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In scadenza il 30 settembre la Lipe del secondo trimestre 2024

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al secondo trimestre 2024, deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024, secondo il termine previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010.

La comunicazione avviene presentando trimestralmente l’apposito modello (c.d. modello “LIPE”), anche quando le liquidazioni hanno periodicità mensile.

Il modello, costituito da un frontespizio e dal quadro VP, è stato da ultimo approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 125654/2024, aggiornato tenendo conto del nuovo limite minimo per effettuare i versamenti periodici dell’imposta ai sensi del DLgs. 1/2024.

Sono obbligati alla presentazione del modello tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione di coloro che, per legge, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Ad esempio, sono esonerati dall’obbligo comunicativo:

  • i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72 e nel periodo effettuano solo operazioni esenti;
  • i soggetti che adottano regimi che non prevedono l’applicazione dell’IVA, come il regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014) oppure il regime di esonero per i produttori agricoli (art. 34 comma 6 del DPR 633/72).
Si rammenta che alcuni soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, possono utilizzare le bozze delle liquidazioni periodiche, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi (il programma di precompilazione non concerne la generalità dei soggetti passivi ma, essenzialmente, coloro che adottano le liquidazioni su base trimestrale; cfr. provv. n. 9652/2023 e n. 11806/2024).

Alcuni dubbi in merito alla presentazione della comunicazione possono sorgere laddove il soggetto passivo esonerato, nel corso del trimestre di riferimento, abbia effettuato acquisti che comportano l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo del reverse charge.

Tanto vale sia nel caso di acquisti con il meccanismo del reverse charge “esterno” (es. acquisti intracomunitari di beni o acquisti domestici da soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia) sia nel caso di acquisti con reverse charge “interno” (es. servizi relativi a edifici da soggetti passivi stabiliti in Italia).

Un’interessante conferma, in merito alla permanenza delle condizioni di esonero per i soggetti in regime forfetario, è stata fornita nella circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023 (§ 4.5).

Ivi è stato precisato che un soggetto forfetario che effettua un acquisto con il meccanismo del reverse charge (es. acquisto intracomunitario), benché sia obbligato a versare l’IVA entro il 16 del mese successivo mediante F24, non è tenuto a effettuare la liquidazione, né a presentare la dichiarazione IVA annuale e, dunque, continua ad essere esonerato dalla comunicazione LIPE.

È, invece, diverso il caso in cui l’acquisto con il meccanismo del reverse charge sia effettuato da soggetti passivi nazionali che effettuano solo operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72 (es. prestazioni finanziarie). Per tali soggetti, un acquisto in reverse charge determina il venir meno dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, di conseguenza, anche il venir meno dell’esonero dalla presentazione del modello LIPE.

Se, ad esempio, il suddetto acquisto è avvenuto nel secondo trimestre, si ritiene che il soggetto passivo sia tenuto a presentare, oltre alla comunicazione relativa al periodo interessato, anche le successive comunicazioni del medesimo anno (terzo e quarto trimestre), salvo che egli risulti esonerato dall’effettuare le liquidazioni periodiche per altre cause (ad es., qualora nel trimestre non abbia eseguito operazioni, né attive né passive; si veda la C.M. n. 113/2000, § 2.1.5, seppure in relazione alle soppresse dichiarazioni IVA periodiche).

Invariate le sanzioni applicabili

Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà se l’invio dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

La misura della sanzione resta immutata anche per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, non essendoci state variazioni con il DLgs. 87/2024 attuativo della L. 111/2023. Operano però da tale ultima data le nuove condizioni relative al ravvedimento operoso.
 

(MF/ms)




Iva e versamento soglia minima

Il DLgs. 108/2024, nella parte in cui introduce modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari, contiene alcune novità di interesse che attengono, fra l’altro, all’ambito IVA.

La prima riguarda i versamenti dell’imposta che risultano dalle liquidazioni periodiche.

