, esclusi dall’obbligo comunicativo coloro che, nel trimestre di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione né attiva né passiva. L’obbligo resta, però, anche in assenza di operazioni da rilevare nel periodo, qualora debba essere data evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).

Sanzione ridotta se si regolarizza entro 15 giorni

Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la correzione dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 (da 1/9 a 1/4 del minimo, in base a quando viene operata la regolarizzazione).

(MF/ms)




LIPE quarto trimestre 2024: comunicazione entro il 2 marzo 2026

Entro il prossimo 2 marzo 2026 dovrà essere trasmessa la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Li.Pe.) relative al 4° trimestre 2025.

Tale obbligo, previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, richiede l’invio in via telematica tramite la piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, nel formato XML conforme alle specifiche tecniche.

La comunicazione dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, con distinta compilazione di più moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del IV trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

La comunicazione deve sintetizzare le operazioni IVA del periodo di riferimento, distinguendo tra operazioni attive: il totale delle operazioni fatturate o soggette a fatturazione; operazioni passive: il totale delle operazioni registrate.

Eventuali inadempimenti sconteranno le sanzioni previste in materia di violazioni circa l’obbligo di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA. C.d. Li.Pe. ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.

Dunque, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di 27,78 euro (riduzione a 1/9). Laddove invece all’invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare 31,25 euro (riduzione a 1/8).

Con l’invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 euro e 62,50 euro.
 

Correzione Li.Pe.
Correzioni entro 15 gg (sanzione base 250 euro) Correzioni post 15 gg (sanzione base 500 euro)
Riduzione Importo da versare Ipotesi di ravvedimento Riduzione Importo da versare Ipotesi di ravvedimento
1/9 € 27,78 Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe. 1/9 € 55,56 Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe.
1/8 € 31,25 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026 1/8 € 62,50 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026
1/7 € 35,71 Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026 1/7 € 71,43 Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026
Per le ulteriori riduzioni si veda l’art. 13, comma 1, lettera b-ter, b-quater e b-quinques del D.Lgs. n. 472/1997 con riduzioni applicabili post attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
 
 
Se la violazione non viene sistemata neanche con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472/1997, nonché quella di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Si veda la risoluzione n. 104/E 2017.

Si ricorda infine che i soggetti passivi possono avvalersi della facoltà ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di comunicare con la dichiarazione IVA annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. La trasmissione del dichiarativo in questo caso dovrà essere effettuato entro il prossimo 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato): termine che coincide con la scadenza della Li.Pe. del 4° trimestre 2025. A tal fine sarà necessario compilare il quadro VP.
 
(MF/ms)




In Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico IVA

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio n. 24, Supplemento Ordinario n. 4/L, il DLgs. 19 gennaio 2026 n. 10, recante il Testo unico in materia di IVA.

Come espressamente previsto dall’art. 171 del decreto, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 (invece che dal 1° gennaio 2026, come era stato originariamente previsto dallo schema di decreto).

L’efficacia del Testo unico IVA è, quindi, allineata a quella stabilita per altri Testi unici, il cui differimento al 2027 è stato previsto dal DL “Milleproproghe” (art. 1 comma 9 del DL 100/2025).

Il Testo unico di cui al nuovo DLgs. 10/2026 si compone di 171 articoli e include, al suo interno, le disposizioni che sono attualmente contenute nel DPR 633/72, nel DL 331/93, nel DLgs. 127/2015, nonché le numerose altre norme IVA presenti in ulteriori leggi e decreti. A far data dal 1° gennaio 2027, i citati decreti saranno di conseguenza abrogati.

La revisione delle disposizioni in materia di IVA ha carattere “compilativo” e traspone in un unico corpus normativo la vigente disciplina relativa all’imposta, senza modificarne la formulazione, abrogando contestualmente quelle ad oggi vigenti.

Gli argomenti inseriti nel Testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/Ce. In questo modo, le disposizioni nazionali risultano sistematizzate, per buona parte, in modo coerente con la disciplina unionale.

