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Agenzia Entrate: in arrivo le comunicazioni di anomalie sulla dichiarazione Iva 2023, anno 2022

Le comunicazioni di anomalia IVA che stanno arrivando in questi giorni ai contribuenti sono “lettere di compliance” con cui l’Agenzia delle Entrate segnala scostamenti tra dati dichiarati (quadro VF) e dati presenti nelle banche dati IVA (fatture elettroniche e bollette doganali).

Non sono veri e propri avvisi di accertamento, ma inviti a verificare e, se necessario, a regolarizzare con ravvedimento operoso.

Cosa contestano le nuove lettere 

L’Agenzia evidenzia che l’IVA ammessa in detrazione indicata nel quadro VF della dichiarazione IVA risulta superiore all’imposta risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali di importazione.

La ricostruzione avviene incrociando i dati delle fatture elettroniche di acquisto e delle importazioni con quanto indicato nei righi del quadro VF relativi all’IVA detraibile.

Dove si trovano i dettagli dell’anomalia – Oltre alla PEC o alla lettera, il dettaglio dell’anomalia è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Cassetto fiscale” > “L’Agenzia scrive”, nonché nel portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA”. Nel cassetto fiscale è possibile visualizzare i dati utilizzati per il confronto (importi IVA su fatture e bollette) e confrontarli con quanto riportato nella dichiarazione.

Le opzioni per il contribuente – Il contribuente può:

  • ritenere non corretta la ricostruzione dell’Agenzia, contattare i numeri indicati e trasmettere documentazione a supporto tramite il canale telematico CIVIS (accessibile dall’area riservata, sezione “Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo”).
  • riconoscere l’errore e regolarizzare presentando dichiarazione IVA integrativa e versando maggiore IVA, interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso, indicando nel modello F24 il codice atto riportato nella comunicazione.
Come funziona il ravvedimento in questo caso 

Trattandosi di violazioni riferite al 2022, il ravvedimento segue la disciplina dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 nella versione previgente alle modifiche del D.Lgs. n. 87/2024, come espressamente richiamato in calce alla comunicazione.

Oltre alla maggiore IVA devono essere versate le sanzioni per infedele dichiarazione IVA e i relativi interessi, con riduzione in funzione del tempo trascorso, così da prevenire controlli più invasivi.

Strumenti operativi: deleghe, cassetto e CIVIS – Il contribuente può delegare fino a due intermediari alla consultazione del cassetto fiscale seguendo le procedure descritte (funzionalità Entratel/Fisconline, delega cartacea con codice di attivazione o richiesta presso gli uffici). Tramite CIVIS è possibile inviare in formato PDF/A o TIF/TIFF la documentazione utile a giustificare le incongruenze, ottenendo protocollo di invio e successiva ricevuta con l’esito dell’acquisizione dei file.
Per confermare quanto riportato nel quadro VF e chiudere l’anomalia, è necessario preparare un set di documenti che provi in modo puntuale l’IVA effettivamente detraibile e consenta al funzionario di comprendere la liquidazione.

Documenti di base da allegare

  • Copia della comunicazione ricevuta (con Id comunicazione e codice atto), utile per l’aggancio della pratica in CIVIS e per l’indicazione in F24.
  • Prospetto di riconciliazione quadro VF: tabella che allinei, rigo per rigo, l’IVA detraibile dichiarata con i totali IVA da fatture elettroniche ricevute e da bollette d’importazione, evidenziando le rettifiche proposte.
  • Estratti registro acquisti e schede contabili IVA dell’esercizio interessato, con evidenza dei documenti rilevanti per l’anomalia.
Fatture e importazioni
  • dossier fatture elettroniche di acquisto: elenco completo dei documenti con numero, data, controparte, imponibile e IVA, in coerenza con i dati “Fatture e Corrispettivi” (CSV/PDF di consultazione e, se necessario, copia delle fatture)
  • prospetti doganali: riepilogo ai fini contabili delle dichiarazioni di importazione (prospetto ADM), idoneo alla registrazione e alla prova dell’IVA pagata in dogana
  • eventuali note di credito/debito correlate e prova di registrazione, se hanno inciso sulla detrazione.
(MF/ms)



Acconto IVA 2025

Il versamento dell’acconto IVA rappresenta un adempimento di fine anno particolarmente rilevante per tutti i soggetti passivi IVA, chiamati – entro il 29 dicembre 2025 (poiché il 27 cade di sabato) – a determinare e, se dovuto, versare l’importo dell’acconto.
Si tratta di un passaggio decisivo sia per la corretta gestione della posizione IVA, sia per una pianificazione efficiente della liquidità aziendale. Il legislatore, al fine di agevolare i contribuenti, consente di scegliere tra diverse modalità di calcolo dell’acconto, così da poter adottare quella più idonea alla propria situazione.