Si ricorda che il decreto “Adempimenti” (art. 9 del DLgs. 1/2024) ne aveva innalzato la soglia minima, con effetto a decorrere dalle somme dovute per l’anno d’imposta 2024, portandola dai precedenti 25,82 euro a 100 euro sia per i soggetti passivi “mensili” che per i soggetti passivi “trimestrali” (per obbligo o per opzione).

L’art. 1 comma 4 del DPR 100/98 dispone che, nel caso in cui l’importo dovuto non superi detta soglia, il versamento debba essere effettuato “insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.

Il decreto correttivo appena pubblicato introduce una nuova disposizione, in base alla quale, indipendentemente dal mancato superamento del limite di 100 euro, l’imposta risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre deve essere versata entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

Per quanto concerne i soggetti passivi “trimestrali per opzione”, l’art. 2 comma 3 del DLgs. 108/2024 ha anticipato al 16 novembre – data che coincide con la scadenza ordinaria prevista per il terzo trimestre – il termine ultimo entro il quale devono essere effettuati i versamenti dell’imposta che risultano dalle liquidazioni dei primi tre trimestri dell’anno, nel caso in cui la somma dovuta non superi 100 euro (art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99). La previgente formulazione della norma lasciava invece tempo fino al 16 dicembre.

Un’ulteriore novità contenuta nel DLgs. 108/2024 riguarda la disposizione, anch’essa introdotta dal decreto “Adempimenti”, in base alla quale è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. L’art. 2 comma 6 lett. c) del DLgs. 108/2024 elimina dall’art. 24 del DLgs. n. 1/2024 il riferimento alla trasmissione “dell’importo complessivo” dei corrispettivi.

La modifica, come si legge nella relazione illustrativa al decreto presentata nel corso dell’iter parlamentare, permette di evitare possibili dubbi applicativi dovuti alla circostanza che, allo stato attuale, nei registratori telematici è effettuata la memorizzazione dei singoli documenti commerciali, mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate riguarda il solo totale dei corrispettivi giornalieri.

Passando, poi, ai contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo, essi non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte dirette e indirette. Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione per il gruppo IVA, l’esonero dalla prestazione della garanzia si applica ai rimborsi IVA eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo (art. 6 comma 6 del DLgs. 128/2015).

A questo proposito, il DLgs. n. 108/2024 prevede che l’esonero spetti a tali soggetti passivi anche per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore (18 gennaio 2024) del DLgs. 221/2023, con il quale è stato potenziato il regime in esame.

(MF/ms) 




Agenzia delle Entrate: in arrivo le comunicazioni sulle anomalie nelle dichiarazioni Iva 2021

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con il provvedimento n. 29534 pubblicato il 15 luglio, che alcuni soggetti passivi riceveranno le comunicazioni relative ad anomalie riscontrate fra i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2021 e quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 127/2015 (fatture elettroniche, corrispettivi telematici) e dell’art. 1 della L. 244/2007 (fatture elettroniche verso la P.A.).

L’Amministrazione finanziaria fa sapere che le lettere saranno recapitate al domicilio digitale del contribuente e verranno rese disponibili anche nel suo “Cassetto fiscale” o nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Tra le informazioni messe a disposizione del soggetto passivo e della Guardia di Finanza, si segnalano, in particolare:

  • i dati dichiarati nel modello IVA riferito al periodo d’imposta 2021, relativi alle operazioni attive imponibili e a quelle passive con applicazione del reverse charge;
  • la somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi la medesima natura (attive imponibili e passive soggette a inversione contabile);
  • l’ammontare di tali operazioni che non risultano dalla dichiarazione annuale;
  • i dati identificativi dei clienti e l’ammontare delle relative operazioni imponibili;
  • i dati identificativi dei fornitori e l’ammontare delle relative operazioni passive in regime di reverse charge.
Il soggetto passivo (anche per il tramite di un intermediario incaricato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98) ha comunque la possibilità di richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

È altresì possibile la regolarizzazione degli errori o delle omissioni mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
 

(MF/ms)




Lipe 2024, aggiornamento con la nuova soglia dei versamenti iva periodici

Il prossimo 31 maggio scade il termine per presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA riferite al primo trimestre 2024 (“soggetti trimestrali”) o ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 (soggetti “mensili”).