Il nuovo ordine di collocamento delle disposizioni, nel DLgs. 10/2026, prevede in sequenza:

  • l’esame dei soggetti passivi (Titolo III);
  • le norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV);
  • il luogo delle operazioni (Titolo V);
  • il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI);
  • la base imponibile e le aliquote (Titolo VII);
  • le esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX);
  • la rivalsa e la detrazione (Titolo X);
  • il volume d’affari (Titolo XI);
  • gli obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
  • la riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).
     
A seguire, si rinvengono: rimborsi, Gruppo IVA, regimi speciali e regimi di franchigia.

Sul piano del contenuto, vi sono comunque alcuni sviluppi rispetto alle disposizioni attualmente vigenti.

Ad esempio, l’attuale art. 8 del DPR 633/72 (art. 45 del DLgs. 10/2026 secondo la nuova numerazione), in tema di esportazioni, è riformulato con la condizione che, ai fini del regime di non imponibilità IVA, “l’esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale”, eliminando il riferimento alla bolla di accompagnamento, non più utilizzata in Dogana quale prova di uscita dei beni.

Tra le altre modifiche, si evidenzia l’aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia.

L’attuale rimando normativo presente nella Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (nn. 127-terdecies, 127-quaterdecies e 127-quinquiesdecies) alla L. 457/78 (sebbene abrogata) è sostituita, nel DLgs. 10/2026 (Tabella, parte IV), con il rinvio al vigente Testo unico dell’edilizia (art. 3 comma 1 del DPR 380/2001).

Sono state implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico.

Tra queste, si evidenzia il DLgs. 186/2025 (c.d. decreto “Terzo settore e IVA”), il quale ha:

  • revisionato la materia dei servizi internazionali (art. 9 del DPR 633/72), della rettifica della detrazione (art. 19-bis2 del DPR 633/72), della detrazione per gli enti non commerciali (art. 19-ter del DPR 633/72) e quella dei prestatori dei servizi di pagamento (art. 40-bis del DPR 633/72);
  • adeguato le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis), con il conseguente rinvio al 2036 delle modifiche che avrebbero dovuto riguardare gli enti non commerciali (artt. 4 e 10 del DPR 633/72).
Nel Testo unico le disposizioni più recenti

Inoltre, rispetto alla versione approvata in via preliminare, il Testo unico tiene conto di ulteriori disposizioni introdotte recentemente, ossia:

  • la nuova aliquota del 5% per le cessioni di beni d’arte, di antiquariato o da collezione (art. 9 del DL 95/2025);
  • la riformulazione dell’art. 70-ter comma 5 del DPR 633/72, in tema di interpello probatorio per la costituzione del Gruppo IVA (art. 12 del DLgs. 192/2015);
  • le novità della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), quali la revisione della disciplina della base imponibile della permuta (art. 13 comma 5 del DPR 633/72) e le modifiche in tema di rimborsi IVA per operazioni di “tax free shopping” (art. 38-quater del DPR 633/72).
In ultimo, il Testo unico contiene una disposizione (l’art. 169 del D.Lgs. 10/2026) riepilogativa di numerose norme di interpretazione autentica e di coordinamento.
 

(MF/ms)




Dichiarazione IVA 2026: introdotti due modelli, uno semplificato

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2026, ha approvato i modelli di dichiarazione annuale IVA per l’anno 2025, introducendo una duplice architettura progettata per adattarsi a esigenze operative differenziate.

Modello IVA 2026: architettura completa – Il Modello IVA2026 rappresenta la versione integrale, con ventidue quadri (VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY, VZ) destinati a catturare l’intero articolato delle posizioni fiscali in materia IVA: liquidazioni periodiche, crediti, debiti, versamenti, sospensioni, operazioni intracomunitarie, esportazioni e ogni altra variante gestionale rilevante. 