In particolare, è possibile utilizzare il metodo storico, il metodo previsionale oppure il metodo analitico. Ognuna di queste opzioni presenta caratteristiche proprie e può risultare più o meno vantaggiosa in base all’andamento dell’attività e alle esigenze finanziarie del contribuente.

  • Ambito soggettivo per il versamento dell’acconto IVA 2025
  • Le diverse metodologie di calcolo dell’acconto IVA 2025
  • Analisi del metodo storico
  • Variazioni dei regimi di liquidazione e di versamento dell’imposta
  • Esercizio di più attività (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972)
  • Fusioni, incorporazioni e scissioni
  • Modalità di versamento dell’acconto
  • Sanzioni

 
In allegato schema delle varie opzioni.

(MF/ms)




Split payment: online gli elenchi per il 2026

Sono disponibili per la consultazione nel sito web del Dipartimento delle Finanze gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2026. Tale meccanismo prevede alcuni particolari aspetti operativi delineati dalla circolare n. 27/E/2017 che in alcuni passaggi richiamava la circolare precedente n. 15/E/2015 e di seguito riepilogati.

Gli elenchi disponibili per il 2026 comprendono società controllate dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri, enti o società controllati dalle amministrazioni centrali, locali, dagli enti nazionali di previdenza e assistenza, e società partecipate da pubbliche amministrazioni per almeno il 70% del capitale sociale. Le pubbliche amministrazioni stesse, pur non incluse negli elenchi, sono comunque soggette allo split payment e possono essere consultate nell’elenco IPA pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.

Da segnalare che il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, ha recentemente introdotto novità rilevanti in materia di split payment (scissione dei pagamenti).

Tra le principali modifiche vi è l’esclusione dall’applicazione dello split payment per le società quotate iscritte nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2025. Ciò significa che, per le fatture emesse dal 1° luglio 2025 in avanti, nei confronti di tali società si applicherà il regime IVA ordinario, con il fornitore che incassa e versa l’IVA tramite la propria liquidazione periodica.

 

Adempimenti dei fornitori
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori sono tenuti ad emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Da un punto di vista operativo, il fornitore:
  • non deve computare nella liquidazione di periodo l’IVA a debito indicata in fattura;
  • deve registrare nel registro “IVA vendite” le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dai fornitori;
  • deve annotare in modo distinto (anche con l’istituzione di appositi codici IVA) la fattura emessa in regime di split payment, indicando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta.
Adempimenti dei soggetti acquirenti
Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti in ambito istituzionale versano l’IVA mediante il modello F24 “enti pubblici”, utilizzando apposito codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile.
Invece, il Decreto attuativo (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, successivamente modificato ad opera del D.M. 13 luglio 2017) con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali ha chiarito che le stesse possono procedere al versamento dell’IVA mediante due modalità tra loro alternative.
La prima modalità prevede che per il versamento dell’IVA le Pubbliche amministrazioni che esercitano attività commerciale e le altre società possono procedere al versamento dell’IVA mediante presentazione del modello F24entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo.
In alternativa, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società, per le fatture oggetto di split payment possono:
  • annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente;
  • imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità (o del relativo trimestre in caso di liquidazioni trimestrali);
  • registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.
Esigibilità IVA In linea generale l’IVA relativa alle cessioni di beni, nonché alle prestazioni di servizi, relativa alle operazioni in split payment, è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo ai fornitori.
In alternativa, i soggetti in split payment, invece che liquidare l’imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo, possono optare per anticipare tale momento a quello di ricezione o registrazione della fattura. La scelta per l’esigibilità anticipata potrà essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata.
Infine, in caso di errori o mancate inclusioni, è possibile inviare segnalazioni tramite un apposito modulo disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, allegandola visura camerale, per permettere l’aggiornamento tempestivo degli elenchi. Questo meccanismo garantisce trasparenza e correttezza nell’applicazione della scissione dei pagamenti nel rispetto delle recenti disposizioni normative.