Il modello è stato aggiornato con il provv. Agenzia delle Entrate 14 marzo 2024 n. 125654 ma non presenta modifiche sostanziali rispetto alle ultime comunicazioni effettuate, né si segnalano novità rispetto all’ambito soggettivo e oggettivo dell’adempimento.

Si rammenta, in particolare, che sono obbligati a presentare il modello tutti i soggetti passivi IVA fatti salvi coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche e/o a presentare la dichiarazione IVA annuale.

Ad esempio, sono esonerati i soggetti che, per tutto il periodo d’imposta, annotano esclusivamente operazioni esenti, così come i soggetti in regime forfetario o “di vantaggio” e i produttori agricoli in regime di esonero da adempimenti ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 (i quali non effettuano le liquidazioni IVA, né presentano la dichiarazione).

La comunicazione torna dovuta qualora, nel corso dell’anno, dovessero venire meno le condizioni di esonero dalle liquidazioni e/o dalla dichiarazione.

Inoltre, non sussiste l’obbligo di invio della comunicazione LIPE per i soggetti che, nel trimestre in oggetto, non hanno posto in essere alcuna operazione rilevante ai fini IVA (né attiva né passiva), salvo che vi siano crediti da riportare dal trimestre precedente (rigo VP8). Lo aveva chiarito l’Agenzia delle Entrate, in una delle FAQ pubblicate il 26 maggio 2017.

Come anticipato, con il provv. n. 125654/2024, è stato aggiornato il modello di comunicazione, con effetti a partire dalle liquidazioni periodiche relative al 2024.

La principale modifica consiste nell’adeguamento, in corrispondenza del rigo VP7, della soglia prevista per il versamento dell’IVA periodica.

L’art. 9 del DLgs. 1/2024, in vigore dallo scorso 13 gennaio, ha incrementato detta soglia da 25,82 a 100 euro sia per i soggetti passivi con liquidazioni IVA mensili sia per i soggetti passivi con liquidazioni trimestrali (per obbligo o per opzione), unitamente ad altre semplificazioni per il pagamento dei tributi in attuazione della legge delega di riforma fiscale.

In sostanza, qualora l’importo dell’IVA periodica non superi 100 euro il versamento può essere effettuato insieme all’IVA dovuta per il mese o trimestre successivo (il cui importo è incrementato in maniera corrispondente).

La circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2024 ha formulato alcuni esempi. Con riferimento a un soggetto passivo che effettua le liquidazioni periodiche su base mensile, si è ipotizzato che dalla liquidazione IVA dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro.

In tal caso, il soggetto in parola aveva la possibilità di versare l’IVA a debito di gennaio (inferiore a 100 euro) entro il 16 maggio 2024, congiuntamente agli importi dovuti per i mesi di febbraio, marzo e aprile (per un totale di 130 euro).

Infatti, il cumulo con l’IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite introdotto dal DLgs. 1/2024.

Nell’ambito della comunicazione LIPE da presentare entro il prossimo 31 maggio, il riporto al periodo successivo del debito IVA andrà segnalato compilando il rigo VP7 dei quadri VP relativi alle liquidazioni di febbraio e marzo 2024.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per i trimestri successivi, fermo restando che il versamento, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Le ulteriori modifiche al modello hanno carattere di dettaglio e sono finalizzate ad adeguare la modulistica e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente:

  • è stata sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la descrizione del rigo VP10 è stata sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
  • nelle istruzioni, è stato eliminato il codice 2 relativo agli “Eventi eccezionali” e sono state aggiornate le indicazioni relative alla compilazione del rigo VP10, con il rinvio al modello F24 elementi identificativi.
 
 
Irregolare invio dei dati sanabile entro 15 giorni

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni è dovuta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza (15 giugno 2024, nel caso in esame), ferma l’ulteriore riduzione derivante dal ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).

Laddove si intenda regolarizzare la comunicazione prima della dichiarazione IVA annuale per il 2024 (da inviare entro il 30 aprile 2025), è necessario un invio “sostitutivo” del modello precedente, unitamente al versamento della sanzione (ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).
 