Modello IVA BASE 2026: la versione semplificata – Accanto al modello generale, l’Agenzia ha promosso il Modello IVA BASE2026, composto da un sottoinsieme di nove quadri (VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX, VT), destinato ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali IVA senza ricorrere a regimi agevolati, opzioni di gruppo o operatività finanziaria complessa. La scelta di questa alternativa semplificata rappresenta un’estensione del principio di semplificazione già operante in altri adempimenti tributari e consente una compilazione più snella, pur mantenendo l’accuracy nei dati significativi. 

Arrotondamento e indicazione degli importi – Tutti i modelli prescrivono l’indicazione degli importi in unità di euro con arrotondamento per eccesso ove la frazione decimale sia pari o superiore a 50 centesimi, per difetto in caso contrario. La regola riproduce fedelmente i principi matematici dettati dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e dalla normativa comunitaria in materia. 

Trasmissione telematica e modalità tecnico-operative – I soggetti che presentano telematicamente la dichiarazione, direttamente o tramite intermediari abilitati (di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998), devono trasmetterne i dati secondo specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. L’intermediario incaricato è in ogni caso obbligato a rilasciare al contribuente una dichiarazione redatta su modelli conformi in struttura e sequenza a quelli formalmente approvati.

 
(MF/ms)




Prorogata fino al 31.12.28 la detrazione al 40% dell’Iva sugli autoveicoli promiscui

Con la decisione n. 2529 dell’8 dicembre 2025, è stata prorogata, sino al 31 dicembre 2028, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio dell’Unione Europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.

Senza questa ulteriore proroga, infatti, l’autorizzazione europea sarebbe scaduta alla fine di quest’anno.

Si ricorda che, nella sentenza del 2006 relativa alla causa C-228/05 (Stradasfalti), la Corte di Giustizia Ue aveva dichiarato contrarie alla normativa comunitaria le limitazioni, stabilite all’epoca in Italia, con riguardo alla detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto e l’importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli nonché per le relative spese di gestione.

A fronte della citata pronuncia, l’art. 1 del DL 258/2006 aveva riconosciuto la possibilità di chiedere il rimborso dell’IVA non detratta per le predette operazioni effettuate sino al 13 settembre 2006, ossia al giorno anteriore alla pubblicazione della sentenza.

Era stato modificato, inoltre, l’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 prevedendo che, di regola, la citata imposta non sarebbe stata detraibile sino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue dell’autorizzazione concessa all’Italia a stabilire una misura ridotta della detrazione.

Alla luce delle difficoltà riscontrate nel controllo circa la ripartizione fra uso imprenditoriale (o professionale) e uso privato di mezzi di trasporto, infatti, il nostro Paese aveva chiesto al Consiglio dell’Ue di poter introdurre misure in deroga agli artt. 26 e 168 della direttiva 2006/112/Ce.

Tale richiesta è stata accolta con la decisione del 18 giugno 2007 n. 441 che consente la limitazione al 40% del diritto a detrarre l’IVA assolta sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.

È stato imposto, comunque, di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tali veicoli siano sottoposti a una restrizione del diritto alla detrazione dell’imposta (si veda l’art. 3 comma 6 del DPR 633/72).

L’efficacia dell’autorizzazione concessa dal Consiglio dell’Ue era limitata inizialmente sino al 31 dicembre 2010, ma tale termine è stato prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2025 con la decisione 6 dicembre 2022 n. 2411.

L’autorizzazione appena concessa “differisce” nuovamente il predetto termine al 31 dicembre 2028. Un’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ancora le misure di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31 marzo 2028, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA.

Come emerge dal Preambolo della decisione in esame, la Commissione europea ha ritenuto appropriata una nuova proroga della misura, in quanto semplifica la riscossione dell’IVA e previene alcune forme di evasione ed elusione fiscale. Inoltre, non c’è il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

Restano invariate le deroghe previste

Ai sensi dell’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) e d) del DPR 633/72, dunque, sino alla fine del 2028 (salvo ulteriori proroghe) è ammessa in detrazione nella misura del 40% l’IVA assolta per l’acquisto o l’importazione:

– di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
– di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli a motore, di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni indicate nell’art. 16 comma 3 del DPR 633/72 (es. noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.