(MF/ms)
 




LIPE 2 trimestre 2025: scadenza il 30 settembre

Il prossimo 30 settembre scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE), relativa al secondo trimestre 2025.

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. 

Le LIPE – art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 – sono comunicazioni da trasmettersi esclusivamente tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi, nel rispetto del tracciato XML stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Riepilogano i dati salienti delle operazioni IVA compiute nel trimestre di riferimento: totale delle operazioni attive fatturate o soggette a fatturazione e totale delle operazioni passive registrate.

Un maggior grado di dettaglio è richiesto con riferimento all’aspetto specifico della liquidazione dell’imposta. Dovranno pertanto essere indicate l’IVA esigibile di periodo e l’IVA detratta, e tutti quegli elementi che concorrono alla determinazione del saldo finale (a debito o a credito) del periodo:

  • Debito del periodo precedente riportato a nuovo in quanto di valore inferiore ad euro 25,82 – rigo VP7 -;
  • Credito del periodo precedente – rigo VP8 – che deve categoricamente coincidere con il rigo VP14, colonna 2, della LIPE del mese o trimestre precedente;
  • Credito annuale – rigo VP9 – che riepiloga il credito IVA dell’anno precedente.
Inoltre, posto che la principale funzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche è quella di verificare la regolarità dei versamenti, trovano anche accoglimento le somme dovute a titolo di IVA per immatricolazione auto UE (rigo VP10) ed eventuali crediti di imposta utilizzati a scomputo dell’IVA (rigo VP11), nonché, per i trimestrali “normali”, gli interessi di liquidazione, pari all’1%, da esporsi al rigo VP12.

La comunicazione in scadenza il 30 settembre dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2025, con distinta compilazione di altrettanti moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del II trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

 

Liquidazioni IVA mensili 2025 Liquidazioni IVA trimestrali Scadenza
Gennaio 2025  
 
I trimestre 2025
 
 
3.6.2025
Febbraio 2025
Marzo 2025
Aprile 2025  
 
II trimestre 2025
 
 
30.9.2025
Maggio 2025
Giugno 2025
Luglio 2025  
 
III trimestre 2025
 
 
1.12.2025
Agosto 2025
Settembre 2025
Ottobre 2025  
IV trimestre 2025
 
2.3.2026
Novembre 2025
Dicembre 2025
 
(MF/ms)



Entro il 31 luglio l’invio del modello Iva TR per il 2° trimestre 2025

Il termine per la presentazione del modello IVA TR relativo al secondo trimestre 2025 è fissato a giovedì 31 luglio 2025.

Entro questa data, i contribuenti che hanno maturato un credito IVA infrannuale nel secondo trimestre dell’anno possono presentare istanza per richiederne il rimborso o per utilizzarlo in compensazione.

Chi deve presentare il modello IVA TR – Il modello IVA TR può essere presentato dai soggetti IVA che, nel corso del secondo trimestre 2025, hanno maturato un credito IVA superiore a 2.582,28 euro e che intendono:

  • chiedere il rimborso del credito,
  • utilizzare il credito in compensazione orizzontale tramite modello F24 per il pagamento di altri tributi, contributi o premi.
Modalità e termini di presentazione
  • Invio telematico: la presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
  • Scadenza: il modello va trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, quindi per il secondo trimestre (aprile-giugno) la scadenza è il 31 luglio 2025.
Utilizzo del credito: regole e limiti
  • Compensazione fino a 5.000 euro: il credito può essere utilizzato subito dopo la presentazione del modello, senza necessità di visto di conformità.
  • Compensazione oltre 5.000 euro: è necessario il visto di conformità e l’utilizzo è consentito solo a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione telematica del modello. Il limite dei 5.000 euro si riferisce alla somma dei crediti trimestrali maturati nell’anno.
Rimborso: per importi superiori a 30.000 euro, il rimborso è subordinato all’apposizione del visto di conformità o, in alcuni casi, alla presentazione di garanzie.

Novità – Dal 21 marzo 2025 è in vigore il nuovo modello IVA TR, aggiornato dall’Agenzia delle Entrate, che introduce alcune semplificazioni soprattutto per le attività agricole.