(MF/ms)




Entro il 30 aprile 2024 la dichiarazione annuale Iva

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentato il modello IVA 2024, relativo al 2023, come dispone l’art. 8 comma 1 del DPR 322/98.

Il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto.

Come illustrato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, il predetto anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta;
  • del possesso della fattura d’acquisto da parte del cessionario o committente.
Per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto alla detrazione dell’IVA è sorto nel 2023 (poiché in tale anno si è realizzata l’esigibilità dell’imposta ed è stata ricevuta la fattura), dunque, il diritto medesimo può essere esercitato presentando la dichiarazione IVA riferita al 2023 – senza sanzioni – entro il 30 aprile 2024.

A tal proposito, può essere utile ricordare che il documento che non sia stato registrato nel corso del 2023, non concorrendo alla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione, né a quelle successive (entro il mese di dicembre), potrà ancora essere annotato nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 30 aprile 2024 in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti, riferita alle fatture ricevute nell’anno precedente (si veda la menzionata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018).

Esemplificando, il soggetto passivo che paghi un compenso per una prestazione di servizi a ottobre del 2023 e, nello stesso mese, riceva la fattura emessa dal fornitore senza procedere alla sua registrazione entro dicembre 2023, avrà ancora tempo fino al prossimo 30 aprile per esercitare la detrazione.

Allo stesso modo, l’IVA relativa a una fornitura di beni consegnati a novembre 2023, documentati con fattura differita emessa il 15 dicembre 2023 e ricevuta nella stessa data dall’acquirente (che non ha ancora provveduto alla sua annotazione), potrà comunque essere portata in detrazione nel quadro VF della dichiarazione annuale che dovrà essere presentata a breve.

Nel caso in cui il documento ricevuto venga annotato, ma non sia esercitato il diritto alla detrazione entro il termine anzidetto, il recupero dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione IVA integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98), entro il 31 dicembre 2029.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2024, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2023.

In questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione IVA relativa al 2024 (vale a dire l’anno in cui si è verificata la contemporanea presenza dei due presupposti: sostanziale, già presente nel 2023, e formale) e, pertanto, entro il 30 aprile 2025.

Una particolare circostanza su cui si è espressa l’Amministrazione finanziaria è relativa al mancato ricevimento della fattura d’acquisto per un problema legato al canale telematico del soggetto passivo. In tal caso, la fattura elettronica viene messa a disposizione del destinatario nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e il fornitore, avvisato dal Sistema di Interscambio, ne dà comunicazione al cliente. 

Nella risposta a interpello n. 435/2023 è stato chiarito che, nella fattispecie, la data di ricezione del documento corrisponde al momento in cui il cessionario o committente ne prende visione, ma che tale azione non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che ciò comporterebbe un indebito rinvio dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Criteri specifici per le importazioni

Alcune precisazioni si rendono opportune quanto al termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA riferita alle importazioni.

In merito al requisito del possesso del documento d’acquisto, dopo la soppressione del DAU (c.d. bolletta doganale), la prassi amministrativa ha reso noto che:

  • il documento idoneo a esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta all’importazione è il prospetto di riepilogo ai fini contabili, reso disponibile accedendo al servizio “Gestione documenti – Dichiarazioni doganali” del sito dell’Agenzia delle Dogane (circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 22/2022);
  • non è possibile avvalersi, per l’esercizio del diritto alla detrazione, del documento di cortesia rilasciato dagli spedizionieri, essendo il relativo contenuto di carattere discrezionale (risposta a interpello n. 417/2022).
Mutuando i principi già affermati per l’individuazione del possesso delle fatture d’acquisto “interne”, è possibile concludere che il termine a decorrere dal quale esercitare il diritto alla detrazione venga a coincidere con il momento in cui è generato il menzionato prospetto di riepilogo ai fini contabili, della cui messa a disposizione l’importatore nazionale è a conoscenza.