Il predetto limite alla detrazione dell’IVA non si applica ai veicoli:
– utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione (es. veicoli destinati alla manutenzione della rete di trasporto, cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-114/2017);
– che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (es. taxi);
– utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

I veicoli acquistati dal datore di lavoro o detenuti in virtù di contratti di noleggio o locazione (anche finanziaria) e messi a disposizione del personale dipendente, a fronte di uno specifico corrispettivo, sono inclusi nella categoria dei veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.

L’imposta assolta in tutti questi casi è detraibile integralmente, fermo restando i limiti derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad IVA e dall’applicazione del principio di inerenza (R.M. n. 6/2008).
 
(MF/ms)




Agenzia Entrate: in arrivo le comunicazioni di anomalie sulla dichiarazione Iva 2023, anno 2022

Le comunicazioni di anomalia IVA che stanno arrivando in questi giorni ai contribuenti sono “lettere di compliance” con cui l’Agenzia delle Entrate segnala scostamenti tra dati dichiarati (quadro VF) e dati presenti nelle banche dati IVA (fatture elettroniche e bollette doganali).

Non sono veri e propri avvisi di accertamento, ma inviti a verificare e, se necessario, a regolarizzare con ravvedimento operoso.

Cosa contestano le nuove lettere 

L’Agenzia evidenzia che l’IVA ammessa in detrazione indicata nel quadro VF della dichiarazione IVA risulta superiore all’imposta risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali di importazione.

La ricostruzione avviene incrociando i dati delle fatture elettroniche di acquisto e delle importazioni con quanto indicato nei righi del quadro VF relativi all’IVA detraibile.

Dove si trovano i dettagli dell’anomalia – Oltre alla PEC o alla lettera, il dettaglio dell’anomalia è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Cassetto fiscale” > “L’Agenzia scrive”, nonché nel portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA”. Nel cassetto fiscale è possibile visualizzare i dati utilizzati per il confronto (importi IVA su fatture e bollette) e confrontarli con quanto riportato nella dichiarazione.

Le opzioni per il contribuente – Il contribuente può:

  • ritenere non corretta la ricostruzione dell’Agenzia, contattare i numeri indicati e trasmettere documentazione a supporto tramite il canale telematico CIVIS (accessibile dall’area riservata, sezione “Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo”).
  • riconoscere l’errore e regolarizzare presentando dichiarazione IVA integrativa e versando maggiore IVA, interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso, indicando nel modello F24 il codice atto riportato nella comunicazione.
Come funziona il ravvedimento in questo caso 

Trattandosi di violazioni riferite al 2022, il ravvedimento segue la disciplina dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 nella versione previgente alle modifiche del D.Lgs. n. 87/2024, come espressamente richiamato in calce alla comunicazione.

Oltre alla maggiore IVA devono essere versate le sanzioni per infedele dichiarazione IVA e i relativi interessi, con riduzione in funzione del tempo trascorso, così da prevenire controlli più invasivi.

Strumenti operativi: deleghe, cassetto e CIVIS – Il contribuente può delegare fino a due intermediari alla consultazione del cassetto fiscale seguendo le procedure descritte (funzionalità Entratel/Fisconline, delega cartacea con codice di attivazione o richiesta presso gli uffici). Tramite CIVIS è possibile inviare in formato PDF/A o TIF/TIFF la documentazione utile a giustificare le incongruenze, ottenendo protocollo di invio e successiva ricevuta con l’esito dell’acquisizione dei file.
Per confermare quanto riportato nel quadro VF e chiudere l’anomalia, è necessario preparare un set di documenti che provi in modo puntuale l’IVA effettivamente detraibile e consenta al funzionario di comprendere la liquidazione.