Requisiti per la richiesta – Oltre al superamento della soglia minima di credito, è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio: prevalenza di operazioni non imponibili, acquisti di beni ammortizzabili, ecc.).

 

Trimestre Periodo di riferimento Scadenza presentazione
1° trimestre Gennaio – Marzo 30 aprile 2025
2° trimestre Aprile – Giugno 31 luglio 2025
3° trimestre Luglio – Settembre 31 ottobre 2025
 
 

(MF/ms)




Credito IVA primo trimestre: entro il 30 aprile il modello TR

Entro il prossimo 30 aprile, sono chiamati a presentare il modello TR i soggetti passivi IVA che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione “orizzontale” in F24 l’eccedenza detraibile maturata nel primo trimestre 2025.

A livello generale, a seconda dell’importo del credito IVA che è esposto nel modello, può essere necessaria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell’organo deputato alla revisione legale oppure, per i soli rimborsi, la prestazione di una garanzia patrimoniale.

Quest’ultima può essere prestata in forma di cauzione in titoli di Stato oppure di fideiussione da parte di banche o imprese di adeguata solvibilità o di polizza fideiussoria assicurativa.

L’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA emergente dal modello (art. 17 del DLgs. 241/97), per il primo trimestre 2025, è possibile:

  • senza obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di revisione), se l’importo del credito è pari o inferiore a 5.000 euro annui;
  • con l’obbligo del visto (o della sottoscrizione), se l’importo è superiore a 5.000 euro annui.
Il predetto limite, fissato dall’art. 10 del DL 78/2009, tiene conto di tutti i crediti che saranno utilizzati in compensazione nel corso del 2025 (inclusi, dunque, quelli emergenti dai modelli TR per i trimestri successivi).

Sono differenti le soglie per l’apposizione del visto di conformità con riferimento all’istanza di rimborso.

È, infatti, possibile chiedere a rimborso il credito IVA trimestrale, per un ammontare pari o inferiore a 30.000 euro, mediante la semplice presentazione del modello TR.

Al di sopra della menzionata soglia, invece, è necessario:

  • il rilascio del visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di revisione), unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per attestare il possesso di alcuni requisiti soggettivi ex art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72;
  • la prestazione di un’apposita garanzia patrimoniale, al ricorrere di specifiche condizioni ritenute di “rischio fiscale” da parte del legislatore (es. esercizio dell’attività da meno di due anni, escluse le start up innovative, oppure la presenza di avvisi di accertamento per valori superiori a una determinata percentuale degli importi dichiarati).
Sono esonerati dal prestare la garanzia i curatori fallimentari (o della liquidazione giudiziale) e i commissari liquidatori, le società di gestione del risparmio e i soggetti in regime di adempimento collaborativo.

Un limite più elevato oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità sul modello TR, ai fini dell’utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre 2025, è riconosciuto ai soggetti che:

  • abbiano raggiunto specifici punteggi ISA negli ultimi anni, entro il limite di 50.000 o 70.000 euro, a seconda del livello di affidabilità conseguito (cfr. il provv. n. 205127/2024);
  • abbiano aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 (art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024), entro il limite di 70.000 euro indipendentemente dal punteggio ISA ottenuto (FAQ Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2024 e del 24 febbraio 2025).
Proprio con riferimento ai rimborsi chiesti da soggetti passivi che hanno aderito al CPB, il modello TR e le relative istruzioni sono stati di recente aggiornati da parte dell’Agenzia delle Entrate (in data 21 marzo 2025).

Sono stati introdotti due nuovi codici riservati ai soggetti passivi che hanno aderito al CPB prima dell’inizio dell’anno solare che è riportato nell’apposito campo del frontespizio, nella misura in cui tali soggetti non sono tenuti alla presentazione della garanzia patrimoniale (per i rimborsi) al di sopra della soglia di 30.000 euro. Si tratta del codice “6”, da indicare nel campo 3 del rigo TD8, per la generalità dei soggetti passivi, e del codice “4”, da indicare nella colonna 4 del quadro TE, per gli enti o società partecipanti all’IVA di gruppo.