 

(MF/ms)




Lipe: modifiche del modello di comunicazione

Con il provvedimento n. 125654, pubblicato il 14 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha modificato alcune informazioni presenti nel modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE).

Ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010 si ricorda che la comunicazione è effettuata su base trimestrale e ha ad oggetto i dati delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti passivi IVA, siano esse mensili o trimestrali.

La prossima scadenza di presentazione del modello è il 31 maggio 2024, con riferimento ai dati del primo trimestre dell’anno in corso.

La modifica al modello si è resa necessaria, in particolare, per aggiornare la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica.

Con le novità previste dal DLgs. 1/2024, entrato in vigore lo scorso 13 gennaio, difatti, per le liquidazioni IVA effettuate su base mensile (art. 1 comma 4 del DPR 100/98), è stato elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del mese successivo.

Se l’importo dovuto non supera la soglia di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Anche per le liquidazioni IVA effettuate su base trimestrale, per effetto dell’apposita opzione prevista dall’art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99, è elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.

In questo caso, qualora l’importo dovuto non superi la soglia di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Le ulteriori modifiche al modello hanno carattere di dettaglio e sono finalizzate ad adeguare la modulistica e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente:

  • è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la descrizione del rigo VP10 è sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
  • nelle istruzioni, è stato eliminato il codice 2 relativo agli “Eventi eccezionali”;
  • sempre nelle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP10, il titolo è così sostituito: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”; di conseguenza, è così aggiornato anche il primo periodo: “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto-legge n. 262/2006)”.
 

(MF/ms)




Saldo IVA 2023

Il prossimo 18 marzo scade il termine ordinario per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2023.

È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.

Il saldo IVA relativo all’intero periodo d’imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel quadro VL della dichiarazione.

Quest’ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l’altro, dei versamenti e delle compensazioni operate, dell’utilizzo dei crediti riportati dall’anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Il versamento deve essere effettuato se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003).

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99).

Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

In sintesi, quindi, il saldo IVA per il 2023 può essere versato entro:

  • il 18 marzo 2024 (in quanto il 16 marzo è sabato), termine ordinario;
  • il 1° luglio 2024 (poiché il 30 giugno è domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 31 luglio 2024, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 è compilato indicando:
  • con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
  • nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.
Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il 16 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come recentemente modificato dall’art. 8 del DLgs. 1/2024).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2023, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

  • 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 18 marzo 2024;
  • 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 1° luglio 2024;
  • 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2024.
Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).

Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto.

Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Termine ad hoc per il concordato preventivo biennale

Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione IVA, che scadrebbero in data 30 giugno 2024 (rectius 1° luglio 2024), entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

La disposizione, relativa anche ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, si applica altresì:

  • ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio (art. 27 comma 1 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011) e quelli che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 54-86 della L. 190/2014);
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del TUIR.
Per l’IVA sembra comunque dovuta la maggiorazione dell’1,6% di interessi per il periodo che intercorre dal 18 marzo al 30 giugno 2024. 
 

(MF/ms)




Credito Iva 2023: regole per utilizzo

Qualora dalla dichiarazione IVA per il 2023 emerga un credito, è essenziale valutarne tempestivamente la destinazione al fine di porre in essere gli adempimenti necessari. In determinate circostanze, infatti, può non essere sufficiente la mera presentazione del modello se esso non viene accompagnato dal visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o dalla sottoscrizione alternativa da parte dell’organo deputato alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c.).

In presenza di debiti relativi ad altri tributi o contributi, può essere conveniente destinare il credito IVA annuale alla compensazione “orizzontale” nell’ambito del modello F24.

Se il credito IVA che s’intende compensare è di importo pari o inferiore a 5.000 euro annui, non sono previsti particolari vincoli.

Se, invece, l’importo annuo destinato alla compensazione “orizzontale” supera i 5.000 euro, l’art. 10 del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009) impone la preventiva presentazione, in via telematica, del modello IVA dal quale emerge il credito, munito del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), al fine di attestare:

  • la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini IVA;
  • la verifica della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Inoltre, la compensazione “orizzontale” è ammessa solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (art. 17 comma 1, ultimo periodo, del DLgs. 241/97).