Documenti di base da allegare

  • Copia della comunicazione ricevuta (con Id comunicazione e codice atto), utile per l’aggancio della pratica in CIVIS e per l’indicazione in F24.
  • Prospetto di riconciliazione quadro VF: tabella che allinei, rigo per rigo, l’IVA detraibile dichiarata con i totali IVA da fatture elettroniche ricevute e da bollette d’importazione, evidenziando le rettifiche proposte.
  • Estratti registro acquisti e schede contabili IVA dell’esercizio interessato, con evidenza dei documenti rilevanti per l’anomalia.
Fatture e importazioni
  • dossier fatture elettroniche di acquisto: elenco completo dei documenti con numero, data, controparte, imponibile e IVA, in coerenza con i dati “Fatture e Corrispettivi” (CSV/PDF di consultazione e, se necessario, copia delle fatture)
  • prospetti doganali: riepilogo ai fini contabili delle dichiarazioni di importazione (prospetto ADM), idoneo alla registrazione e alla prova dell’IVA pagata in dogana
  • eventuali note di credito/debito correlate e prova di registrazione, se hanno inciso sulla detrazione.
(MF/ms)



Acconto IVA 2025

Il versamento dell’acconto IVA rappresenta un adempimento di fine anno particolarmente rilevante per tutti i soggetti passivi IVA, chiamati – entro il 29 dicembre 2025 (poiché il 27 cade di sabato) – a determinare e, se dovuto, versare l’importo dell’acconto.
Si tratta di un passaggio decisivo sia per la corretta gestione della posizione IVA, sia per una pianificazione efficiente della liquidità aziendale. Il legislatore, al fine di agevolare i contribuenti, consente di scegliere tra diverse modalità di calcolo dell’acconto, così da poter adottare quella più idonea alla propria situazione.

In particolare, è possibile utilizzare il metodo storico, il metodo previsionale oppure il metodo analitico. Ognuna di queste opzioni presenta caratteristiche proprie e può risultare più o meno vantaggiosa in base all’andamento dell’attività e alle esigenze finanziarie del contribuente.

  • Ambito soggettivo per il versamento dell’acconto IVA 2025
  • Le diverse metodologie di calcolo dell’acconto IVA 2025
  • Analisi del metodo storico
  • Variazioni dei regimi di liquidazione e di versamento dell’imposta
  • Esercizio di più attività (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972)
  • Fusioni, incorporazioni e scissioni
  • Modalità di versamento dell’acconto
  • Sanzioni

 
In allegato schema delle varie opzioni.

(MF/ms)




Split payment: online gli elenchi per il 2026

Sono disponibili per la consultazione nel sito web del Dipartimento delle Finanze gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2026. Tale meccanismo prevede alcuni particolari aspetti operativi delineati dalla circolare n. 27/E/2017 che in alcuni passaggi richiamava la circolare precedente n. 15/E/2015 e di seguito riepilogati.

Gli elenchi disponibili per il 2026 comprendono società controllate dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri, enti o società controllati dalle amministrazioni centrali, locali, dagli enti nazionali di previdenza e assistenza, e società partecipate da pubbliche amministrazioni per almeno il 70% del capitale sociale. Le pubbliche amministrazioni stesse, pur non incluse negli elenchi, sono comunque soggette allo split payment e possono essere consultate nell’elenco IPA pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.

Da segnalare che il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, ha recentemente introdotto novità rilevanti in materia di split payment (scissione dei pagamenti).

Tra le principali modifiche vi è l’esclusione dall’applicazione dello split payment per le società quotate iscritte nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2025. Ciò significa che, per le fatture emesse dal 1° luglio 2025 in avanti, nei confronti di tali società si applicherà il regime IVA ordinario, con il fornitore che incassa e versa l’IVA tramite la propria liquidazione periodica.