Si rammenta che è possibile variare alcuni aspetti relativi all’istanza presentata (se non ancora compensato o rimborsato), presentando un nuovo modello TR, ad esempio al fine di modificare:

– la destinazione del credito IVA (da compensazione a rimborso o viceversa), purché entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2025 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2015);
– le condizioni per l’apposizione del visto di conformità o per l’esonero dalla prestazione della garanzia (cfr. ris. n. 82/2018).

Modifica delle percentuali del settore agricolo

Tra gli altri aggiornamenti che hanno coinvolto il modello TR, con effetti dal primo trimestre 2025, vi sono le modalità di esposizione – nei quadri TA e TB – delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione del settore agricolo. Nella nuova versione del modello, difatti, rimangono indicate soltanto quelle relative al 4%, 5%, 10% e 22%, mentre le altre dovranno essere inserite dal dichiarante, in via autonoma, nell’apposita colonna 2 del modello.

(MF/ms)




La comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia Iva

Con il provv. n. 155649, pubblicato il 28 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione trimestrale che dovrà essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea.

Insieme al provv. 30 dicembre 2024 n. 460166, che definiva le modalità e i termini per la c.d. “comunicazione preventiva”, il provvedimento dà attuazione a detto regime, secondo quanto disposto dall’art. 70-terdecies comma 5 del DPR 633/72.

Va ricordato che gli operatori ammessi, contraddistinti dal “numero di identificazione EX”, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile (art. 70-unvicies del DPR 633/72):

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre nel territorio dello Stato oppure l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale, espresso in euro, delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre in ciascuno degli altri Stati membri (ivi compresi quelli diversi dai Paesi Ue in cui è stata riconosciuta l’esenzione) o l’eventuale assenza di operazioni.
La comunicazione va presentata anche nell’eventualità in cui venga superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Ue. In questo caso, come specificato nel provvedimento, il soggetto passivo ha 15 giorni di tempo per la trasmissione del modello, che decorrono dal superamento, ed è tenuto a “comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data” (provv. n. 155649/2025, § 3.3).

Qualora, infatti, sia superata tale soglia in corso d’anno, “il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione” a partire dal momento in cui avviene il superamento (art. 70-duovicies del DPR 633/72).

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica e può essere effettuata direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.

Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta con un ritardo superiore a trenta giorni o qualora siano state inviate tardivamente due comunicazioni consecutive, l’Agenzia ne dà tempestiva informazione agli Stati membri in cui l’operatore è stato ammesso ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia, “i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime” (provv. n. 155649/2025, § 3.4).

Peculiare è poi la presentazione dei modelli “correttivi”. È possibile porre rimedio a errori o a omissioni trasmettendo nuovamente la comunicazione entro tre anni dal termine ordinario. Tale facoltà è concessa anche nell’ipotesi in cui “vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile” (provv. n. 155649/2025, § 3.4).

Non è, invece, consentito apporre modifiche alla “Comunicazione finale” che sia stata presentata in conseguenza del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Ue.

Con riguardo alla compilazione del modello, composto dal frontespizio e dal quadro A, nel quale vanno riportate le informazioni richieste dall’art. 70-unvicies del DPR 633/72, le istruzioni allegate al provvedimento contengono alcuni elementi interessanti.

Nel suddetto quadro A sono presenti, tra l’altro, nella sezione relativa alle operazioni effettuate in altri Stati Ue:

  • la colonna 2, che va compilata per ciascuno degli Stati membri (ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione) e che riporta il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (al netto dell’IVA), effettuate nel corso del trimestre in detto Stato;
  • la colonna 5, che va compilata solo nei righi relativi agli Stati Ue in cui l’operatore applica il regime di franchigia, e che riporta il codice ATECO dell’attività esercitata o di quella prevalente per il trimestre (se lo Stato membro ha fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, occorre compilare “più righi per il medesimo Stato membro utilizzando moduli successivi al primo”).
Nella colonna 3 vanno invece indicate le operazioni effettuate nel trimestre precedente l’ammissione. A tal proposito, può essere utile richiamare uno degli esempi riportati nelle istruzioni. Si pensi a un soggetto passivo che presenta la suddetta comunicazione preventiva il 4 marzo, indicando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei due anni precedenti e quelle relative al periodo tra il 1° gennaio e il 3 marzo. Ipotizzando che venga ammesso al regime dal 7 aprile, tale operatore sarà tenuto a presentare:
  • il modello relativo al secondo trimestre;
  • una comunicazione relativa al primo trimestre “indicando nella colonna 3 del quadro A solo le operazioni effettuate tra il 4 marzo e il 31 marzo”.
(MF/ms)



Saldo Iva 2024: versamento entro il 17 marzo 2025

Il prossimo 17 marzo scade il termine ordinario per il versamento in un’unica soluzionesenza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2024. È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.