Per cui, ad esempio, per compensare “orizzontalmente” il credito IVA relativo al 2023 (per un importo superiore a 5.000 euro annui) con i debiti tributari e contributivi in scadenza il 18 marzo 2024, la dichiarazione munita del visto di conformità dovrà essere presentata entro l’8 marzo 2024.

La soglia per l’obbligo di apposizione del visto di conformità in alcuni casi può essere elevata 50.000 euro annui (rispetto all’importo base pari a 5.000 euro).

È questo il caso delle “start up innovative” di cui all’art. 25 del DL 179/2012, limitatamente al periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

A livello più generale, si applica la soglia di 50.000 euro annui per i soggetti passivi che hanno raggiunto specifici livelli di affidabilità ISA.

Per il credito IVA maturato nel 2023, detti livelli sono stati definiti dal provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023 e sono pari a 8 (per il 2022) oppure a 8,5 (media semplice dei livelli per il 2021 e il 2022).

Il richiamato limite di 50.000 euro, per i soggetti che soddisfano determinati livelli di affidabilità secondo gli ISA, è stato innalzato a 70.000 euro annui, ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti”).

Come rilevato anche da Assonime nella recente circolare n. 3/2024, tuttavia, l’operatività della soglia di 70.000 euro, rilevante ai fini dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, è subordinata a un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, che definisca i livelli di affidabilità fiscale al ricorrere dei quali il nuovo importo è applicabile.

Per queste ragioni, le istruzioni al modello IVA per il 2023 continuano a riferirsi alla soglia di 50.000 euro annui e ai livelli di affidabilità definiti nel predetto provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023.

Alternativamente alla compensazione “orizzontale”, il credito IVA emergente dalla dichiarazione per il 2023 può essere chiesto a rimborso.

Per i rimborsi, il limite al di sopra del quale è dovuto il visto di conformità sulla dichiarazione è, in via ordinaria, pari a 30.000 euro annui (ma, come per le compensazioni, la soglia è innalzata a 50.000 euro se sono soddisfatti i menzionati livelli di affidabilità ISA).

Nel caso dei rimborsi, il visto di conformità può essere sostituito dalla prestazione di un’apposita garanzia patrimoniale (di durata pari a 3 anni o al periodo mancante alla decadenza dell’accertamento).

Soltanto per le domande di rimborso, si rende necessaria anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di specifici requisiti, ossia che:

  • il patrimonio netto non è diminuito, rispetto all’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% e che la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40%; l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende;
  • non sono state cedute azioni o quote per un importo superiore al 50% del capitale sociale (nel caso di rimborsi chiesti da società di capitali non quotate);
  • sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Si segnala, in ultimo, che, al ricorrere di determinate condizioni “di rischio”, l’esecuzione del rimborso è comunque vincolata alla prestazione della garanzia patrimoniale. Trattasi delle domande presentate in sede di cessazione dell’attività oppure da soggetti che esercitano attività d’impresa da meno di 2 anni (eccetto le c.d. “start up innovative”) o da coloro che, nei 2 anni antecedenti alla richiesta, hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento al di sopra di specifiche soglie.

(MF/ms)
 




Importo minimo per il versamento di Iva e ritenute

Tutti i soggetti passivi IVA, salvo eccezioni, sono tenuti ad adempiere l’obbligo di liquidazione periodica dell’imposta previsto dall’art. 1 del Dpr. n. 100/1998.

Questo significa che devono procedere a rilevare la propria posizione IVA nei confronti dell’Erario (a debito, a credito o in pareggio), mediante un’operazione che consiste nel determinare la differenza fra:

  • l’ammontare dell’imposta esigibile nel periodo, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
  • e l’ammontare dell’imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi agli acquisti, sulla base dei documenti di cui il soggetto passivo IVA è in possesso, e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso periodo.
Se, dalla somma algebrica dei due importi, emerge una posizione a debito, il soggetto è tenuto a effettuare il versamento dell’imposta alle scadenze prescritte dalla legge.