 

Adempimenti dei fornitori
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori sono tenuti ad emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Da un punto di vista operativo, il fornitore:
  • non deve computare nella liquidazione di periodo l’IVA a debito indicata in fattura;
  • deve registrare nel registro “IVA vendite” le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dai fornitori;
  • deve annotare in modo distinto (anche con l’istituzione di appositi codici IVA) la fattura emessa in regime di split payment, indicando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta.
Adempimenti dei soggetti acquirenti
Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti in ambito istituzionale versano l’IVA mediante il modello F24 “enti pubblici”, utilizzando apposito codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile.
Invece, il Decreto attuativo (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, successivamente modificato ad opera del D.M. 13 luglio 2017) con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali ha chiarito che le stesse possono procedere al versamento dell’IVA mediante due modalità tra loro alternative.
La prima modalità prevede che per il versamento dell’IVA le Pubbliche amministrazioni che esercitano attività commerciale e le altre società possono procedere al versamento dell’IVA mediante presentazione del modello F24entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo.
In alternativa, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società, per le fatture oggetto di split payment possono:
  • annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente;
  • imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità (o del relativo trimestre in caso di liquidazioni trimestrali);
  • registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.
Esigibilità IVA In linea generale l’IVA relativa alle cessioni di beni, nonché alle prestazioni di servizi, relativa alle operazioni in split payment, è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo ai fornitori.
In alternativa, i soggetti in split payment, invece che liquidare l’imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo, possono optare per anticipare tale momento a quello di ricezione o registrazione della fattura. La scelta per l’esigibilità anticipata potrà essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata.
Infine, in caso di errori o mancate inclusioni, è possibile inviare segnalazioni tramite un apposito modulo disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, allegandola visura camerale, per permettere l’aggiornamento tempestivo degli elenchi. Questo meccanismo garantisce trasparenza e correttezza nell’applicazione della scissione dei pagamenti nel rispetto delle recenti disposizioni normative.

(MF/ms)
 




LIPE 2 trimestre 2025: scadenza il 30 settembre

Il prossimo 30 settembre scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE), relativa al secondo trimestre 2025.

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. 

Le LIPE – art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 – sono comunicazioni da trasmettersi esclusivamente tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi, nel rispetto del tracciato XML stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Riepilogano i dati salienti delle operazioni IVA compiute nel trimestre di riferimento: totale delle operazioni attive fatturate o soggette a fatturazione e totale delle operazioni passive registrate.

Un maggior grado di dettaglio è richiesto con riferimento all’aspetto specifico della liquidazione dell’imposta. Dovranno pertanto essere indicate l’IVA esigibile di periodo e l’IVA detratta, e tutti quegli elementi che concorrono alla determinazione del saldo finale (a debito o a credito) del periodo:

  • Debito del periodo precedente riportato a nuovo in quanto di valore inferiore ad euro 25,82 – rigo VP7 -;
  • Credito del periodo precedente – rigo VP8 – che deve categoricamente coincidere con il rigo VP14, colonna 2, della LIPE del mese o trimestre precedente;
  • Credito annuale – rigo VP9 – che riepiloga il credito IVA dell’anno precedente.
Inoltre, posto che la principale funzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche è quella di verificare la regolarità dei versamenti, trovano anche accoglimento le somme dovute a titolo di IVA per immatricolazione auto UE (rigo VP10) ed eventuali crediti di imposta utilizzati a scomputo dell’IVA (rigo VP11), nonché, per i trimestrali “normali”, gli interessi di liquidazione, pari all’1%, da esporsi al rigo VP12.

La comunicazione in scadenza il 30 settembre dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2025, con distinta compilazione di altrettanti moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del II trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

 

Liquidazioni IVA mensili 2025 Liquidazioni IVA trimestrali Scadenza
Gennaio 2025  
 
I trimestre 2025
 
 
3.6.2025
Febbraio 2025
Marzo 2025
Aprile 2025  
 
II trimestre 2025
 
 
30.9.2025
Maggio 2025
Giugno 2025
Luglio 2025  
 
III trimestre 2025
 
 
1.12.2025
Agosto 2025
Settembre 2025
Ottobre 2025  
IV trimestre 2025
 
2.3.2026
Novembre 2025
Dicembre 2025
 
(MF/ms)