Il saldo IVA relativo all’intero periodo d’imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel quadro VL della dichiarazione.

Quest’ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l’altro, dei versamenti e delle compensazioni operate, dell’utilizzo dei crediti riportati dall’anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Il versamento deve essere effettuato se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003), ossia almeno pari a 11 euro, per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99), come avviene nel 2025. Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

Sulla base dell’impostazione che emerge dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 73/2017, si ritiene che la possibilità di differire il versamento del saldo IVA solo alle predette scadenze riguardi tutti i soggetti passivi IVA, inclusi i soggetti IRES, a prescindere dal momento:

  • di chiusura del periodo d’imposta ai fini delle imposte dirette (soggetti IRES “non solari”);
  • di approvazione del bilancio (soggetti IRES “solari” che differiscono l’approvazione del bilancio).
In sintesi, il saldo IVA per il 2024 può essere versato entro:
  • il 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo è domenica), termine ordinario;
  • il 30 giugno 2025, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 30 luglio 2025, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 è compilato indicando:
  • nel campo “Codice tributo”, il codice “6099”;
  • nel campo “Rateazione”, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo;
  • nel campo “Anno di riferimento”, il periodo d’imposta 2024;
  • nel campo “Importi a debito versati”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti.
Sono consentite al massimo 10 rate

Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il 16 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come modificato dall’art. 8 del DLgs. 1/2024).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2024, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

  • 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 17 marzo 2025;
  • 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 giugno 2025;
  • 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 luglio 2025.
Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009). Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto.

Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Per ulteriori approfondimenti sul versamento del saldo IVA relativo al 2024, si rinvia alla Procedura pratica n. 14 del 4 marzo 2025.
 

(MF/ms)




Distacco di personale 2025: chiarimenti sulla nuova disciplina ai fini Iva

Con la risposta a interpello n. 38, pubblicata il 18 febbraio dall’Agenzia delle Entrate, viene data conferma della nuova disciplina che prevede l’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco del personale.

L’art. 16-ter del DL 131/2024, allineandosi ai principi della Corte di Giustizia Ue, causa C-94/19, ha infatti sancito che il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’imposta, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

È stato, parallelamente, abrogato l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, tale per cui non assumevano rilevanza ai fini IVA i distacchi del personale a fronte dei quali vi è il semplice rimborso dei costi sostenuti per il distacco (inclusi gli oneri previdenziali), in assenza di un “mark-up”.

La nuova disciplina, introdotta dal menzionato art. 16-ter del DL 131/2024, opera per i soli “distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

Nella risposta a interpello è affrontato proprio un caso in cui il distacco del personale avviene richiedendo alla società distaccataria unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi), senza alcuna marginalità.

Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate sono ripresi i principi della Corte di Giustizia nella sentenza 11 marzo 2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui la prestazione di distacco assume rilevanza ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente, (…) vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”.

In breve, secondo i giudici unionali, si ha un reciproco condizionamento tra le due prestazioni anche soltanto per il fatto che il personale è distaccato a fronte del rimborso degli oneri sostenuti.

La società istante – che verosimilmente ha presentato la domanda prima dell’emanazione del DL 131/2024, in quanto non menzionato – riterrebbe che il distacco del personale non abbia rilevanza ai fini IVA, nonostante la pronuncia della Corte di Giustizia, considerando che il rimborso erogato non abbia natura di corrispettivo.

L’Agenzia, anche facendo applicazione del disposto del nuovo art. 16-ter del DL 131/2024, non concorda con quanto prospettato dall’istante, ma conclude per l’assoggettamento a imposta anche con riferimento alle prestazioni rese a fronte del rimborso del puro costo.

Resta fermo che, in ossequio alla decorrenza individuata dalla disposizione, ciò vale soltanto per l’adempimento dei contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

Nella risposta forse non si è colta l’occasione per approfondire le caratteristiche da attribuire al “reciproco condizionamento” tra le diverse prestazioni, al fine di delineare l’effettivo contorno dell’assoggettamento a IVA ex art. 3 del DPR 633/72 del distacco di personale.