Se l’importo a debito determinato con la liquidazione (mensile o trimestrale) non supera il limite minimo di 100,00 euro, il versamento deve essere rinviato ed eseguito unitamente a quello relativo al mese o trimestre successivo, o comunque al primo mese o trimestre (anche non immediatamente successivo) nel quale la suddetta soglia venga superata per effetto della somma dei diversi periodi.

La soglia di 100 euro è stata fissata dall’art. 9 del recente D.Lgs. n. 1/2024 ed è andata a sostituire la precedente soglia di 25,82 euro.

Il medesimo articolo ha riproposto la stessa soglia di 100 euro anche per il cumulo e rinvio dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo ed altri redditi.

Anche in questo caso il versamento dovrà essere effettuato entro il mese successivo, se superiore alla soglia, o al più tardi entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
 

(MF/ms)




Fatture di fine 2023: i termini per la detrazione Iva

Premessa
 

Al fine di garantire la neutralità dell’IVA per gli operatori economici, è riconosciuto il diritto di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e le importazioni dall’imposta dovuta in relazione alle operazioni attive effettuate nel medesimo periodo (liquidazione periodica) ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

L’art. 2, D.L. n. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”), in vigore dal 24 aprile 2017, ha imposto una riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.

Ne discende che la detraibilità dell’IVA delle fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 può avvenire al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità dell’imposta e con riferimento al medesimo anno.

Il citato Decreto-Legge è intervenuto, altresì, sull’art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972, relativo ai termini di annotazione sui registri IVA delle fatture di acquisto, stabilendo che le fatture di acquisto (e le bollette doganali di importazione) debbano essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Detrazione IVA: le regole generali

Come scritto in precedenza, l’art. 2 della Manovra correttiva, modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, ha posto dei limiti temporali per il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, documentati da fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Va da sé che il “nuovo” termine, soprattutto considerando che a regime la dichiarazione annuale va presentata entro il 30 aprile successivo all’anno di riferimento, riduce sensibilmente l’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.

Tale limitazione del periodo entro cui esercitare il diritto alla detrazione del tributo potrebbe costare molto cara alle imprese e ai professionisti. In molti casi gli operatori potrebbero rimanere incisi dal tributo e l’imposta sul valore aggiunto trasformarsi in un costo non neutrale.
 

Disposizioni da prendere a riferimento per fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017
 
Formulazione dell’art. 19 del
D.P.R. n. 633/1972

 
Ai sensi del riformulato art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, dal 24 aprile 2017, il diritto alla detrazione dell’IVA, per le fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017, relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Formulazione dell’art. 25 del
D.P.R. n. 633/1972
Con la modifica dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 viene, ora, stabilito, per i documenti emessi dal 1° gennaio 2017, che le fatture IVA di acquisto (ovvero bollette doganali) devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall’allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell’IVA.

In particolare, è stato previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione IVA) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”.
 

Ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018, in tema di “nuova” detrazione IVA per le fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2018, ha chiarito che, a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, è possibile annotare una fattura sul libro acquisti dalla data di ricezione della stessa, ed entro il termine per la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura stessa è stata ricevuta, con la conseguenza che, ad esempio, se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2023:

  • è stata ricevuta ed annotata nel 2023, tale fattura concorre secondo le modalità ordinarie alla relativa liquidazione di periodo, ed alla dichiarazione IVA annuale (si tratta delle consuete modalità di contabilizzazione ed esposizione nei dichiarativi);
  • è stata altrettanto ricevuta nel 2023, ma non è stata annotata in tale anno, per poter far valere la detrazione della relativa imposta, la suddetta fattura dovrà essere annotata sul registro acquisti entro il termine per la dichiarazione IVA, ovvero il 30 aprile 2024. Non solo, l’annotazione dovrà avvenire utilizzando un sezionale, o comunque una metodologia atta a rendere la fattura stessa riconoscibile da quelle “correnti” del 2024.
Questo perché l’IVA relativa a tale fattura seguirà un percorso particolare: non dovrà essere considerata nella liquidazione del periodo 2024 nella quale viene annotata, e dovrà invece essere ricompresa nel quadro VF (quadro acquisti) della Dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023).