Riscontrabile la sussistenza di un “nesso diretto”

Nel caso di specie, comunque, l’Agenzia sembra affermare che ricorre l’onerosità dell’operazione anche a fronte del mero riaddebito dei costi sostenuti dalla società distaccante, “a prescindere dall’assenza di un mark-up” in suo favore.

È, infatti, riscontrabile, secondo l’Amministrazione finanziaria, la sussistenza di un “nesso diretto”, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia Ue, al fine di determinare la rilevanza ai fini IVA dell’operazione, tra la prestazione della distaccante — con riferimento al proprio personale — e la controprestazione della distaccataria, in quanto gli importi versati e il personale distaccato di cui beneficia “si condizionano reciprocamente”.

Il corrispettivo dell’operazione, ai fini della base imponibile IVA, dovrà essere individuato negli “importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi)”.

In merito al regime transitorio, nessuna indicazione emerge dalla risposta all’interpello.

Per espressa previsione normativa, sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata:

  • sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
  • sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base alla normativa interna al tempo vigente.
 

(MF/ms)




Dichiarazione IVA 2025 e adempimenti LIPE

La dichiarazione IVA del 2025, riferita all’anno d’imposta 2024, presenta il quadro VP, che non ha subito modifiche rispetto a quello dell’anno scorso.

Questo quadro consente ai contribuenti di inserire i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre del 2024 direttamente nella dichiarazione annuale IVA, senza dover presentare separatamente la LIPE telematica.

Se si sceglie questa opzione, la dichiarazione annuale IVA deve essere inviata entro il mese di febbraio, e più precisamente entro il 28 febbraio 2025.

  • Quadro VP
  • Ambito soggettivo
  • LIPE
Quadro VP

Il quadro VP svolge lo stesso ruolo del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, noto come LIPE.

Le istruzioni per compilare il quadro VP indicano che, per compilare correttamente il quadro e individuare i dati da inserire nei suoi campi, si devono seguire le istruzioni fornite per compilare il modello LIPE.

La compilazione del quadro VP è opzionale.

È possibile presentare la LIPE utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate il 21 marzo 2018 come alternativa.

Se si sceglie di compilare il quadro VP, la dichiarazione IVA deve essere presentata entro il mese di febbraio, quindi entro il 28 febbraio 2025 per l’anno corrente, come specificato nelle istruzioni per la dichiarazione IVA 2025.

Tuttavia, il quadro non può essere compilato se la dichiarazione viene presentata dopo questa data. In tal caso, il contribuente deve presentare autonomamente la comunicazione dei dati del quarto trimestre entro lo stesso termine del 28 febbraio 2025 per evitare sanzioni.

Compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2025 In tal caso la dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) va presentata entro il 28 febbraio 2025.
Non compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2025
In tal caso i contribuenti devono:
  • inviare la LIPE del quarto trimestre 2024 entro il 28 febbraio 2025;
  • presentare la dichiarazione IVA 2025 secondo i termini ordinari, e per meglio dire entro il 30 aprile 2025
 
Domanda: Qual è il rapporto tra quadro VP e quadri VH e VV della dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024)?
Risposta: Risulta opportuno ricordare che il quadro VH della dichiarazione IVA 2025 (in cui vanno indicate le eventuali variazioni delle liquidazioni periodiche avvenute nel 2024) deve essere compilato esclusivamente nei casi in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (sul punto si veda la Ris. n. 104/E del 28 luglio 2017). Nel caso di presentazione del quadro VH, vanno indicati all’interno dello stesso tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione.
Tenendo presente che nei casi in cui il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati dovrà procedere alla compilazione:
  • del quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio 2025: in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV (variazione delle comunicazioni periodiche di gruppo) in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto;
  • del quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio 2025.
 
Esempio di compilazione del quadro VP della dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024)
Dati Soggetto passivo IVA con liquidazione IVA trimestrale per opzione (art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542)
Quarto trimestre 2024
Operazioni attive Importo VP2 (in euro) IVA esigibile VP4 (in euro)
Vendita beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%) 60.000 13.200
Vendita beni e servizi soggetti a reverse charge 40.000 0
Vendita beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) 15.000 0
Vendita autovettura (con detrazione parziale IVA originaria del 40%) 5.000 440
Totali 120.000 13.640
Tale importo va, poi, aumentato dell’IVA sugli acquisti soggetti a reverse charge/autofattura pari nell’esempio a 2.200 euro arrivando ad un importo pari a 15.840 euro.
Operazioni attive Importo VP2 (in euro) IVA esigibile VP4 (in euro)
Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%) 30.000 6.600
Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota agevolata del 10% 5.000 500
Acquisto beni e servizi soggetti a reverse charge/autofattura con aliquota IVA del 22% 10.000 2.200
Tale importo va indicato sia nel quadro VP4 che nel quadro VP5.
Acquisto beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) 7.000 0
Totali 52.000 9.300

Ambito soggettivo

Sono interessati alla compilazione del quadro VP i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero tenuti alla presentazione della LIPE. Tenendo presente che la compilazione di tale quadro è facoltativa, ma qualora compilato (senza presentazione della LIPE) la dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) andrà presentata entro il 28 febbraio 2025.

In base a quanto appena scritto ne discende che rimangono esonerati dalla compilazione del quadro VP i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

Nel dettaglio si tratta:

  • dei contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • dei produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972;
  • degli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • delle imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • dei soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • dei soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
LIPE
Si ricorda che la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA prevede che dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate.

Per tutto il 2017 andava utilizzato il modello approvato il 27 marzo 2017, invece, dal 2018 va utilizzato il modello approvato il 21 marzo 2018.

In linea generale, sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero che effettuano le liquidazioni IVA.

Sono esonerati, invece, dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA (ad es. minimi e forfetari) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le citate condizioni di esonero.

I soggetti passivi IVA tenuti all’adempimento devono trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l’apposito modello da ultimo approvato, con effetto 2018, dal Provvedimento direttoriale n. 62214 del 21 marzo 2018. Tutto ciò, indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni, mensile o trimestrale.

La comunicazione va effettuata anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito.

Invece, la comunicazione non va effettuata qualora il contribuente non debba indicare alcun dato per il trimestre di riferimento, ad esempio per totale assenza di operazioni attive e passive; l’obbligo sussiste, però, qualora si debba riportare il credito proveniente dal trimestre precedente.

Il modello di comunicazione, che va trasmesso telematicamente, direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998, è suddiviso in due parti.

  • Frontespizio – all’interno del frontespizio vanno riportati:
    • l’anno d’imposta cui la comunicazione si riferisce;
    • la partita IVA del contribuente;
    • il codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per suo conto e i dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica.
Sono, inoltre, presenti alcune sezioni per coloro che applicano il regime dell’IVA di gruppo.

Al riguardo le istruzioni al modello precisano come compilare in tal caso il modello.

  • Quadro VP – il quadro VP (che va compilato per ogni liquidazione IVA periodica) contiene, invece, i dati relativi alla liquidazione IVA e più nel dettaglio:
    • ammontare operazioni attive e passive;
    • IVA esigibile;
    • IVA detratta;
    • IVA dovuta o a credito;
    • debiti o crediti del periodo precedente;
    • versamenti auto UE;
    • crediti di imposta;
    • interessi trimestrali;
    • acconto IVA dovuto;
    • IVA da versare.
Da ultimo, si ricorda che per l’omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro, inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Fermo restando la possibilità di procedere a ravvedimento operoso (sul punto si veda Ris. n. 104/E del 28 luglio 2017).

Tabella: profili sanzionatori per la comunicazione delle liquidazioni IVA

Casistica Sanzione (di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazione In tal caso la sanzione amministrativa va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro.
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria La sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari a 250 euro che corrisponde alla metà di 500 euro).
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso dichiarazione annuale IVA (chiarimento Risoluzione n. 104/E/2017) Torna applicabile la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da 500 euro a 2.000 euro) e non anche quella di errata dichiarazione IVA.
Omessa sanatoria in dichiarazione IVA delle irregolarità della comunicazione (chiarimento Risoluzione n. 104/E/2017) In tal caso occorre presentare una dichiarazione annuale IVA integrativa, applicando oltre la sanzione la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da 500 euro a 2.000 euro) nonché quella di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997.
 
(MF/ms)