Infatti, è con l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2023 che sarà concretamente esercitato il diritto alla detrazione.

Inoltre, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che vi può essere anche un’ulteriore strada da seguire al fine della detrazione IVA e nel dettaglio: se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2023 è stata ricevuta nel 2024, la stessa seguirà le tempistiche di annotazione delle fatture datate 2023.
Pertanto, potrà essere registrata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2023 (ovvero 30 aprile 2024).

L’IVA relativa andrà a confluire nella liquidazione del periodo 2023 nella quale è avvenuta la registrazione, e nella dichiarazione IVA 2024 riferimento 2023, secondo le regole descritte in precedenza.

Va da sé che, se l’annotazione avviene entro il 31 dicembre 2023 seguirà la strada ordinaria, se invece l’annotazione avverrà tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 aprile 2024 dovrà essere annotata nell’apposito sezionale delle fatture che vanno a confluire nella dichiarazione IVA dell’anno precedente. 
Tenendo presente che la detraibilità dell’IVA dovrà seguire comunque le condizioni previste nell’anno in cui si è verificata l’esigibilità.

La circolare ha precisato, inoltre, che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione nei termini indicati, può recuperare l’IVA presentando una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fatta salva l’applicabilità delle sanzioni). Il cessionario/committente è comunque tenuto a regolarizzare la fattura.

Fatture a cavallo d’anno: le possibili ricadute ai fini della detrazione IVA

Come scritto in precedenza, dal 2018 (a seguito dell’art. 14 del D.L. n. 119/2018) è possibile procedere alla detrazione IVA (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, e non per quelle a cavallo d’anno.
 
Novità ad opera della Legge delega di riforma fiscale (non ancora entrata in vigore)
 
Risulta opportuno evidenziare che l’art. 7 della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale) ha previsto che il Governo osserverà, fra gli altri, il seguente principio per la revisione della disciplina IVA:

“prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”.

A seguito di tale disposizione (fermo restando il fatto che ad oggi non è ancora entrata in vigore) si supererà il limite in base al quale la detrazione non possa essere esercitata nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, ma in quello di ricezione del documento. Non sarà più prevista una differenza tra fatture ricevute durante l’anno e quelle c.d. “a cavallo” d’anno, ma sarà semplicemente stabilito il termine ultimo entro il quale è esercitabile il diritto alla detrazione (dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta).
 

Ciò premesso, per le fatture di fine anno (o “a cavallo” d’anno) risulta necessario individuare la data di ricezione della fattura.

Sul punto si ricorda che:
  • fattura elettronica: la data di ricevimento è certificata dall’esito di ricezione SDI; 
  • fattura cartacea: minimi, forfetari, ecc. (è sufficiente provare la ricezione del documento tramite la “corretta tenuta dalla contabilità” – si veda circolare n. 1/E/2018).

In base a quanto sopra, di seguito si riportano le possibili ricadute operative.
 

Fattura del fornitore: data di emissione
 
Data di ricezione della fattura da parte del cliente Registrazione ai fini IVA Limite temporale per la detrazione IVA
Dicembre 2022 Dicembre 2023 (da registrare entro il 30 aprile 2024 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2024 – anno d’imposta 2023) Entro dicembre 2023.
 
Liquidazione IVA di dicembre 2023 (16 gennaio 2024)
Gennaio – aprile 2024. Nella dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) e annotazione separata nel registro IVA acquisti.
 
Da maggio 2024 (fattura registrata oltre il 30 aprile 2024). Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
 
2024 (da registrare entro il 30 aprile 2025 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2025 – anno d’imposta 2024) Gennaio – dicembre 2024.
 
Nella liquidazione IVA del periodo 2024.
Da gennaio 2025 ad aprile 2025. Nella dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) e annotazione separata nel registro IVA acquisti.
 
Da maggio 2025 (fattura registrata oltre il termine del 30 aprile 2025).
 
Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

 

(MF/ms)